Le Regioni hanno tempo fino al 20 aprile 2017 per recepire il Regolamento Edilizio Tipo e le definizioni standard: esaminiamo le caratteristiche principali.
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Le Regioni hanno tempo fino al 20 aprile 2017 per recepire il Regolamento Edilizio Tipo e le definizioni standard: esaminiamo le caratteristiche principali.
Il Regolamento Edilizio è uno strumento tecnico strettamente correlato al piano urbanistico che disciplina un Comune, nel quale sono contenute tutte le indicazioni riguardanti le modalità costruttive da seguire in edilizia per garantire l’igiene, l’estetica, la sicurezza e la salubrità degli edifici.
In particolare, in un regolamento edilizio sono contenuti i parametri da rispettare nella progettazione degli edifici, riguardanti aspetti quali:
• distanza tra i fabbricati
• altezza dei fabbricati
• altezza dei vani abitabili
• distanza delle costruzioni dalle strade
• superficie utile
• superficie lorda di pavimento
• dimensioni minime delle unità immobiliari
• superficie finestrata (rapporti aero – illuminanti)
• dimensione minima dei vani abitabili
• documentazione ed elaborati grafici necessari per la presentazione di una pratica edilizia.
Ogni Comune è provvisto di un proprio Regolamento Edilizio che può essere anche molto diverso da quello degli altri Comuni.
Ciò ha provocato nel tempo molta confusione sia tra i cittadini che tra gli stessi tecnici addetti ai lavori, in quanto tra un Comune e l’altro lo stesso parametro è definito in maniera diversa e le norme sono differenti.
Per fare un esempio: nel Comune X è consentito realizzare un appartamento con l’unico bagno esistente cieco; nel Comune Y limitrofo è vietato realizzare un appartamento con l’unico bagno privo di finestra.
Nel Comune X un terrazzo coperto e chiuso su due lati è considerato volume; nel Comune Y lo stesso terrazzo non è considerato volume. E così via.
Oltre a determinare una effettiva difficoltà operativa per i progettisti, questa differenza ha generato purtroppo nel nostro Paese il proliferare di fenomeni di corruzione e abusivismo.
Con il Decreto Semplificazioni (DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014), il Governo ha già da tempo messo in atto un programma di semplificazione delle procedure amministrative da realizzare nel corso del triennio 2015 – 2017, di cui una parte molto importante riguarda proprio l’edilizia.
Nell’ottica della semplificazione sono ad esempio stati messi a punto i modelli unici nazionali per le diverse pratiche edilizie.
Lo scopo della modulistica è far sì che l’istanza di presentazione delle pratiche e i documenti da allegare siano praticamente gli stessi in tutti gli 8.000 Comuni italiani.
Proseguendo su questa falsariga, il successivo step in programma è stato la stesura di un Regolamento Edilizio Unico nazionale. In un secondo momento, però, il Governo ha corretto il tiro, definendolo più esattamente Regolamento Edilizio Tipo.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo a punto uno schema di decreto contenente le 42 definizioni standardizzate. Dopo essere stato approvato dalla Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016, il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016.
Con il Regolamento Unico i Comuni avrebbero avuto un limite per stabilire le regole di attuazione dei piani urbanistici locali, per rispettare la normativa nazionale e le definizioni standardizzate fissate. Con il Regolamento Tipo, invece:
• potranno integrare le definizioni standard in maniera conforme alle disposizioni regionali
• non ci saranno modifiche alle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici locali.
Il Regolamento Edilizio Tipo dovrà seguire questo iter:
• recepimento entro 180 giorni da parte delle Regioni
• ulteriori 180 giorni per il recepimento da parte dei Comuni.
Quest’ultimo è però un limite massimo, in quanto le Regioni potranno fissare un termine più breve.
Se le Regioni si adeguano entro i tempi stabiliti, i Comuni sono obbligati ad adottare il Regolamento Tipo. Se non lo fanno, andrà in vigore il regolamento contenente le definizioni standard e le norme nazionali.
Nel caso in cui le Regioni non si adeguino, i Comuni non sono obbligati ad adottare il Regolamento Tipo.
Non sono però previste sanzioni.
In base ai tempi indicati, la scadenza prevista per le Regioni è il 20 aprile.
Lo schema di Regolamento Tipo pubblicato si compone di tre parti:
• lo schema guida per la redazione del regolamento
• l’allegato A
• l’allegato B.
Il primo contiene le 42 definizioni standard.
L’allegato B contiene invece le 118 norme nazionali che hanno impatto sull’edilizia e a cui tutti i regolamenti dovranno attenersi.
Il Regolamento Edilizio Tipo è composto da due parti:
• una dedicata ai principi generali
• una dedicata alle disposizioni regolamentari comunali.
I principi generali conterranno aspetti quali:
• la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi
• la definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso
• le procedure da seguire per ottenere o depositare i titoli abilitativi
• la modulistica unificata con gli elaborati da allegare
• i requisiti generali delle opere edilizie, come limiti di altezza, densità e distanze tra edifici
• le regole per gli immobili vincolati.
Le disposizioni di carattere comunale disciplineranno invece aspetti quali le procedure interne, le norme su qualità, sostenibilità ambientale e altri requisiti tecnici.
La struttura del Regolamento prevede un indice comune a cui tutti i regolamenti dovranno attenersi.
Tra le definizioni presenti nei regolamenti edilizi più ambigue e soggette a differenti interpretazioni ci sono quelle relative alla superficie, importanti anche per il calcolo delle volumetrie.
E non a caso sono state proprio le definizioni che maggiormente hanno reso difficile trovare un accordo.
Alla fine si è giunti però a una soluzione che prevede 6 diverse definizioni di superficie:
• totale
• lorda
• utile
• accessoria
• complessiva
• calpestabile.
Queste le definizioni ottenute:
• totale: somma delle superfici di tutti i piani dell’edificio (interrati, seminterrati e fuori terra) comprese all’interno del perimetro esterno
• lorda: somma delle superfici di tutti i piani dell’edificio comprese all’interno del perimetro esterno, escluse le superfici accessorie
• utile: superficie di pavimento di un edificio, misurata con l’esclusione di superfici accessorie, muri, tramezzi, pilastri, sguinci e vani delle finestre
• accessoria: superficie di pavimento di un edificio, misurata con l’esclusione di muri, tramezzi, pilastri, sguinci e vani delle finestre e avente carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’immobile. Comprende quindi spazi come portici, ballatoi, logge, balconi e terrazze, tettoie, cantine, sottotetti, vani scala interni alle abitazioni, garage, parti comuni
• complessiva: formata dalla somma tra la superficie utile e il 60% di quella accessoria, secondo la formula: SC = SU + 60% SA
• calpestabile: quella risultante dalla somma tra la superficie utile e quella accessoria.
Tra le altre 36 definizioni, particolarmente interessanti risultano essere quelle di veranda e di volume tecnico.
La veranda è definita come locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
Per volume tecnico si intendono invece i vani e spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
(Prima pubblicazione 19 febbraio 2016)
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2 Commenti. Nuovo commento
Buongiorno
Volevo porre una domanda:
Sono proprietrario di un appartamento in un condominio di 10 unità.
Il Comune, vuole costruire una strada adiacente le pertinenze di tale condominio, creando così non pochi disagi.
A cosa e come si puo contrastare tale iniziativa?
Ringrazio Adriano Piva
Se il progetto della strada è previsto da uno strumento urbanistico in fase di approvazione, può incaricare un architetto di presentare delle osservazioni al piano.
Se invece è previsto da un piano già approvato, c’è ben poco da fare. Potrebbe provare a rivolgersi a un avvocato amministrativista, per vedere se ci sono gli estremi per un ricorso.