CILAS, il modulo unificato per il Superbonus 110%

La CILAS è il nuovo procedimento introdotto dal Decreto Semplificazioni bis per snellire le pratiche per i lavori oggetto di Superbonus 110%.

Cos’è la CILAS?

La CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus) è il nuovo titolo abilitativo introdotto dal Decreto Semplificazioni bis, pensato per snellire le procedure burocratiche per i lavori oggetto di Superbonus 110%.

Sono esclusi dalla CILAS gli interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali restano validi i procedimenti tradizionali.

L’iter prevede la compilazione di un nuovo modulo standard pensato ad hoc per i lavori di Superbonus, approvato nella conferenza unificata Stato Regioni il 4 agosto ed entrato in vigore dal 5 agosto. Il modello, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 agosto, sarà valido su tutto il territorio nazionale e non potrà essere modificato dalle singole Regioni, come avviene di solito con la modulistica standard per l’edilizia.

La CILAS non è semplicemente un modulo da presentare, come è stato da più parti descritto, ma una procedura amministrativa che prevede sempre l’intervento di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra). In questo articolo ti descriverò le sue specificità.

Differenze tra CILA e CILAS

La CILAS nasce come evoluzione della Comunicazione Asseverata di Inizio Lavori (CILA), la pratica che solitamente si presenta per realizzare interventi di manutenzione straordinaria che non interessino parti strutturali del fabbricato.
Le due procedure amministrative presentano però importanti differenze.

La prima consiste proprio nel fatto che la CILAS può essere presentata anche per interventi strutturali (basti pensare ai lavori oggetto di sismabonus).

Con questa pratica inoltre non occorre attestare lo stato legittimo dell’immobile. Uno dei principali motivi per cui è stata introdotta è infatti proprio la difficoltà per tecnici e committenti di fare un accesso agli atti del Comune per reperire i documenti attestanti la legittimità.
Gli accessi richiedono spesso alcuni mesi per concludersi e questo rappresenta un problema per la scadenza a breve termine prevista per l’incentivo.

Eventuali varianti in corso d’opera possono essere comunicate al termine dei lavori come integrazione della stessa CILA Superbonus. Normalmente, invece, non esiste CILA in variante e, se si decide di apportare modifiche al progetto, è necessario presentare una nuova pratica.

Un’ulteriore particolarità della CILA Superbonus è rappresentata dal fatto che gli elaborati grafici sono facoltativi.
Di solito, un intervento edilizio è descritto compiutamente da tavole grafiche in cui si illustra la situazione pre e post intervento. In questo caso, invece, è sufficiente una sintetica descrizione dei lavori da realizzare. Il tecnico potrà valutare di volta in volta se è necessario, per una migliore rappresentazione del progetto, allegare dei disegni.
Per gli interventi di edilizia libera, quelli che normalmente non richiedono la presentazione di alcuna pratica, è sempre sufficiente la sola descrizione.

Non è richiesta nuova Segnalazione Certificata di Agibilità al termine dei lavori e questo stride con le norme in materia in base alle quali occorre una nuova agibilità quando ci sono modifiche delle condizioni strutturali o di risparmio energetico, proprio quelle che riguardano gli interventi oggetto di sismabonus ed ecobonus.

CILAS e stato legittimo degli immobili

Come detto in precedenza, la CILA Superbonus non richiede la dichiarazione di conformità dell’immobile con lo stato legittimo.

Quando si presenta una pratica edilizia, infatti, il tecnico deve dichiarare che l’immobile oggetto di intervento è conforme allo stato legittimato da un titolo autorizzativo, che può essere:
• una licenza edilizia, una concessione edilizia o un permesso di costruire, se l’immobile non ha subito modifiche dalla sua costruzione
• un condono edilizio o una sanatoria se è stato realizzato senza titolo o in maniera difforme e successivamente regolarizzato
• una DIA, una CILA o una SCIA, se ha subito modifiche nel corso del tempo.

Per gli interventi di Superbonus non sarà invece necessario dichiarare la legittimità, ma solo, alternativamente:
• gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile
• che la costruzione dell’immobile è stata completata in data antecedente al primo settembre 1967
• gli estremi del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (condono o sanatoria).

In buona sostanza, il tecnico dovrà solo indicare il provvedimento di riferimento senza preoccuparsi di verificare che lo stato di fatto sia conforme a tale documento.

Attenzione: ciò non equivale a una sorta di sanatoria di tutto quanto sia irregolare, come molti credono.
La norma recita infatti che rimane impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. Vale a dire che, se a seguito di eventuali controlli vengono riscontrati abusi e difformità di vario genere, il responsabile rischia comunque tutte le conseguenze del caso.

Come comportarsi per gli interventi già in corso?

L’entrata in vigore il 5 agosto del nuovo modello pone una evidente problematica per gli interventi già incominciati e in corso di esecuzione.

In un primo momento l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che ha lavorato alla predisposizione del modulo insieme ad altri soggetti, aveva dato come indicazione di presentare comunque la CILAS. La difformità a tale procedura, infatti, alla luce delle modifiche al Decreto Rilancio, è una delle condizioni per la decadenza del contributo.
Salvo poi fare dietro front proprio pochi giorni fa e suggerire ai tecnici il ricorso alla CILAS come soluzione facoltativa e non obbligatoria.

Pertanto, per i lavori già in corso, il tecnico potrà valutare se è opportuno o meno presentare la super CILA con il nuovo modello.

Interventi di Superbonus che prevedono anche altri tipi di lavori

Nell’ambito di un intervento di ristrutturazione, ovviamente, possono esserci, oltre ai lavori oggetto di Superbonus, anche lavori non agevolati o agevolati con altri bonus.

In questo caso è necessario presentare, anche contemporaneamente alla CILAS, la relativa pratica amministrativa richiesta.

In parole povere il modulo CILAS può essere utilizzato per dichiarare solo ed esclusivamente le opere oggetto di Superbonus.

CILAS e atti di assenso preventivi

Se l’intervento prevede il preventivo rilascio di altri atti di assenso (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.), l’obbligo permane anche in caso di presentazione di CILAS.

Oltre alla CILA Superbonus, quindi, sarà necessario acquisire tutte le autorizzazioni necessarie prima di iniziare i lavori.

Potrebbe trattarsi, ad esempio di:
• nulla osta delle soprintendenze per immobili vincolati
• certificati di prevenzione incendi
• denuncia dei lavori strutturali o autorizzazione sismica.

Conclusioni

Alla luce di quanto illustrato, voglio ancora una volta ribadire che la CILAS non è una sanatoria ed è sempre opportuno regolarizzare preventivamente eventuali difformità prima di partire con un cantiere di Superbonus.

A maggior ragione se l’intervento contempla anche altri tipi di lavori, per i quali è richiesta la relativa procedura che non prevede la scappatoia della mancata dichiarazione dello stato legittimo.




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10 Commenti. Nuovo commento

  • Giuseppe Gentile
    21 Agosto 2022 18:55

    Buongiorno, il Condominio dove abito ha deliberato di fare il superbonus 110%. Prima di partire con i lavori è pertanto necessario sanare situazioni problematiche. Nella variante al progetto approvata dal Comune nel 1989 relativa al condominio in argomento era previsto che 2 porte finestre degli appartamenti avessero un’altezza di 2, 50 mt. Purtroppo, di fatto, 2 porte finestre di 4 appartamenti su 52 sono state realizzate con un’altezza di 2,40 mt. Tuttavia, nonostante tale differenza, i rapporti aeroilluminanti ERANO RISPETTATI ALLORA E SONO RISPETTATI ORA con l’altezza di 2,40 mt. Poichè è impossibile alzare di 10 cm le suddette porte finestre in quanto sopra di esse c’è una trave di cemento armato, si pensava di sanare la situazione. Per fare tale sanatoria è possibile usare l’art. 36 (accertamento di conformità) oppure bisogna necessariamente usare la scia in sanatoria di cui all’art. 37? Inoltre, poichè con quella differenza di 10 cm vengono modificati i prospetti approvati dal Comune nel 1989, chi deve presentare la richiesta di sanatoria per i 4 appartamenti? I 4 proprietari o il Condominio in quanto c’è una modifica alle parti comuni (il prospetto)? Grazie mille per il tempo che vorrà dedicarmi.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      23 Agosto 2022 19:36

      La procedura dell’art. 37 non è altro che un accertamento di conformità per il quale è sufficiente una Scia in sanatoria e non serve un PdC in sanatoria.
      Nel vostro caso dovrebbe essere possibile se non ci sono vincoli. Il tecnico incaricato vi darà la risposta definitiva.

  • Antonio Celentano
    20 Marzo 2022 10:12

    In caso di condominio va presentata una cilas per ogni condomino ?

    Rispondi
  • devo presentare una cilas al Sue , la modulistica non è presente nel Sue, come posso compilarla?

    Rispondi
  • Regione Campania; CILAS per lavori sismici LOCALI e di tipologia Minore ; basta presentare la CILAS in Comune, o bisogna acquisire anche il Deposito presso il genio civile competente?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      2 Marzo 2022 19:22

      Lo spiego nel paragrafo “CILAS e atti di assenso preventivi”.

  • arch. Carmen Granata
    7 Settembre 2021 19:43

    A mio avviso si perdono le detrazioni tout court. Ma provi a interrogare direttamente l’AdE, avrà sicuramente una risposta certa.

    Rispondi
  • Ho aperto CILA con una impresa con dipendente pensando di segnalare le altre 2 ditte una volta individuate e verificato se trattasi di autonomo e/o impresa. La prima segnalazione all’ingresso della seconda impresa è stata fatta tardivamente. Mentre per l’ultima ho segnalato correttamente l’ingresso per tempo.
    Perdo le detrazioni fiscali su tutti i lavori o viene salvaguardiata la detrazione dell’ultima e il bonus mobili?
    cordiali saluti

    Rispondi

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