Arriva finalmente il glossario unico delle opere edilizie

Facciamo chiarezza: il 22 aprile 2018 è entrato in vigore il glossario unico dell’edilizia, ma le opere catalogate erano già prima realizzabili liberamente.

glossario unico (photo credit pixabay.com)

Cos’è il glossario unico delle opere edilizie?

Il glossario unico delle opere edilizie è un elenco di lavori previsto dal decreto SCIA 2 (D. Lgs 222/2016), il quale, nell’ottica di una maggiore semplificazione in edilizia, ha ridotto da sette a cinque i titoli abilitativi previsti.

L’entrata in vigore del glossario unico dovrebbe garantire maggiore omogeneità di interpretazione delle norme su tutto il territorio nazionale.
Tra le maggiori difficoltà che incontra chi opera nel settore edilizio c’è infatti proprio la differenza di interpretazione o di definizione di uno stesso tipo di intervento, riscontrabile nei vari regolamenti locali.

Con l’introduzione del Regolamento Edilizio Tipo, contenente le 42 definizioni standardizzate degli interventi edilizi, si è già fatto un grosso passo avanti da questo punto di vista.
Le definizioni individuano esattamente cosa si intende per superficie, edificio, soppalco, veranda, tettoia e altri termini che, in precedenza, erano definiti in maniera differente da un Comune all’altro.

Lo stesso decreto SCIA 2, attuativo della Riforma Madia della Pubblica Amministrazione, contiene per la verità una tabella organizzata in base alle procedure e ai titoli abilitativi da mettere in atto a seconda del tipo di intervento. Tuttavia, questa tabella non è di semplice consultazione e spesso mette in difficoltà gli stessi tecnici.

Il glossario è invece uno strumento facilmente consultabile anche dai non addetti ai lavori. In parole povere ogni cittadino, dopo aver deciso il lavoro da realizzare, potrà sapere con certezza quali autorizzazioni richiedere, quale iter seguire, dove reperire la documentazione e a chi consegnarla.

Il documento si articola infatti attraverso una tabella dove, alla descrizione di ciascun intervento edilizio, corrisponde il relativo regime giuridico da applicare, ovvero il titolo abilitativo necessario per la sua realizzazione.

Entrata in vigore del glossario unico delle opere edilizie

In base alle previsioni del decreto SCIA 2, il glossario unico delle opere edilizie avrebbe dovuto essere pubblicato per il 9 febbraio 2017 (entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso).
Invece solo ora, a oltre un anno da quanto previsto, siamo finalmente arrivati alla sua adozione (meglio tardi che mai).

Non solo abbiamo dovuto attendere tutto questo tempo ma, visto l’elevato numero di interventi da elencare e la loro disomogeneità, si è stabilito di procedere per passi.

Il 22 aprile si è iniziato quindi con la pubblicazione di un primo elenco di opere realizzabili in attività edilizia libera. Nei prossimi mesi, invece, saranno adottati di volta in volta gli elenchi delle opere realizzabili mediante:
• Comunicazione Asseverata di Inizio Attività (CILA)
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Permesso di Costruire
SCIA alternativa al Permesso di Costruire.

Se vuoi essere tempestivamente avvisato, quando saranno pubblicati i prossimi elenchi del glossario, segui la mia pagina Facebook!

Nel frattempo, puoi scaricare da qui il GLOSSARIO-edilizia-libera.

Glossario unico delle opere edilizie realizzabili in attività libera

Il primo elenco pubblicato riguarda dunque gli interventi di attività edilizia libera, per realizzare i quali non è necessario alcun titolo abilitativo.

Ogni termine del glossario è suddiviso in opera ed elemento.
Consideriamo ad esempio la voce interventi su aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Per questa voce si considerano le opere di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento dei seguenti elementi:
• arredi da giardino, come barbecue in muratura, fontane, sculture, fioriere, panche
• gazebo, pergolato o ripostiglio per attrezzi, di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo
• tenda, tenda a pergola, pergotenda
• elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare.

In totale nella tabella sono individuate 58 tipologie di opere a cui corrispondono 58 tipologie di elementi.

Gli interventi fanno riferimento alle seguenti 12 categorie rientranti nel regime dell’attività edilizia libera:
• manutenzione ordinaria
• pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
• depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc
• eliminazione delle barriere architettoniche
• attività di ricerca nel sottosuolo
• movimenti di terra
• serre mobili stagionali
• pavimentazione di aree pertinenziali
• pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici
• aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza
• manufatti leggeri in strutture ricettive
• opere contingenti temporanee.

Un chiarimento sui lavori di edilizia libera contenuti nel glossario unico

A volte, nell’ambito dell’informazione, il confine tra una fake news e una notizia comunicata in modo decisamente inesatto è davvero labile.

Negli ultimi giorni i media nazionali hanno decisamente strombazzato la notizia dell’entrata in vigore di nuove norme che consentono di realizzare alcuni lavori in casa senza richiedere alcun permesso.

Facciamo chiarezza: le opere di edilizia libera così come oggi le conosciamo sono entrate in vigore esattamente l’11 dicembre 2016, con il cosiddetto Decreto Scia 2, attuativo della Riforma Madia.
Una buona parte di queste opere sono però già libere da anni, grazie al Testo Unico dell’Edilizia e ad altre norme.

Cosa cambia dunque dal 22 aprile 2018? Semplicemente in tale data entra in vigore il famoso Glossario Unico, ovvero un documento, una tabella, che racchiude la definizione esatta di tali interventi.

(Prima pubblicazione 22 febbraio 2018)



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10 Commenti. Nuovo commento

  • Buongiorno Architetto,
    nella mia casa ci sono 3 kw di pannelli fotovoltaici (ho l’agibilità da agosto 2022); è possibile aggiungere altri pannelli (altri 5kw) in edilizia libera nel 2023? è comunque soggetto a detrazione 50%?
    Grazie

    Rispondi
  • Salve arch. Granata
    volevo chiederle un informazione, vorrei realizzare sul mio terrazzo una tettoia per la copertura del sole e possibile realizzarla tranquillamente o devo presentare qualche autorizzazione al comune?
    Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      18 Giugno 2020 17:46

      Deve richiedere il permesso di costruire.

    • Capisco
      se non chiedo il permesso di costruire (cosa che fanno tutti infatti ci sono tutte le terrazze piene di tettoie) cosa mi potrebbe succedere se qualcuno segnala la cosa?
      che sono costretto a smontarla?
      Ma devo chiedere il permesso di costruire anche se faccio la struttura e poi il tetto lo ricopro con tende o siepi finte?
      Grazie

    • arch. Carmen Granata
      18 Giugno 2020 18:41

      Se ci mette sopra una tenda, non è più una tettoia ma una pergola e il titolo abilitativo è diverso. Ma per maggiori spiegazioni deve chiedere qui una consulenza: http://www.guidaxcasa.it/contatti/

  • Bongiorno, dovrei mettere a posto il tetto di uno stalletto in zona rurale, il tetto ha le travi in legno, tavelloni forati e copertura in tegole. Il tetto di per se non ha buchi, ma non è proprio in buone condizioni.
    La mia idea, anche per ridurre il peso della struttura, sarebbe rimuovere le tegole e sostituirle con pannelli in lamiera coibentati effetto coppo, visivamente l’effetto sarebbe quasi uguale, ma il materiale diverso, in questo caso rientrerei in libera edilizia?
    Grazie mille e complimenti per il blog.

    Rispondi

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