Come richiedere l’autorizzazione per passo carrabile

Il passo carrabile è soggetto a concessione comunale, quindi per poter affiggere il cartello occorre richiedere autorizzazione presentando domanda all’ente.

Passo carrabile

Cos’è il passo carrabile?

Il passo carrabile, detto anche passo carraio, è lo sbocco veicolare di un’area di proprietà privata su un’area di pubblico passaggio.
È disciplinato dall’art. 22 del Codice della strada, che definisce esattamente i vari tipi di accesso alla pubblica via.

Di solito, l’accesso veicolare, per le proprietà private destinate a civile abitazione, deve avere una larghezza compresa tra 2,50 e 4 metri. Possono essere concessi varchi più grandi solo nel caso in cui la strada abbia dimensioni ridotte, tali da rendere difficili le manovre di ingresso e uscita.

Il varco dovrà inoltre essere pavimentato e trovarsi a non meno di 12 metri da un incrocio o da una curva.

Quasi ovunque troviamo affissi su portoni e cancelli cartelli che indicano un passo carraio. Non tutti sono però autorizzati, e quindi legali, perché il passo carrabile è soggetto a concessione comunale e per poter affiggere il cartello occorre richiedere l’autorizzazione presentando domanda all’ente.

A chi presentare domanda per il passo carrabile

La domanda deve essere presentata all’ente proprietario della strada, di norma il Comune. In questo caso, va quindi inoltrata all’Ufficio Accettazione del Servizio Edilizia del Comune (Protocollo).

Se invece la via non è di proprietà del Comune, bisogna distinguere due casi:
• la strada è all’interno del centro abitato
• la strada è fuori del centro abitato.

Quando la strada si trova all’interno del centro abitato, la domanda va presentata sempre al Comune, ma dopo aver ottenuto il nulla osta dell’ente proprietario.

Nel caso in cui si trovi fuori dal centro urbano, va presentata al competente ufficio:
• della Provincia, se si tratta di strada provinciale
• dell’ANAS, se si tratta di strada statale.

Come fare domanda per il passo carrabile

La domanda deve essere presentata:
• dal proprietario dell’area o del fabbricato
• dall’amministratore del condominio.

L’istanza da presentare al Comune, dovrà contenere:
• i dati anagrafici del richiedente
• la via e il numero civico coincidente all’apertura del passo carrabile
• i dati catastali dell’immobile.

Alla domanda andranno poi allegati:
• la copia di un documento d’identità
• tre copie della planimetria catastale
• una documentazione fotografica della zona di intervento
• la copia del nulla osta dell’ente proprietario, se si tratta di strada provinciale o statale in centro abitato
• una marca da bollo da 16 euro
• la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria della pratica.

In alcuni Comuni è previsto anche il pagamento di una quota per il cartello da esporre e di un deposito cauzionale. Quest’ultimo, da versare perché si compie un intervento di manomissione di suolo pubblico, sarà restituito al termine dei lavori.

Per gli edifici condominiali, la domanda presentata dall’amministratore dovrà riportare il consenso firmato di tutti i condòmini.

Molti Comuni mettono a disposizione un modulo per la presentazione della domanda, scaricabile dal sito istituzionale dell’ente.

Vi consiglio di conservare sempre una copia della domanda presentata e protocollata, da esibire per controlli e chiarimenti.

Tempi per il rilascio dell’autorizzazione per passo carrabile

I tempi per il rilascio dell’autorizzazione variano dai 15 ai 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

La concessione ha di solito la durata di 29 anni, salvo ovviamente successive modifiche o revoche.
Se avviene un trasferimento di proprietà, il nuovo proprietario deve presentare istanza di subentro entro 60 giorni dal trasferimento. In caso contrario, l’autorizzazione decade.

L’atto di concessione all’accesso deve riportare:
• le indicazioni di data di inizio e fine occupazione
• la modalità di occupazione
• l’ammontare del canone da pagare
modalità e termini di pagamento.

Cartello passo carrabile

Al momento del rilascio dell’autorizzazione, il richiedente riceverà il segnale indicatore di passo carrabile, ossia un cartello riportante:
• la scritta di passo carrabile
• il simbolo di divieto di sosta
• il numero di autorizzazione
• lo stemma del Comune concedente.

Questo dovrà essere apposto in modo tale da essere ben visibile dalla strada da ogni angolazione.

Non hanno alcuna validità i cartelli di passo carrabile non forniti dal Comune, così come quelli che non riportano il numero di autorizzazione.

Il cartello ha anche lo scopo di rendere noto il divieto di sosta di autoveicoli non solo davanti all’area di accesso vera e propria, ma anche per tutta l’area necessaria a poter effettuare tale accesso.
Il divieto di sosta vale anche per l’auto appartenente al titolare della concessione.

Quanto costa l’autorizzazione per passo carrabile?

I costi per ottenere l’autorizzazione comprendono:
• la marca da bollo da 16 euro da allegare alla domanda
• i diritti di istruttoria, variabili da Comune a Comune
• il costo del cartello, anche questo variabile.

Ogni anno dovrà poi essere corrisposto al Comune un canone per la tassa di occupazione del suolo pubblico (COSAP o TOSAP). Anche questo canone varia da un Comune all’altro.

L’imposta viene calcolata in base a un valore da moltiplicare per ogni metro quadro di suolo occupato. La superficie, per il passo carraio, si calcola in genere considerandone la larghezza per la profondità convenzionale di un metro.

Tutti coloro che realizzano o mantengono un passo carrabile senza autorizzazione sono assoggettati al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 168 euro a un massimo di 674 euro.

Passo carrabile a raso

A proposito del pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico, va fatta una precisazione.

Per i varchi a raso, ovvero quelli a filo della strada che non determinano una interruzione del marciapiede con un dislivello, con listoni di pietra o altri elementi che segnalino tale intervallo, il canone annuale non è dovuto.

Non c’è interruzione di suolo pubblico, quindi non si paga l’imposta. Lo ha sancito la sentenza della Corte di Cassazione n. 16733 del 27 luglio 2007.

Nella stessa sentenza, i giudici hanno però ribadito che, se il proprietario dell’accesso richiede al Comune il divieto di sosta con obbligo di rimozione, la tassa deve essere pagata.
Pur non essendoci infatti una interruzione fisica, di fatto si richiede un uso diverso del suolo pubblico da quello di cui può fruire tutta la collettività, vietandovi la sosta.

(photo credit https://pixabay.com/it/)




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