Certificato di conformità impianti

La Dichiarazione di conformità impianti è un documento che attesta la rispondenza degli stessi alle norme tecniche nonché la realizzazione a regola d’arte.

Conformità impianti ©

Cos’è il certificato di conformità impianti?

Il certificato di conformità impianti, o meglio Dichiarazione di conformità, è un documento che attesta la rispondenza degli stessi alle norme tecniche e la realizzazione secondo la regola dell’arte.

Questo documento è stato istituito con la legge n. 46 del 1990, poi sostituita dal D. M. 37 del 2008, con l’intento di riunire in un unico testo tutte le norme relative alla sicurezza degli impianti.
Lo scopo del legislatore è stato quello di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica. In tal modo è stato infatti scongiurato il rischio di incidenti domestici dovuti spesso proprio al cattivo funzionamento degli impianti.

La Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) deve essere redatta in tre copie. Di queste, due essere firmate dal committente a titolo di ricevuta e una deve essere consegnata dall’installatore allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune in cui è ubicato l’impianto.

Dopo l’ultimazione dei lavori, il proprietario ha l’obbligo di mantenere in efficienza gli impianti seguendo le istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall’impresa.
Tuttavia, la ditta rimane sempre responsabile della funzionalità e della sicurezza degli stessi.

Quando viene rilasciato il certificato di conformità impianti?

La Dichiarazione di conformità deve essere rilasciata al termine dei lavori di installazione di un nuovo impianto, della sua modifica o ampliamento.

Nel caso in cui l’intervento modifichi solo una parte dell’impianto, la dichiarazione dovrà certificare unicamente questa parte, tenendo conto però della sicurezza dell’intero impianto.

Per impianti già realizzati per i quali non è possibile reperire l’originaria Di.Co. e per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D. M. 37/08 il certificato di conformità è sostituito dalla Dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.).

Per impianti realizzati dopo il 2008, invece, non è possibile esibire una Dichiarazione di rispondenza. In questo caso, è necessario intervenire con opere di messa a norma e far redigere una Dichiarazione di conformità.

Contenuti del certificato di conformità impianti

Il certificato va redatto seguendo lo schema allegato al D. M. 37/08.
La Dichiarazione deve quindi essere composta dai seguenti allegati, la cui assenza ne comporta la nullità:
• relazione sui materiali utilizzati
• progetto dell’impianto
• copia della visura della Camera di commercio dell’impresa installatrice.

Devono inoltre essere riportati i seguenti dati:
• identificazione del tipo di impianto
• generalità del responsabile tecnico dell’impresa
• generalità del committente e del proprietario dell’immobile
• dati relativi all’ubicazione dell’impianto.

Il progetto dell’impianto deve essere presentato solo per impianti di particolari dimensioni, per cui in genere ne sono esclusi gli immobili di tipo residenziale.
Ad esempio, per questo tipo di immobile il progetto dell’impianto elettrico è obbligatorio solo per unità di superficie superiore a 400 mq o per potenza maggiore di 6 kW.

Tuttavia, il responsabile dell’impresa è comunque tenuto a redigere un progetto semplificato. Tale tipo di progetto comprende uno schema planimetrico e l’indicazione dei materiali utilizzati.

In ambito residenziale i certificati di conformità richiesti di solito sono quelli relativi all’impianto elettrico, idrico, del gas e di riscaldamento. In alcuni casi può essere necessario anche quello per l’impianto ascensore.

Per la Dichiarazione di conformità non è invece previsto uno schema tipo. Invece, il professionista abilitato redige una relazione tecnica che descrive lo stato dell’impianto e la sua esecuzione in base alla regola dell’arte.

Quando serve il certificato di conformità impianti?

La Dichiarazione di conformità impianti è uno dei documenti indispensabili per ottenere il rilascio del certificato di agibilità.

La Di.Co. è importante anche per l’allaccio delle nuove utenze. Infatti, entro 30 giorni dall’allaccio di acqua, luce e gas, il titolare delle utenze deve fornire all’ente distributore copia delle dichiarazioni di conformità.
In caso di mancato invio della documentazione, l’ente può sospendere la fornitura.

Prima del 2008, la Dichiarazione di conformità era anche uno dei documenti da esibire in caso di cessione di un immobile.
Anzi, negli stipula degli atti di compravendita era anche prevista una clausola di garanzia, con la quale il vecchio proprietario si assumeva la responsabilità in merito alla funzionalità e alla sicurezza degli impianti.
Con l’entrata in vigore del DL 112/08 tale obbligo è stato però abrogato.

Pertanto, in sede di rogito il venditore non è obbligato ad allegare all’atto alcun documento attestante lo stato degli impianti, né a rilasciare alcuna dichiarazione.
Tuttavia, per evitare controversie con l’acquirente, pur non essendo obbligatorio, è sempre consigliabile chiarire (anche per iscritto) questi aspetti.

Chi rilascia il certificato di conformità impianti?

La dichiarazione di conformità è rilasciata al termine dell’esecuzione dei lavori da una ditta installatrice, abilitata ai sensi del D. M. 37/08 e iscritta alla Camera di commercio.

Per essere abilitata l’impresa non solo deve essere iscrittta nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ma anche essere in possesso di particolari requisiti tecnico – professionali.
Questi aspetti sono importanti, perché il committente, potendo controllare le iscrizioni, è direttamente responsabile della scelta dell’impresa.
Tra l’altro chi commissiona lavori impiantistici a ditta non abilitata è anche passibile di sanzioni amministrative.

La Dichiarazione di rispondenza invece può essere rilasciata da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni.
Infatti, questo tipo di certificazione, a differenza della Dichiarazione di conformità, può essere redatta anche da un professionista tecnico, ad esempio un ingegnere.

Fondamentale è che la redazione del documento sia supportata da accertamenti e sopralluoghi compiuti al fine di verificare la corretta esecuzione dell’impianto.




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