Gazebo, pergolati, tettoie: quali permessi servono?

Gazebo, pergolati e tettoie: si ritiene di poterli realizzare liberamente, invece può essere necessario addirittura il Permesso di Costruire.

Gazebo (photo credit www.unopiu.it)

Gazebo (photo credit www.unopiu.it)

Come realizzare gazebo, pergolati e tettoie

Molti amano attrezzare giardino o terrazzo della propria casa con strutture che consentano di godersi l’aria aperta in estate, riparandosi al contempo dal sole.

Gazebo, pergolati e tettoie sono manufatti edilizi di modesta entità che la maggior parte delle persone crede di poter realizzare liberamente senza alcun titolo autorizzativo.
In alcuni casi è effettivamente così, ma in altri è necessario addirittura il Permesso di Costruire, quindi un provvedimento espresso rilasciato dal Comune.

Come è noto, esistono tre livelli di interventi edilizi:
attività edilizia libera
comunicazione asseverata dal tecnico (CILA e SCIA)
• Permesso di Costruire.

Questo tipo di struttura può rientrare in ciascuno dei casi descritti, a seconda delle sue dimensioni e caratteristiche.

Le norme da tener presenti per stabilire quale sia il titolo abilitativo idoneo sono le disposizioni locali contenute nel Regolamento Edilizio e le norme nazionali, se l’area di intervento ricade in ambito paesaggistico o in altri vincoli.

Una sorta di vademecum che riassume il regime autorizzativo vigente per la realizzazione di gazebo, pergolati e tettoie è contenuto nella sentenza 306/2017 del Consiglio di Stato, a cui farò riferimento in questo articolo.

La giurisprudenza in materia è però molto ampia e, in alcuni casi, è possibile trovare sentenze che si contraddicono l’una con l’altra.

Definizione di gazebo, pergolati e tettoie

Per individuare il corretto regime autorizzativo, la sentenza citata fornisce la definizione precisa di opere quali appunto gazebo, pergolati e tettoie.

Il pergolato viene così definito dal Consiglio di Stato: struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.

Attenzione però: se nella parte superiore è presente una copertura fissa, non si tratta più di un pergolato ma di una tettoia e come tale la sua realizzazione è soggetta alle regole previste per questo tipo di struttura.

Il gazebo è invece una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.

Per la definizione di tettoia, facciamo riferimento invece all’allegato A del Regolamento Edilizio Tipo: Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
Per struttura discontinua si intendono pilastri, di qualunque tipologia, e non quindi muri.

Titoli autorizzativi per gazebo, pergolati e tettoie

Il pergolato rientra tra i manufatti realizzabili in edilizia libera, senza alcun titolo autorizzativo. Non deve neanche rispettare una distanza minima dal confine né altre norme del regolamento edilizio.

In pratica, i pergolati sono del tutto assimilati a tende, per cui seguono le stesse norme anche quando sono coperti da teli retrattili (in quel caso si parla più precisamente di pergotende).

Per il gazebo, invece, dobbiamo distinguere due casi:
• struttura temporanea non affissa al suolo
• struttura affissa stabilmente al suolo.

La prima tipologia è rappresentata da quei gazebo che potete trovare e acquistare nei centri commerciali e anche on line su Amazon:
Capri 3x3m verde
VERDELOOK Pieghevole in metallo e telo poliestere
Garden Deluxe Oasis.

In questo caso, non è necessario alcun titolo abilitativo per poterlo installare nel proprio giardino.

Nel secondo caso, invece, la realizzazione del gazebo richiede addirittura il Permesso di Costruire.

La tettoia è invece a tutti gli effetti un’opera fissa ed è considerata dal punto di vista urbanistico come una pertinenza.

La sua realizzazione necessita di un progetto strutturale e della richiesta di Permesso di Costruire.
La tettoia, infatti, non deve:
• pregiudicare la stabilità dell’edificio
• violare le norme sulle distanze minime.

Autorizzazione paesaggistica per gazebo, pergolati e tettoie

Il DPR n. 31 del 2017 che ha riformato il regime dell’autorizzazione paesaggistica non cita esplicitamente i gazebo e i pergolati di arredo per le abitazioni. Inserisce però i pergolati, singoli manufatti amovibili o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico – ricreative, tra le opere per le quali l’autorizzazione non è richiesta.
Possiamo, quindi, per estensione, applicare la disciplina anche a quelli di tipo domestico.

È invece necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata per le seguenti opere:
• tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e simili aperti su più lati, con superficie non superiore a 30 mq
• manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc.

Per le tettoie di dimensioni più grandi, in caso di presenza di vincoli paesaggistici o architettonici, è necessario richiedere il nulla osta all’ente preposto alla sua tutela.

Gazebo, pergolati e tettoie in condominio

Alcuni regolamenti condominiali recano prescrizioni per l’installazione di questi manufatti e prevedono la richiesta di autorizzazione dell’assemblea.

Anche quando l’autorizzazione non è prevista, tuttavia, gazebo, pergolati e tettoie possono essere installati solo se:
• non arrecano pregiudizio o impediscono il godimento del bene comune agli altri condòmini (incluso il diritto di veduta)
• non compromettono il decoro architettonico del fabbricato.

Il regolamento può contenere anche particolari prescrizioni sulle caratteristiche di questi manufatti, come ad esempio il colore dei teli.
Se queste indicazioni non ci sono, ma un condomino ha già montato un gazebo o pergolato, bisogna adeguarsi alle sue scelte.

(Prima pubblicazione 31 luglio 2018)




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26 Commenti. Nuovo commento

  • fausto bianchi
    1 Agosto 2023 13:09

    buongiorno.il mio quesito è :sono propietario di un ristorante (premetto le due attivita sono ad angolo.il mio vicino propietario di un bar a costruito un gazebo su suolo pubblico senza il mio consenso offuscando completamente la veduta ingresso ristorante. lo puo fare.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      1 Agosto 2023 19:46

      Non è possibile dare una risposta senza effettuare un sopralluogo e consultare la normativa locale.

  • milena masetti
    28 Luglio 2023 9:16

    salve Ho ereditato una casa da mia madre . la casa è recintata da un muro di cinta, è singola con un giardino entro le mura e ha una capanna condonata sul retro. Confina con un terreno che un tempo era di mio zio che ha venduto ad un altro. Il nuovo proprietario ha costruito un canile utilizzando il muro della mia capanna ed ora, se apro la finestra della capanna mi affaccio direttamente sul canile dove regolarmente ci sono 10 cani e piu che oltre ad abbaiare fanno una puzza tremenda. Sono due anni che cerco di farglielo rimuovere ma nessuno mi ascolta Vigili urbani dicono che ha avuto una multa perchè non aveva chiesto il permesso e pagata la multa può tenerlo..Ma scusi, non ci sono i limiti del confine ? si puo costruire un canile attaccato alla finestra dove io sono obbligata a tenere la finestra chiusa sigillata per non sentire la puzza? e che dire poi del rumore che fanno
    Come posso fare per farglielo spostare ?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      28 Luglio 2023 18:02

      Per quanto riguarda il confine, posso dirle che non è regolare avere una finestra che apre nella proprietà di un altro, per cui è lei che deve chiuderla.
      Per quanto riguarda invece il fatto che il suo vicino “ha avuto una multa perchè non aveva chiesto il permesso e pagata la multa può tenerlo..” mi suona strano. Faccia fare un accesso agli atti a un suo tecnico di fiducia per verificare se sia la struttura del canile sia la stessa attività sono regolari e in caso contrario provveda con le denunce.

  • Zicca Debora
    26 Luglio 2023 9:32

    Buongiorno architetto, la mia domanda è questa….. i miei vicini hanno costruito un pergolato/tettoia a ridosso del mio muro , premetto che il terreno sul quale è stato posto il gazebo (non so bene di cosa si tratti…. sicuramente amovibile ma con il tetto in legno), è di qualche metro più basso rispetto al mio terreno! Quanto è la distanza che bisogna rispettare? C’è da dire anche che oltre al fatto che è stato addossato al mio muro, compromette, secondo me, il decoro architettonico del mio fabbricato, trattandosi di un muro di confine realizzato totalmente in pietra per abbellire la mia costruzione e che è stato coperto da questo pergolato realizzato da loro! La ringrazio in anticipo per la sua risposta!

    Rispondi
  • Buonasera, vorrei costruire un gazebo esagonale in legno non amovibile su basamento in cemento di 12 mq ,il regolamentato urbanistico impone 3 metri di distanza dal confine,salvo consenso per iscrito del confinante, cosa che purtroppo non mi è stata concessa. io no ho la possibilità installarlo a 3 metri ,ma ad 1.5 mt,. Se presento richiesta al comune di competenza per autorizzazione avvalendomi del principio di prevenzione quanto disciplinato dall’873 codice civile precisando che non vi sono abitazioni confinanti, il comune sicuramente mi rigetterà la richesta. Quindi chiedo come posso comportarmi in merito?. Precisando che il comune di competenza ammete deroga solo per edifici pubblici. Ringrazio anticipatamente e cordiali saluti.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      11 Febbraio 2023 17:02

      Se parliamo di “distanza dal confine” non può chiamare in causa il principio di prevenzione che, semmai, riguarda la distanza tra fabbricati. La distanza dal confine deve essere quella prescritta dal regolamento e non ci sono deroghe.

  • Daniele Rondina
    11 Gennaio 2023 23:09

    I miei confinanti posti ad un piano piu basso rispetto al mio di circa 1.70mt hanno realizzato a ridosso del muro di confine dei gazebi fissi che sporgono di circa 30/40 centimetri al di sopra del mio piano costituito dal terminale del muro che parte dal piano sottostante.
    Si precisa che sulla testa del.muro e posta una rete di recinzione.
    Domanda…possono essere realizzati tali gazebi attaccati al muro di confine?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      12 Gennaio 2023 11:32

      Se rispettano le distanze dall’edificio, sì. Ovviamente non possono sporgere nella sua proprietà.

  • Rosamaria Lisa
    5 Novembre 2022 20:28

    Buona sera, vivo in un palazzo dove possiedo un terrazzo, al sotto del livello della strada, dove ho costruito una struttura bioclimatica apribile e amovibile con le alette che si smontano manualmete senza ausilio di atrezzi. La parte superiore della struttura è circa di 30 cm al di sotto del confine del apartamento mio con quello del vicino di sopra. Lei mi sa dire quale sono le regole riguardo ai confini in verticale, visto che l’altezza di ogni appartamento è di circa 3.20m.
    (P. S:la vicina di sopra mi sta causando problemi, dicendo che le ho tolta la visuale. Comunque quello che può vedere al di sotto è solo il mio terrazzo per che sono sotto di 8 metri del livello della strada. Dove io stessa non ho nessuna visuale. Mentre lei la strada la vede. La struttura l’ho fatta per che rientrava nelle condizioni per il risparmio energetico e detraibile dalle tasse ) la ringrazio in anticipo. Lisa

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      7 Novembre 2022 19:55

      Se lei ha realizzato la struttura in maniera regolare la sua vicina deve dimostrarle, perizia alla mano, che ha subito un danno. Solo in questo caso se ne potrà discutere in sede civilistica.

  • Andrea Santi
    2 Giugno 2022 6:30

    Buongiorno arch., vorrei mettere un gazebo con struttura metallica e copertura con telo, di quelli che si trovano sui centri commerciali, di dimensioni 3m. per 3m. sul mio giardino, appoggiato al suolo,che confina con un vicino. Quest ultimo mi dice che devo metterlo a 3m. dalla recinzione di confine. La sua abitazione sta almeno a 5m. dalla recinzione di confine. Ha ragione lui o posso metterlo come mia intenzione, ad 1m. dalla recinzione?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      3 Giugno 2022 15:47

      Deve verificare le prescriizoni del suo Comune per questo genere di manufatti.

  • Buongiorno,
    vorrei chiedere un’informazione gentilmente.
    Abito in un condominio senza regolamento ma con amministratore ed ho un pergolato appoggiato sia alla facciata che al confine del vicino con il quale andiamo perfettamente d’accordo. Sulla riga di confine con il vicino ci sono delle perline in legno una sopra l’altra poste a fare una sorta di muro divisorio per la privacy di entrambi e a copertura del pergolato sto facendo realizzare un telone in pvc da una ditta che lo posizionerà con alcuni fermi sulle travi e mi dicono essere facilmente amovibile quindi in teoria per quell’aspetto dovrebbe essere a posto, le dimensioni invece sono circa 2,60mt di larghezza per 3,90 di lunghezza per 2,70 di altezza, è solo per mettere un tavolo nei mesi estivi per mangiare in cortile.
    La parete sul confine con il vicino pregiudica la definizione di pergolato, sono piu o meno in regola?
    Eventualmente con un avvitatore si tolgono in 10 minuti non è nulla di impossibile.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      11 Maggio 2022 10:13

      Non esiste una nozione giurisprudenziale di “facile amovibilità”. A mio avviso qcsa che richiede un attrezzo come un avvitatore non lo è, mentre una copertura retrattile ad es. con manovella, utilizzabile da chiunque, lo è. Ma è solo una mia opinione che potrebbe essere errata, per cui le consiglio di sentire il Comune perchè alla fin fine è lì che l’intervento viene qualificato.

  • Maurizio Bevilacqua
    12 Marzo 2022 18:35

    Buongiorno. Sono proprietario di un piccolo appartamento al piano terra e proprietario anche del giardino. Ho realizzato una pergotenda di circa 12 mq piu’ o meno . La struttura si ancora sul lato esterno del mio appartamento ed è molto distante dai confini perimetrali del giardino. L’ unico potenziale problema che vedo e’ che una delle pareti laterali della pergotenda è parallela ( distante circa 5 cm) alla parete del palazzo che delimita il box di un vicino e dopo un metro circa la parete del palazzo finisce e c’e’ una rete che divide il mio giardino da quello del vicino . Tra la fine della pergotenda e l’ inizio della rete ci sono 105 cm .Invio un disegno. La parete laterale della pergotenda e’ troppo vicina al muro divisorio e/o alla rete? Sottolineo che al momento della ristrutturazione e’ stata fatta regolare CILA e i vigili ad un sopralluogo non hanno fatto obbiezioni
    Grazie dell’ aiuto
    Maurizio Bevilacqua

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      15 Marzo 2022 12:12

      Sinceramente non si capisce molto: prima dice che la distanza dal fabbricato vicino è 5 m, poi che dista 105 dal confine… A ogni modo, se ha un regolare titolo abilitativo e in più sono venuti pure i vigili a fare un controllo, dovrebbe stare tranquillo.

  • Manuela Buriassi
    15 Luglio 2021 8:19

    Buongiorno. Volevo sapere se per un pergolato in legno attaccato al muro condominiale di una casa a due piani occorre il permesso E se la distanza dei teli in PVC che sono stesi sul pergolato devono essere messi a una distanza obbligatoria dal muro condominiale che permetta al proprietario del piano di sopra di poter vedere il marciapiede sottostante . Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      16 Luglio 2021 19:16

      Se si riferisce a “permessi” condominiali, deve controllare il regolamento.

  • carmine battista
    13 Maggio 2021 21:37

    Buona sera, un condomino vuole realizzare un pergolato su di una terrazza condominiale io abito al piano superiore, vi chiedo come posso tutelarmi e se per la realizzazione vi è il bisogno del parere di tutti i condomini grazie.

    Rispondi
  • Buonasera , volevo chiederLe se una tettoia esistente da piu’ di 25 anni , appoggiata ad un capannone , il proprietario non si e’ mai lamentato con i vecchi proprietari ,da quando ne sono diventato proprietario gli da fastidio , se dovessi trasformarla in pergolato , senza copertura , staccata dal muro di 20 cm da dove attualmente e appoggiata, necessita un permesso di costruire e se possibile sapere se sono sanzionabile , nonostante io l’abbia ereditata dal vecchio proprietario dell’immobile , ringrazio anticipatamente , se possibile avere dei ragguagli , grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      29 Aprile 2021 19:50

      Se la tettoia è stata costruita regolarmente lei non è sanzionabile. Per modificarla o sostituirla dovrà ovviamente chiedere un nuovo titolo abilitativo.

  • Salve, per la tettoia in zona sismica il deposito al Genio civile dei calcoli antisismici e il collaudo strutturale sono sempre richiesti? Grazie.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      4 Settembre 2020 12:36

      Bisogna vedere la normativa locale: in alcune Regioni ci sono procedure semplificate per manufatti di piccole dimensioni.

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