DIA e super DIA: qual è la differenza?

Si sente spesso parlare di super DIA in alternativa al Permesso di Costruire: ma cosa distingue la super DIA dalla tradizionale Denuncia di Inizio Attività? Modello Unico Super DIA ©…
Modello Unico Super DIA ©

Si sente spesso parlare di super DIA in alternativa al Permesso di Costruire: ma cosa distingue la super DIA dalla tradizionale Denuncia di Inizio Attività?

Modello Unico Super DIA ©
Modello Unico Super DIA ©

Cos’è la DIA?

La DIA (Denuncia di Inizio Attività) è una pratica amministrativa utilizzata in edilizia e disciplinata dagli art. 22 e 23 del Testo Unico dell’Edilizia, il d.p.r. 380 del 2001.

In realtà tale atto amministrativo trae origine dalla legge 47 dell’85 che, all’art. 26, prevedeva la possibilità di realizzare senza richiedere alcuna autorizzazione opere interne agli edifici che rispettassero determinate condizioni:
• non fossero in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti
• non comportassero modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari
• non modificassero la destinazione d’uso
• non recassero pregiudizio alla statica dell’immobile.

La Denuncia di Inizio Attività presuppone che la domanda da parte del cittadino sia accompagnata da un’asseverazione di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra) attestante la conformità dell’intervento a tutti i requisiti richiesti, dagli elaborati grafici di progetto con illustrazione dello stato ante e post operam e da tutta la documentazione prevista dal Comune.

Tale tipo di pratica impone quindi una maggiore assunzione di responsabilità per il cittadino e per il professionista, mentre all’ente comunale resta da ricoprire una semplice funzione di controllo.
Infatti, i lavori possono essere iniziati senza attendere il rilascio di alcun permesso se, trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, non viene emessa alcuna comunicazione da parte del Comune (tale è infatti il termine entro il quale l’ente può compiere l’istruttoria e valutare l’effettiva conformità urbanistica dell’intervento).

La procedura è stata introdotta proprio per snellire i tempi burocratici di attesa per il cittadino prima di poter mettere mano ai lavori, nonché per rendere più agevole il lavoro delle amministrazioni comunali.

Cos’è la Super DIA?

Nel corso degli ultimi anni ci sono stati altri interventi da parte del Governo per semplificare ancora di più le procedure edilizie.

In primo luogo state così introdotte, nel 2010, la CILA e la SCIA, rispettivamente Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Tali pratiche consentono di fatto di realizzare tutti gli interventi in precedenza soggetti a DIA, con la differenza che i lavori possono essere iniziati il giorno stesso in cui viene presentata l’istanza.
La SCIA inoltre va presentata in alternativa alla CILA nel caso in cui gli interventi considerati abbiano a oggetto parti strutturali dell’edificio. In sostanza è andata di fatto a sostituire completamente la DIA.

Con la legge n. 164 del 2014, il cosiddetto Decreto Sblocca Italia, le procedure urbanistiche sono state ancora ulteriormente semplificate mediante la modifica della definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione.

Tra questi infatti oggi rientrano anche i lavori che:
• comportino l’accorpamento di più unità immobiliari
• comportino il frazionamento di un’unità immobiliare
demolizione e ricostruzione di edifici nell’ambito della volumetria esistente, ma anche senza rispettare la sagoma esistente.

Si tratta di interventi in precedenza soggetti addirittura a richiesta di Permesso di Costruire, per cui si può capire la portata delle innovazioni introdotte dal decreto Sblocca Italia in edilizia.

Eppure la DIA continua a esistere, a essere disciplinata in ambito regionale e a essere accettata dalle amministrazioni comunali in alcuni casi, in alternativa al Permesso di Costruire.

Si tratta proprio di quella che viene definita super DIA, dizione che di fatto non esiste nel nostro ordinamento legislativo ma che è comunemente utilizzata nella prassi ed è stata in pratica inventata dagli addetti ai lavori per evidenziare la portata di questo strumento normativo.

Pertanto, alla domanda qual è la differenza tra queste due pratiche, possiamo rispondere dicendo che non esiste alcuna differenza tra DIA e super DIA, perché esse non sono altro che la stessa cosa.

Quali sono quindi gli interventi che si possono realizzare con la Super DIA?

La super DIA è utilizzabile in alternativa al Permesso di Costruire nei seguenti casi:

• per interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici

• per interventi di ristrutturazione edilizia che comportino mutamenti della destinazione d’uso, quando sono compresi nell’ambito delle zone urbanistiche omogenee A (centro storico)

• per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, purchè realizzati in esecuzione di piani urbanistici attuativi approvati che rechino precise indicazioni di carattere volumetrico, tipologico, formale e costruttivo

• per gli interventi di nuova costruzione, qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Come presentare una Super DIA?

Dal 14 ottobre 2015 è operativo il Modello Unico per la Super DIA. Il Modello Unico consiste in una modulistica standardizzata già introdotta in precedenza per SCIA, Permesso di Costruire, CIL e CILA, sempre nell’ottica di una maggiore semplificazione in edilizia.

Il modulo infatti può essere adottato da tutti i comuni italiani, per cui consente ai tecnici di non avere a che fare di volta in volta con procedure sempre diverse quando operano in più comuni.

La Super DIA va presentata come sempre corredata da tutti gli elaborati e i documenti necessari e occorre attendere 30 giorni prima di dare inizio ai lavori.

Poiché gli interventi contemplati prevedono anche la richiesta di una autorizzazione sismica, occorrerà attendere il rilascio di tale autorizzazione dagli uffici del Genio Civile, così come bisognerà attendere dagli altri enti competenti tutti gli eventuali nulla osta previsti.

Se vi occorre una pratica DIA potete richiederla qui.

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