Garanzia lavori edili per gravi difetti

La garanzia lavori edili per gravi difetti ha una durata di due anni per interventi di ristrutturazione e di dieci anni per interventi di nuova costruzione.

Garanzia lavori edili per difetti costruttivi©

Garanzia lavori edili: cosa prescrive la legge

Cosa fare se poco tempo dopo la fine dei lavori per la costruzione della vostra casa o per la sua ristrutturazione cominciano a manifestarsi danni o gravi difetti? Come potete difendervi in caso di lavori edili mal eseguiti?

Non si tratta di un’evenienza rara perché non sono pochi i casi di lavori non realizzati a regola d’arte, con la conseguenza di recriminazioni e lunghe battaglie legali per far valere i propri diritti.

Il primo passo per difendersi da questa malaugurata circostanza è conoscere tutte le norme di legge previste in materia.

Il testo normativo di riferimento è il codice civile e più precisamente i seguenti articoli:
• gli artt. dal 1655 al 1677, riguardanti gli appalti in genere
• tra questi, in particolare gli artt. dal 1667 al 1673 che trattano più specificamente delle difformità e dei vizi dell’opera.

Spetta infatti all’appaltatore fornire adeguata garanzia di assenza di gravi difetti dell’opera eseguita.
Fa eccezione il caso in cui tali difetti siano riconosciuti o riconoscibili dal committente, a meno che non siano taciuti in mala fede dall’appaltatore.

I gravi difetti per i quali vale la garanzia lavori edili

Ma cosa si intende per gravi difetti o vizi per i quali si può far valere la garanzia lavori edili postuma? Cosa li distingue dai danni non gravi?

La casistica è ampia e può comprendere:
• l’utilizzo di metodi costruttivi non idonei allo scopo
• la realizzazione dell’opera non a regola d’arte
• la presenza di infiltrazioni
• la formazione di crepe per cedimenti strutturali
• il mancato rispetto della direttiva europea sui materiali da costruzione.

I vizi gravi sono quelli insomma che pregiudicano in modo grave il normale godimento, la funzionalità o l’agibilità della casa, con pericolo per la sua durata e conservazione.

Quali sono i tempi per far valere la garanzia lavori edili?

Per conoscere i tempi in cui si prescrive la garanzia lavori edili, dobbiamo considerare due casi distinti, quello di ristrutturazione di un immobile esistente e quello di costruzione di un nuovo edificio:
• nel primo caso la garanzia lavori edili è di due anni
• nel secondo caso la garanzia lavori edili è di dieci anni.

Molto importante per far valere i propri diritti è il momento in cui si viene a conoscenza del vizio o del difetto dell’opera eseguita.

Tale termine non decorre dal momento in cui si è effettivamente manifestato il vizio, ma dal momento in cui si viene ad avere la ragionevole certezza che a causarlo sia stato l’operato dell’appaltatore.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1655 del 1986.

Per esprimere tale consapevolezza dovete far redigere una perizia da un tecnico abilitato, dalla quale si evincano chiaramente gli indizi che confermano questa convinzione.
Se vi occorre una perizia per danni potete richiederla qui.

La cosa fondamentale è quindi attivarsi prontamente quando si è convinti della presenza di un danno, senza far trascorrere tempo inutilmente, con il rischio di perdere il diritto al risarcimento o la garanzia.
Questo aspetto è importante non tanto per i lavori di nuova costruzione, quanto per quelli di manutenzione o ristrutturazione, quando la garanzia lavori edili si riduce ad appena due anni.

Decadenza e prescrizione

A tale proposito è importante fare la dovuta distinzione tra decadenza e prescrizione della garanzia lavori edili:
• la decadenza è il termine ultimo entro il quale potete contestare all’appaltatore il danno riscontrato
• la prescrizione è il termine ultimo entro il quale, se non avete ottenuto il risarcimento, potete far causa per danni.

Tali termini come abbiamo visto variano in funzione dei servizi prestati o delle opere eseguite. Ricapitolando, se scoprite vizi e difetti nell’esecuzione dell’opera:
• per una nuova costruzione, la denuncia va fatta entro un anno dalla scoperta, mentre la prescrizione avviene a 10 anni dalla consegna
• nel caso di lavori su edifici esistenti, la denuncia va fatta entro 60 giorni dalla scoperta, mentre la prescrizione avviene a 2 anni dalla consegna
• nel caso dell’esecuzione di contratti d’opera (come gli interventi di riparazione e lavori vari eseguiti da artigiani), la denuncia va fatta entro 8 giorni dalla scoperta, mentre la prescrizione avviene entro 365 giorni dalla consegna.

Cosa fare per far valere la garanzia lavori edili

Nel momento in cui vi accorgete della presenza di eventuali danni o difetti costruttivi, dovete denunciare l’accaduto al costruttore entro i termini prescritti in base al lavoro eseguito.

Per farlo, inviate quindi all’appaltatore una lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale gli segnalate il difetto riscontrato e lo invitate a intervenire per le necessarie riparazioni entro un dato termine di tempo.

Comunicategli la vostra intenzione di adire le vie legali nel caso in cui tale intimazione non venga rispettata.

Alla lettera dovranno essere allegati:
fotografie dello stato di fatto che testimonino il danno
perizia tecnica di un professionista abilitato
• eventuali altri documenti utili allo scopo.

Consigli per la garanzia lavori edili

È bene ricordare che i danni non possono essere lamentati se il committente, al momento della consegna, ne è a conoscenza ed accetta l’opera e quando tali danni non sono taciuti dall’appaltatore.

Per questo ricordate che, se acconsentite e accettate l’opera magari pagando senza contestare, difficilmente in futuro potrete far valere i vostri diritti.

Se invece al momento della consegna vi accorgete della presenza di difetti costruttivi potete:
• richiedere una diminuzione del prezzo pattuito per l’esecuzione dei lavori
• richiedere la riparazione o la sostituzione delle parti difettose a titolo gratuito.

Ricordo anche che quelli prescritti per legge sono i termini minimi per far valere la garanzia. Nulla vieta di stabilire tra le parti termini di scadenza superiori.
Di solito, ciò avviene quando il costruttore ha stipulato una polizza assicurativa che gli copra eventuali risarcimenti per una durata temporale maggiore.

Nel caso in cui l’impresa vi offra questa possibilità, vi consiglio di verbalizzare il tutto per iscritto nell’ambito del contratto di appalto, dove dovrà essere citato il numero di polizza assicurativa a cui fare riferimento, di cui il costruttore dovrà consegnarvi una copia.
Vi consiglio vivamente anche di accertarvi che la polizza sia valida e veritiera prima della sottoscrizione del contratto.




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2 Commenti. Nuovo commento

  • Salve 13 anni fa abbiamo piastrellato il cortile esterno con del porfido… dopo 1 anno abbiamo visto la 1 crepa… avvisato chi ci a assistito per li lavori… e hanno detto che era normale… assestamento del terreno….. Ora il pavimento sta creando in vari punti…. chiamato 2 posatori di porfido… e mi hanno detto che la posa non è stata fatta a regola d’arte…. in più hanno usato del porfido troppo basso… La mia domanda è… Si può chiedere dei danni a distanza di 13 anni…. o ormai non se ne fa più niente….

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      1 Dicembre 2020 19:27

      I tempi della garanzia sono ampiamente scaduti. Anche se la segnalazione fatta a un anno fosse stata fatta in forma scritta, come richiesto dalla legge, si sarebbe fuori dai tempi.

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