Cosa sono i rapporti aeroilluminanti?

I rapporti aeroilluminanti esprimono la relazione tra la superficie delle aperture esterne di ogni stanza della casa e la superficie di pavimento di queste.

Rapporti aeroilluminanti (photo credit pixabay.com)

Definizione di rapporti aeroilluminanti

Tra i requisiti da rispettare per ottenere l’agibilità di una unità immobiliare, ci sono i cosiddetti rapporti aeroilluminanti.

Questi parametri, indicati con la sigla r.a.i., esprimono la relazione tra la superficie delle aperture esterne di una stanza della casa e la superficie di pavimento della stessa.

Per le aperture esterne dobbiamo però distinguere:
• superficie illuminante (vetrata)
• superficie apribile (vetrata o non).
Nel primo caso si tratta più precisamente di rapporti illuminanti, misurati tenendo conto della sola parte vetrata. Nel secondo caso si tratta invece di rapporti aeranti, misurati considerando la finestra completamente aperta e quindi la superficie dell’infisso comprensiva del telaio.

Si tratta di parametri che influiscono notevolmente sulle condizioni di igiene e salubrità di una casa ed è per questo che sono fondamentali per garantirne l’agibilità.

Una illuminazione e una aerazione adeguata influenzano infatti fattori come:
• umidità
• isolamento termico
• isolamento acustico.

Normativa sui rapporti aeroilluminanti

Il riferimento normativo a livello nazionale è il Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 che, al comma 2 dell’articolo 5, indica come pari a 1/8 della superficie di pavimento l’ampiezza che dovrebbero avere le finestre.

Tuttavia, valori più restrittivi di questi rapporti possono essere fissati dal regolamento edilizio e dal regolamento di igiene di ciascun Comune, che ne definiscono anche la modalità di calcolo.
Tali parametri possono dunque variare da Comune a Comune, oltre che in funzione della destinazione d’uso dei locali.

Gli stessi regolamenti indicano anche quali sono i locali per i quali questi rapporti devono essere rispettati. In alcuni casi è infatti permesso che ventilazione e illuminazione siano garantite unicamente da dispositivi artificiali. In ambito domestico ciò può avvenire ad esempio quando è possibile realizzare un secondo bagno cieco. Più raramente è consentito che lo sia l’unico bagno presente.

I locali non destinati a permanenza di persone, come ripostigli e cabine armadio sono esentati dal rispetto di questo requisito.

Il valore stabilito per i rapporti aeroilluminanti dei locali abitabili dalla maggior parte dei regolamenti edilizi è dunque 1/8. In alcuni casi particolari, come avviene per gli ambienti mansardati o per le cantine, si può arrivare a 1/10.
In caso di luce zenitale, ovvero proveniente dall’alto, il valore può scendere fino a 1/12.

Come si calcolano i rapporti aeroilluminanti

I rapporti aeroilluminanti devono essere calcolati stanza per stanza. Per effettuare il calcolo occorre dividere la superficie illuminante e aerante (sostanzialmente la superficie delle finestre e delle porte finestre) per quella del pavimento. Il valore ottenuto dovrà essere inferiore a quello fissato dal regolamento locale (in genere 1/8 o 1/10).

Facciamo un esempio. Supponiamo di avere una stanza di 4 metri per 5, con una porta finestra che misura 130 cm di larghezza per 240 cm di altezza.
Superficie aeroilluminante: 1,3 x 2,4 = 3,12 mq
Superficie di pavimento: 4 x 5 = 20 mq
r.a.i.: 3,12/20 = 0,15
Tale valore è di poco superiore a 1/8 (0,125), il rapporto minimo stabilito per la maggior parte dei casi, per cui i requisiti sono rispettati.

I regolamenti comunali indicano anche le modalità di calcolo delle superfici finestrate. Per alcuni Comuni, ad esempio, la superficie aeroilluminante si determina considerando l’intera bucatura del vano, per altri invece va considerata al netto del cosiddetto telaio fisso del serramento, ovvero la parte non apribile.

Attenzione: è necessario verificare sempre sia il rapporto aerante sia quello illuminante perché, in base alla tipologia di infisso, potrà essere più restrittivo l’uno o l’altro.
In un infisso scorrevole, ad esempio, il parametro più critico sarà quello aerante, perché la superficie aerante sarà solo la metà del vano utile.

Quando deve essere effettuata la verifica dei rapporti aeroilluminanti?

La verifica dei rapporti aeroilluminanti è richiesta di solito quando si predispone una pratica amministrativa necessaria per l’esecuzione di lavori edilizi.

Va dunque effettuata con il progetto di nuove costruzioni ma anche in caso di interventi edilizi sull’esistente che comportino modifiche di:
• numero o dimensione delle aperture finestrate e apribili
• superficie del locale
• destinazione d’uso del locale.

ll tecnico abilitato incaricato del progetto provvede pertanto a predisporre un apposito allegato contenente i calcoli e i grafici dimostrativi.

In fase di ristrutturazione quindi potrebbe essere necessario modificare il numero o le dimensioni delle aperture esistenti, per rispettare i rapporti.

Se avete bisogno di verificare i rapporti aeroilluminanti della vostra abitazione, non esitate a contattarmi, anche sulle pagine social: Facebook, Twitter e Google+.

Deroghe ai rapporti aeroilluminanti

Quando si interviene in contesti particolari, come edifici particolarmente vetusti ubicati in centri storici, si può essere in presenza di vincoli che rendono impossibile modificare le finestre presenti o cambiarne il numero.

Un altro caso in cui non possono essere fatte modifiche in facciata è quando ci si trova in presenza di murature portanti.

Alcuni regolamenti edilizi prevedono speciali deroghe al rispetto dei rapporti aeroilluminanti, in particolare nei centri storici. In pratica, in questi casi, è possibile modificare la distribuzione interna delle abitazioni senza avere l’obbligo di rispettare i valori previsti.
Solo il vostro architetto conoscerà la normativa locale e sarà quindi in grado di dirvi se le modifiche richieste sono possibili.




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