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Aggiornamento per il coordinatore della sicurezza nei cantieri: quanto dura e ogni quanti anni va fatto
Il Coordinatore per la sicurezza è, per definizione, la figura chiave che funge da collegamento tra committenti, progettisti, ditte e operai.
Quali sono i requisiti del Coordinatore per la sicurezza?
Che sia in fase di progettazione o di esecuzione dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza dei cantieri deve essere in possesso di specifici requisiti professionali, indicati all’articolo 98 del D.lgs 81/08. Nello specifico si tratta di:
● titoli di studio
● anni di comprovata e documentata esperienza nel settore delle costruzioni
● attestato di frequenza a specifici corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tra le lauree figurano:
● Laurea magistrale nelle classi LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74
● Laurea specialistica nelle classi 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S
● Laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L 23, di cui al decreto ministeriale del 16 marzo 2007
● Laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4.
I diplomi che costituiscono requisito, invece, sono:
● Diploma di geometra
● Diploma di perito industriale
● Diploma di perito agrario
● Diploma di agrotecnico.
In aggiunta a questi titoli, un’altra delle prerogative richieste al coordinatore per la sicurezza è la conoscenza e la competenza nelle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro, sia dal punto di vista tecnico-pratico che dal punto di vista normativo.
Questi requisiti si acquisiscono tramite percorsi formativi, i cui contenuti minimi, le modalità e la durata sono stabiliti dall’allegato XIV al Testo Unico: si tratta di corsi abilitanti alla professione della durata complessiva di 120 ore, che rilasciano un attestato previo superamento di un test di verifica.
Aggiornamento per il Coordinatore: la normativa
In maniera analoga a tutte le altre figure che contribuiscono alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione per il Coordinatore non è un evento una tantum ma si configura come un processo continuo di perfezionamento e rinnovamento finalizzato a mantenere le competenze acquisite e adeguarle all’avanzamento tecnico-scientifico in materia, tramite la frequenza di corsi di aggiornamento periodici.
A questo punto sorgono spontanee due domande:
1. Quanto dura il corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza?
2. Ogni quanti anni va fatto?
Rispondiamo con ordine:
1) Il corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza all’interno dei cantieri ha una durata di 40 ore, anche qui siamo di fronte a un percorso formativo i cui contenuti minimi sono stabiliti dall’Allegato XVI D. Lgs 81.
2) Per quanto riguarda la seconda domanda, l’obbligo di aggiornamento per il coordinatore è previsto con cadenza quinquennale. Il Testo Unico dispone che le 40 ore di aggiornamento possono essere fruite in un’unica soluzione, oppure per mezzo di diversi moduli nell’arco dei 5 anni (anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari).
Corso di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza online: è valido?
Negli ultimi anni la normativa ha fatto in modo di facilitare la fruizione dei contenuti dei corsi obbligatori, disciplinando modalità di erogazione innovative e telematiche. Parliamo in particolare dell’Accordo tra Stato e Regioni pubblicato il 7 luglio 2016 che, tra le altre cose, ha normato la validità della modalità e-learning per l’erogazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dei corsi di sicurezza sul lavoro. Nel caso del coordinatore per la sicurezza, soltanto l’aggiornamento può essere erogato in tale modalità.
Ma come funzionano i corsi di aggiornamento in modalità e-learning?
La risposta a questa domanda arriva dagli esperti di Pedago.it, un ente certificato che, ormai da anni, opera nel settore della formazione professionale continua in modalità e-learning e che include tra le proposte del suo catalogo formativo il corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza.
Ci spiegano che i corsi erogati tramite piattaforma e-learning sono progettati per assicurare il massimo dell’efficacia, in termini di trasmissione di contenuti, in modo semplice e intuitivo: basta un dispositivo dotato di connessione stabile a Internet (PC, smartphone o tablet) per poter accedere ai corsi in ogni momento della giornata.
Il programma, infatti, si divide in moduli che comprendono lezioni multimediali e interattive che permettono all’utente di interrompere il corso e riprenderlo successivamente senza perdere i progressi fatti. Questo si rivela molto comodo per professionisti come i coordinatori, che possono personalizzare e modellare il piano di studi in base alle loro esigenze lavorative e seguirlo ovunque si trovino.
La validità dei corsi online è assicurata dai requisiti dell’ente di formazione e dalle caratteristiche della piattaforma e-learning, che devono rispettare le ferree disposizioni dettate dall’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 2016, permettendo tra le altre cose:
● la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sulla privacy
● l’accesso tramite credenziali univoche e individuali
● il tracciamento dell’attività didattica effettivamente svolta dall’utente e la temporizzazione di ogni singola lezione
● la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione in modo da assicurare costantemente assistenza, interazione, usabilità e accessibilità.
Portate a termine le 40 ore previste dalla normativa, l’utente potrà sostenere l’esame di verifica finale e ottenere l’attestato. Inoltre, data l’affinità delle tematiche trattate con le discipline e gli argomenti previsti per la formazione continua dagli ordini professionali, chi supera con profitto l’esame finale ha diritto a conseguire i crediti formativi professionali o CFP, nella misura prevista dal proprio Ordine (parliamo di professionisti come architetti, ingegneri, geometri o periti).
Sanzioni e conseguenza del mancato aggiornamento
In chiusura faremo chiarezza sulle conseguenze del mancato aggiornamento che, diversamente da come si è portati a credere, non comporta la perdita dell’abilitazione conseguita con il corso di 120 ore ma una temporanea sospensione della capacità di esercitare il ruolo (sia in fase di progettazione che di esecuzione).
In caso di inadempienza all’obbligo di aggiornamento, continuando a svolgere la professione, il Coordinatore potrebbe incorrere in ripercussioni di carattere penale per reati come:
● false dichiarazioni
● abuso di ruolo
● esercizio abusivo della professione.
Tuttavia ribadiamo che la carica non decade, quindi, una volta svolto il corso di aggiornamento, il soggetto tornerà in possesso dei requisiti per poter esercitare la funzione di Coordinatore.