Decreto Requisiti Tecnici per il Superbonus 110%

Il Decreto Requisiti Tecnici è, con il Decreto Asseverazioni, uno dei due decreti attuativi del Decreto Rilancio, norma che ha istituito il Superbonus 110%.

Decreto Requisiti Tecnici

Cos’è il Decreto Requisiti Tecnici?

Il Decreto Requisiti Tecnici, firmato lo scorso 6 agosto, è, insieme al Decreto Asseverazioni, uno dei due decreti attuativi del Decreto Rilancio.

Quest’ultimo, emanato per contrastare gli effetti della pandemia da coronavirus sull’economia, ha introdotto per l’edilizia il cosiddetto superbonus 110%.
Ed è proprio per chiarire al meglio l’applicabilità di questo incentivo così appetibile che sono stati pubblicati, insieme ad alcuni documenti dell’Agenzia delle Entrate, questi due decreti attuativi.

Andiamo allora ad analizzare i contenuti del Decreto Requisiti Tecnici che riguardano in particolare:
• i requisiti che interventi e materiali devono rispettare
• i tetti massimi di spesa per ciascun intervento
• i massimali di costo per ogni categoria di intervento
• la modalità di redazione di APE e asseverazioni.

I requisiti tecnici del secondo decreto attuativo

I requisiti tecnici previsti da questo decreto dovranno essere applicati agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore dello stesso decreto.

Ciò non vuol dire che il superbonus non potrà essere riconosciuto agli interventi iniziati prima, anche perché il Decreto Requisiti Tecnici fa riferimento anche ad altre agevolazioni, come il bonus facciate.
Semplicemente, per gli interventi avviati in data antecedente sarà sufficiente rispettare i requisiti in vigore in precedenza, cioè quelli previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.

I requisiti sono riassunti nell’Allegato A al decreto, che definisce le modalità di redazione dell’asseverazione. Il tecnico dovrà in sostanza attestare, ad esempio, che la trasmittanza delle strutture su cui si interviene e quella calcolata invece dopo l’intervento risultino maggiori o minori dei valori contenuti nell’allegato E del decreto.
Analogamente si dovrà agire per i requisiti tecnici di altre tipologie di interventi.

Decreto Requisiti Tecnici e massimali di costo

Il Decreto Requisiti Tecnici stabilisce specifici massimali di costo per ogni categoria di intervento. Così, ad esempio, per gli interventi sugli involucri sono definiti dei limiti massimi della spesa a metro quadro, variabili anche in funzione della zona climatica, per i generatori di calore dei limiti massimi a kilowatt e così via.

Nel caso in cui la verifica di congruità delle spese preventivate effettuata dal tecnico dimostri che lo sforamento di questi massimali sia inevitabile, il beneficio fiscale sarà comunque applicato solo sul limite massimo indicato dal decreto.

I massimali di costo sono da intendersi comunque al netto di IVA e non riguardano le prestazioni professionali, che sono computate a parte.

Tali massimali sono relativi inoltre unicamente agli interventi di riqualificazione energetica, mentre per quelli di adeguamento antisismico non è previsto alcun limite.

Decreto Requisiti Tecnici e asseverazioni per gli interventi

L’art. 8 del Decreto Requisiti Tecnici stabilisce che i tecnici abilitati sono tenuti a redigere una asseverazione con la quale attestino:
• il rispetto dei requisiti tecnici richiesti
• la congruità delle spese sostenute per realizzare gli interventi.
La congruità delle spese viene intesa come rispetto dei massimali di costo fissati dallo stesso decreto.

Pertanto, il tecnico dovrà allegare all’asseverazione anche un computo metrico redatto utilizzando i prezzari regionali per le opere edili o, in alternativa, quelli editi dalla DEI.

In caso di prezzi non riportati nei prezzari ufficiali, il tecnico potrà redigere in maniera analitica un nuovo prezzo e allegare la relazione che lo descrive all’asseverazione.

L’asseverazione dovrà contenere anche la dichiarazione da parte del tecnico che l’intervento ha comportato il miglioramento di due classi energetiche (o soltanto una, se l’edificio è già in classe A3).

Tale documentazione deve poi essere trasmessa telematicamente all’ENEA.

Decreto Requisiti Tecnici e APE

Nel decreto viene ricordato che l’attestato di prestazione energetica ante e post operam, relativo all’intero edificio, è uno degli adempimenti obbligatori per accedere al superbonus 110%.

Gli attestati di prestazione energetica di questo tipo, ovvero redatti per l’intero edificio, sono detti convenzionali e sono utilizzati esclusivamente ai fini dell’ottenimento del superbonus.

Per redigere APE convenzionali, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza si calcolano partendo dagli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari.
Per calcolare un determinato indice dell’intero edificio, ad esempio, si moltiplica il corrispondente indice di ogni unità immobiliare per la rispettiva superficie utile e poi si sommano i risultati ottenuti per tutte le unità.

Per redigere l’attestato è esclusa la possibilità di utilizzare software che si avvalgono di metodi di calcolo semplificati, come Docet.

Gli allegati al Decreto Requisiti Tecnici

Parte sostanziosa e importante del decreto è rappresentata dagli allegati (ben 9). Vediamo allora quali sono i loro contenuti.

L’allegato A descrive la modalità di compilazione dell’asseverazione necessaria per l’ottenimento del superbonus, attraverso l’attestazione del rispetto dei requisiti richiesti.

Molto utile per i tecnici (ma anche per i cittadini direttamente interessati) è la tabella dell’allegato B. In essa è infatti contenuta una sintesi degli interventi di riqualificazione energetica e, per ciascuno, sono indicati:
• il riferimento legislativo
• l’importo massimo detraibile o il tetto di spesa su cui applicare la detrazione
• la percentuale di detrazione
• il numero di anni in cui si ripartisce.

L’allegato C riproduce la scheda tecnica da compilare e inviare a ENEA, comunque esclusivamente in modalità telematica, contenente i dati ricavati dalle attestazioni di prestazione energetica.

Nell’allegato D, invece, è riprodotta la scheda informativa con i dati del richiedente e quelli relativi all’immobile.

Gli allegati E, F, G, e H definiscono i parametri tecnici relativi rispettivamente ai seguenti interventi:
• isolamento termico
• pompe di calore
• impianti a biomassa
• collettori solari.

Infine, l’allegato I contiene, tabellati in base agli interventi, i famosi massimali di costo.

Foto di pleccese da Pixabay




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40 Commenti. Nuovo commento

  • Rosalia Ippolito
    5 Ottobre 2020 13:14

    Buongiorno architetto,
    l’APE ante e post intervento può essere redatto dal progettista o direttore lavori per accedere al superbonus, o devo rispettare sempre il criterio di terzialità?
    grazie in anticipo

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      6 Ottobre 2020 19:51

      Sì, si tratta di un APE convenzionale per il quale non si applica questo principio.

  • Salve Arch. Granata, una villetta su due piani con due sub e con scala unica che dà accesso ai due appartamenti, ma con unico proprietario può accedere all’ecobonus 110%?
    Grazie per la risposta

    Rispondi
  • Rispetto sempre al quesito precedente si potrebbe fare una fusione di fatto (fusione fiscale, circ. 27/E 13/06/2016, pag 11), mantenendo le diverse titolarità? Ricapitolando, si usufruisce di sisma ed eco bonus per 2 unità immobiliari (di partenza, in condominio), si demolisce e si ricostruisce un edificio di fatto unico su due piani e si fondono fiscalmente le due precedenti unità immobiliari, mantenendo comunque distinte le proprietà. Corretto? Grazie infinite, architetto, per questa consulenza così dettagliata!

    Rispondi
  • Complimenti architetto. Le sue risposte sono preziose e per questo la ringrazio.
    La mia domanda riguarda l’asseverazione per sisma bonus. La normativa aggiornata a gennaio 2020 parla di presentazione della asseverazione tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori. Questo secondo me significa che essa può essere consegnata allo sportello unico anche dopo la presentazione della scia ma prima che vengano fatta la comunicazione di inizio dei lavori. É d’accordo?
    Nel caso in cui non fosse così ritiene che può essere annullata la scia (i lavori non sono iniziati) e ripresentata la scia con allegata asseverazione.
    Grazie per il suo prezioso parere.

    Rispondi
  • Grazie! Grazie ancora, architetto. Ancora due punti per cortesia riguardo il precedente quesito: 1) alla fine dei lavori vorrei fondere le due unità immobiliari in una. È possibile? Che fine fa il condominio?
    2) vorrei ampliare il garage. Posso usufruire del sisma bonus relativamente al garage oltre all’eco e sisma bonus per le due unità immobiliari?
    Grazie mille…

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      30 Settembre 2020 17:45

      1) Se intende unire le due unità immobiliari deve considerare che la proprietà deve essere la stessa
      2) sì, ma nello stesso limite di spesa dell’unità di cui è pertinenza.

  • Buongiorno architetto, le faccio i miei più sentiti complimenti per l’estrema chiarezza e prontezza nelle risposte. La mia situazione è questa: Si tratta di una demolizione e ricostruzione di un edificio (vorrei usufruire di Sisma e Eco bonus). L’edificio è di due unità immobiliari più un garage (3 subalterni) regolarmente accatastati. Il garage ha un accesso completamente autonomo dall’esterno. La prima unità è al piano terra (con accesso autonomo dall’esterno tramite una corte esclusiva). La seconda unità è al primo piano. L’accesso è tramite scala esterna di proprietà che nasce però sulla corte esclusiva dell’unità al piano terra. Dalla strada pubblica a questa scala il proprietario del primo piano ha solo il passaggio su detta corte. Dunque non si tratta di una comproprietà ma solo di una servitù. Che devo fare? Lasciare la situazione attuale (dato che l’interpretazione dell’agenzia entrate parla di accessi esclusivi dall’esterno ma non menziona servitù di passaggio su proprietà non esclusive), oppure frazionare la corte e vendere al proprietario del primo piano la parte di collegamento dalla scala alla strada pubblica prima di iniziare i lavori (facendo così due accessi autonomi dall’esterno)?
    Le dico anche che il piano terra e il garage sono di mia proprietà, mentre il primo piano è di mia mamma. Potrei altresì considerare l’edificio come un condominio e non come plurifamiliare per evitare il frazionamento del vialetto? Grazie ancora!

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      29 Settembre 2020 11:50

      L’edificio è un condominio a tutti gli effetti. Non c’è bisogno di scervellarsi per la questione degli accessi! 🙂

  • Mariano Di Trolio
    28 Settembre 2020 17:58

    Grazie arch. Se l’edificio è ubicato in centro storico è possibile eseguire lavori sul singolo edificio oppure è obbligatorio realizzarli su complessi di edifici collegati strutturalmente. Nel caso in oggetto si tratta di terra tetto ricompreso tra 2 edifici. Grazie ancora.

    Rispondi
  • Buonasera,
    in merito alla possibilità di applicazione dell’eco+sisma bonus 110 quali requisiti devono soddisfare gli interventi antisismici? In caso di realizzazione di entrambi gli interventi (ecio+sisma) è sufficiente, come sembrerebbe dalla lettura della Circolare dell’AdE, un miglioramento antisisimico “ivi inclusi quelli dai quali deriva il miglioramento di una o due classi”. Quindi non necessariamente debbono essere soddisfatti i requisiti di miglioramento di una o due classi sisimiche. Concorda? Se sì, come deve essere valutato tale miglioramento? Grazie.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      28 Settembre 2020 17:42

      Confermo che per il superbonus non è necessario il miglioramento di classe sismica. Sono sufficienti interventi di miglioramento sismico che rispettino le Norme Tecniche delle Costruzioni 2018.

  • Salve Arch. Granata,
    io nella casa che ho comprato nel nov 2017 e che dispone di ape redatta nel dic 2016 ho iniziato lavori di ristrutturazione nel gen 2020. posso utilizzare la mia ape del 2016 come ape ante lavori necessaria ad accedere al super bouns?
    grazie per la risposta

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      25 Settembre 2020 18:16

      Non credo, perchè mi sembra che i requisiti per la redazione degli APE sono stati aggiornati. Ma non essendo certificatore energetico non voglio darle notizie fuorvianti, per cui si informi presso un tecnico esperto in materia.

  • Buonasera architetto io sto acquistando una villetta unifamiliare molto vecchia da ristrutturare in tutto a partire dal rifacimento del tetto fatto da eternit, bagni, infissi, in cui installare pannelli solari e fotovoltaici, pompe di calore, caldaia a condensazione e tuuto quello che può essere usufruito con il bonus, il riscaldamento preesistente sono due climatizzatori e un caminetto. Ci sono difficoltà nell’accedere al bonus con questi requisiti?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      26 Settembre 2020 13:07

      Forse per l’ecobonus, ma per la detrazione 50% non ci sono problemi.

  • Salve Arch.
    ho un dubbio sulla definizione di “Pertinenza”, o meglio l’AE in sintesi dice che si possono effettuare lavori inerenti il sismabonus (110%) anche sulle pertinenze anche se accatastate separatamente. Ma cosa significa “accatastate separatamente”? Cioè si possono fare lavori inerenti il sismabonus (110%) su un Garage accatastato come pertinenza (C/2) ma che è fisicamente DISTACCATO dall’abitazione principale? in pratica il garage si trova sull’altro lato della strada quasi di fronte all’abitazione principale.
    Grazie.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      17 Settembre 2020 18:20

      Ho già avuto modo di dire che non ci sono indicazioni sul fatto che la pertinenza possa o no essere distaccata dal corpo di fabbrica, ma qui siamo davvero a un caso limite che metterei in dubbio visto che c’è di mezzo una strada.

  • Buonasera Architetto, complimenti per il sito e la chiarezza delle risposte. Vorrei porle una domanda circa l’Ecobonus, con mia sorella possediamo due appartamenti nello stesso stabile, donatoci da nostra madre, ognuna di noi ha 100% di proprietà del singolo appartamento, unico ingresso e vano scala per accedere al piano superiore. Mia sorella anni fa ha fatto dei lavori per il riscaldamento installando una caldaia a pellet per la produzione di acqua calda, sta recuperando il 65 % della spesa in 10 anni nel suo 730, questi lavori possono inficiare la possibilità di aderire all’ecobonus per entrambe? abbiamo tutto in ordine l’aspetto catastale e la conformità. aspetto una sua gentile risposta, la saluto cordialmente.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      12 Settembre 2020 15:43

      No, i bonus valgono per anno e per intervento. Quindi sua sorella può usufruire di nuovi bonus per nuovi interventi.

  • Massimiliano
    7 Settembre 2020 12:50

    Salve,
    come determinare la parcella dei tecnici che ci seguono dall’ape iniziale alla fine lavori?
    hanno un tetto di spesa a parte o devono essere computate con i massimali di costo indicati dal MISE?
    Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      7 Settembre 2020 18:41

      I massimali di costo riguardano i lavori.
      Cmq le parcelle dei tecnici rientrano nel tetto di spesa detraibile.

  • Buonasera,
    il rifacimento del tetto potrebbe andare al 110 insieme ad altre opere di isolamento delle pareti verticali? Grazie

    Rispondi
  • Gentle architetto buongiorno
    Complimenti per la chiarezza dei suoi scritti.
    Desidero porle una domanda.
    Ho una casa con ingresso indipendente,. sembra che abbia tutti i requisiti per utilizzare il “110%”, tranne che per un punto dubbioso:
    La casa che sta in montagna, non ha un impianto di riscaldamento con libretto, ma ha un caminetto, ed una stufa a pellet, ed un boiler elettrico per l’acqua calda. Chiarisco che NON ha installata una caldaia per il riscaldamento, ma in compenso ha già i tubi e gli agganci predisposti per i termosifoni, ma non li ha installati.
    DOMANDA: Per usufruire del “110%” (io farei il Cappotto, più l’impianto di riscaldamento, e gli infissi), è obbligatorio avere per forza una caldaia già installata ed un relativo certificato di manutenzione/messa in opera della caldaia e dell’impianto?
    Cordiali saluti
    Davide

    Rispondi
  • Salve Architetto le pongo il mio quesito visto la sua competenza in materia, ho una terrazza balconata di circa 30 mq con solaio in abete lamellare al primo piano con relativa veranda aperta sottostante, essendo la struttura successiva alla realizzazione dell immobile i muri perimetrali, della terrazza, hanno evidenti crepe di distaccamento. E’ possibile usufruire del sisma bonus demolendo e ricostruendo in maniera antisismica e scollegata della struttura principale e con eventuale ampliamento? Grazie in anticipo.

    Rispondi
  • Massimiliano
    31 Agosto 2020 9:34

    Salve Arch. Granata,
    Complimenti per il sito e le risposte chiare su tantissimi argomenti.
    volevo chiederle se i costi degli infissi (abbinati a un intervento trainante) sono ricompresi nel massimale di spesa, es. 50mila € per edificio unifamiliare o si aggiungono al predetto massimale?

    Rispondi
  • Salve,
    complimenti per la sua rubrica. Volevo farle la seguente domanda. Ho acquistato un casolare dove prima la parte abitativa riscaldata era disposta in verticale su tre piani . Ora dovendo ristrutturare cambierei la disposizione della parte abitativa. La farei tutta su un piano. Posso comunque accedere al superbonus anche se cambio disposizione interna?
    Grazie per una sua cortese risposta.

    Rispondi
  • FABIO GORDINI
    26 Agosto 2020 18:03

    Io farò il cappotto e il fotovoltaico nell’abitazione indipendente in cui vivo.
    Il tecnico che mi segue e ha preparato il capitolato da dare alle ditte per fare il cappotto mi chiede giustamente un ‘acconto’ per i lavori svolti.
    Se i lavori verranno eseguiti solo nel 2021 sia il cappotto che il fotovoltaico, come posso fare a mettere il pagamento del tecnico (fatti nel 2020) con quelli dei lavori nel 2021 per ottenere il bonus 110?
    grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      26 Agosto 2020 18:58

      Si possono detrarre anche spese fatte a cavallo di due periodi di imposta. Però di solito ciò è relativo a lavori che si protraggono nei due periodi, per cui io le consiglio di chiedere un parere dell’AdE.

  • Andrea Baldini
    24 Agosto 2020 20:24

    Salve Arch. Granata,
    sono un termotecnico, intanto complimenti per il sito e le risposte chiare su tantissimi argomenti.
    Mi permetto però di commentare un aspetto che dal mio punto di vista non è stato ben compreso da molti colleghi.
    I massimali di costo, quelli a m2 dell’allegato I per intenderci, a mio avviso entrano in gioco solo e soltanto per gli interventi che non necessitano di asseverazione e dunque di computo metrico redatto secondo i prezzari e allegato dal tecnico che firma l’asseverazione.
    Ovunque ci sia l’asseverazione del tecnico è obbligatorio il confronto tra le spese sostenute e il computo con prezziari e solo questo confronto determina l’ammissibilità della spesa totale o meno.
    Fermo restando ovviamente il rispetto del tetto massimo complessivo dell’intervento.
    Secondo me emerge chiaramente dall’Allegato A punto 13. Concorda?
    Grazie per la risposta.

    Rispondi

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