L’art. 4-bis del Decreto Piscine cerca di contrastare il pericoloso effetto ventosa protagonista di tragici episodi di cronaca questa estate.
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L’art. 4-bis del Decreto Piscine cerca di contrastare il pericoloso effetto ventosa protagonista di tragici episodi di cronaca questa estate.

DRESS_CODE, design gumdesign – S-CAB (photo credit Ufficio Stampa Clara Buoncristiani)
L’estate che sta per concludersi sarà ricordata anche per tragici fatti di cronaca legati al cosiddetto effetto ventosa delle piscine.
A Sestri Levante, una ragazzina di 11 anni ha perso la vita dopo essere rimasta intrappolata sul fondo di una piscina. I suoi capelli si sono impigliati nella griglia di un bocchettone di aspirazione, un elemento che avrebbe dovuto garantire il ricircolo dell’acqua e che invece le ha impedito di riemergere.
In provincia di Treviso, una bambina è stata risucchiata per una gamba dal bocchettone di una piscina privo della retina di protezione. In questo caso la tempestività degli operatori, che hanno spento d’emergenza l’intero impianto di ricircolo, ha consentito il suo salvataggio.
A Suio, in provincia di Latina, un bambino di 7 anni è annegato all’interno di un centro termale. Il piccolo è rimasto incastrato con il braccio, risucchiato da un bocchettone privo di protezioni posizionato sotto le fontane d’acqua.
Infine a Rimini un ragazzo di 12 anni è rimasto intrappolato sul fondo della vasca idromassaggio di un hotel, a causa del forte risucchio generato da un bocchettone privo di adeguati dispositivi di sicurezza.
Quattro episodi diversi, avvenuti in contesti differenti (una piscina pubblica, un impianto privato, un centro termale, una vasca idromassaggio alberghiera) ma accomunati dalla stessa dinamica: un bocchettone di aspirazione che, invece di limitarsi a far circolare l’acqua, ha trattenuto una persona contro la griglia.
L’effetto ventosa è un fenomeno di risucchio che si verifica quando il corpo, o una sua parte, occlude completamente o parzialmente una presa collegata alla pompa di aspirazione. In quel momento si crea una depressione all’interno del circuito idraulico: l’acqua non riesce più a fluire liberamente attraverso la griglia e la pressione che si accumula finisce per trattenere il bagnante contro la presa, impedendogli di liberarsi con le proprie forze.
Un aspetto da tenere presente è che il rischio non dipende soltanto dalla potenza della pompa installata. Entrano in gioco diversi fattori che interagiscono tra loro:
• la portata della pompa
• la superficie libera della griglia
• la geometria della presa
• il pozzetto a cui è collegata
• le tubazioni
• le valvole
• il numero complessivo delle aspirazioni presenti nell’impianto.
È proprio questa interazione tra componenti diversi, e non un singolo elemento difettoso, a determinare se un impianto sia sicuro o pericoloso.
Per questo motivo, se vuoi davvero mettere in sicurezza una piscina, non basta controllare che la griglia sia integra: devi intervenire sull’intero sistema di ricircolo dell’acqua e in particolare sulle prese di aspirazione che possono generare questi pericolosi fenomeni di risucchio.
Il Governo ha cercato di arginare questo fenomeno con la legge n. 142 del 4 agosto 2026, che ha convertito il decreto legge n. 108/2026 recante disposizioni urgenti in materia di sport e grandi eventi.
All’interno di questa legge è stato inserito l’articolo 4-bis, rubricato Misure per la sicurezza nelle piscine. La norma stabilisce che il sistema di ricircolo per la depurazione delle piscine, e in particolare le griglie di fondo, i bocchettoni e gli altri elementi utilizzati per l’aspirazione dell’acqua, devono garantire condizioni di sicurezza tali da impedire fenomeni vorticosi di aspirazione con effetto ventosa su qualsiasi parte del corpo dei bagnanti.
La formulazione normativa è però volutamente sintetica e non entra nel merito delle caratteristiche costruttive dell’impianto. Al gestore viene chiesto di scongiurare il fenomeno, ma senza indicare come farlo. La norma non detta quindi una specifica tecnica di progettazione che incida su parametri quali:
• portate
• dimensioni delle prese
• distanze
• numero minimo di punti di aspirazione
• specifici dispositivi da installare.
Quello che conta, però, è che il comma 1 dell’articolo 4-bis non si limita a enunciare un generico obbligo di sicurezza: è costruito specificamente per contrastare l’aspirazione vorticosa con effetto ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.
Ne consegue che il sistema di ricircolo, nel suo complesso, assume un ruolo centrale. La sicurezza non può essere ricondotta alla sola presenza di una griglia sul fondo della vasca, né all’integrità di un singolo componente, perché il comportamento delle prese di aspirazione dipende dal funzionamento dell’impianto considerato nel suo insieme.
Dal momento che la legge non fornisce indicazioni operative su come raggiungere l’obiettivo di sicurezza, le norme tecniche assumono un peso determinante. In particolare la UNI EN 13451-3:2025, entrata in vigore il 10 luglio 2025, disciplina i requisiti di sicurezza e i metodi di prova relativi ai componenti di immissione e aspirazione di acqua e aria e alle attrezzature che comportano il movimento dell’acqua, installate nelle piscine per uso pubblico.
L’articolo 4-bis non richiama esplicitamente questa norma UNI, ma i suoi contenuti tecnici sembrano rispondere in modo puntuale ai requisiti di sicurezza che il legislatore intende ottenere.
Nel quadro normativo attualmente in vigore in Italia puoi quindi individuare due livelli distinti e complementari: da un lato l’articolo 4-bis, che stabilisce l’obbligo giuridico e il risultato da garantire, dall’altro la norma UNI, che rappresenta il riferimento tecnico attraverso cui individuare e verificare le soluzioni adottate per raggiungere quel risultato.
La disposizione non riguarda soltanto le piscine di nuova realizzazione, ma si applica anche a quelle già in esercizio.
Sul piano soggettivo, la norma si rivolge alle piscine pubbliche o private destinate a un’utenza pubblica, comprese quelle a uso collettivo. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le piscine inserite in strutture ricettive, villaggi turistici, campeggi, agriturismi e centri sportivi.
Diverso è il discorso per le piscine a uso privato. Se possiedi una villa con piscina oppure abiti in un condominio che ne prevede una tra le attrezzature collettive, non sei soggetto ad alcun nuovo obbligo normativo introdotto dall’articolo 4-bis, né rischi la sanzione prevista per gli impianti a uso pubblico che non si adeguano, ovvero la chiusura della struttura.
Questo però non significa che il rischio non ti riguardi: il fenomeno dell’effetto ventosa può presentarsi anche in un impianto privato. Per questo motivo, può esserti utile seguire gli aggiornamenti tecnici destinati agli impianti pubblici, per capire come viene affrontato il problema in quel contesto e valutare l‘applicazione delle stesse soluzioni anche in ambito privato.
La gestione delle piscine già esistenti rappresenta forse il capitolo più delicato dell’intera disciplina, perché l’articolo 4-bis non introduce un regime transitorio né indica un termine ultimo entro cui gli impianti devono essere adeguati.
Nel caso di una piscina già in esercizio, la verifica dell’impianto non può esaurirsi in un controllo visivo della griglia o nella semplice constatazione che il sistema di ricircolo sia funzionante. Occorre invece ricostruire, con un livello di approfondimento proporzionato alle caratteristiche della piscina, alcuni elementi chiave:
• la configurazione delle aspirazioni
• le caratteristiche delle pompe e dei componenti
• le condizioni di esercizio
• il comportamento del sistema qualora una delle prese venga ostruita.
Il tecnico incaricato della verifica dovrà quindi ricostruire il funzionamento effettivo dell’impianto e valutare se le condizioni di aspirazione siano compatibili con il requisito introdotto dalla legge, facendo riferimento, quando necessario, agli standard tecnici disponibili come la UNI EN 13451-3:2025.
Qualora dalle verifiche emergano condizioni incompatibili con quanto richiesto dall’articolo 4-bis, sarà necessario individuare e realizzare gli interventi correttivi per eliminare il rischio di risucchio.
I casi di cronaca descritti raccontano una realtà che riguarda impianti diffusi in tutta Italia, spesso considerati sicuri per il solo fatto di essere dotati di una griglia sul fondo della vasca.
L’articolo 4-bis della legge 142/2026 rappresenta un primo intervento normativo diretto proprio contro l’effetto ventosa, ma la sua formulazione volutamente generale sposta l’attenzione sulla componente tecnica: senza il supporto della UNI EN 13451-3:2025 e di verifiche approfondite sull’intero sistema di ricircolo, l’obbligo giuridico rischia di restare privo di contenuto operativo.
Se invece la tua piscina è a uso privato, resti fuori dall’obbligo di legge, ma non dal rischio reale che il fenomeno comporta.
La piscina condominiale è soggetta al Decreto Piscine?
No. La normativa si applica alle piscine pubbliche o destinate a un’utenza pubblica, comprese quelle a uso collettivo in strutture ricettive o sportive. Le piscine private, incluse quelle condominiali riservate ai soli residenti, restano escluse dall’obbligo.
Se la mia piscina privata non rispetta i requisiti dell’articolo 4-bis, rischio sanzioni?
No. L’obbligo giuridico e la relativa sanzione, ovvero la chiusura della struttura, riguardano soltanto gli impianti pubblici o a uso collettivo. Se la tua piscina è a uso strettamente privato, non sei soggetto a nessuna delle due, ma resti comunque esposto al rischio reale del fenomeno.
Per la mia piscina basta sostituire la griglia di fondo per eliminare il rischio di effetto ventosa?
No. Anche in ambito privato la sicurezza dipende dal funzionamento dell’intero sistema di ricircolo, non da un singolo componente. Se vuoi davvero azzerare il rischio, fai valutare al tuo manutentore portata della pompa, geometria delle prese, tubazioni, valvole e comportamento dell’impianto in caso di ostruzione.
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