Cartello di cantiere: come compilarlo e quando esporlo

Il cartello di cantiere è un tabellone da esporre in maniera ben visibile nei pressi dell’ingresso dell’area in cui si svolgono lavori edili.

Cos’è il cartello di cantiere?

Il cartello di cantiere è una tabella che deve essere esposta in maniera ben visibile nei pressi dell’accesso all’area in cui si svolgono lavori edili e contiene una serie di informazioni sugli stessi.
Di solito viene posizionato proprio all’ingresso del cantiere e ha lo scopo di descrivere i lavori che si stanno realizzando, chi li ha commissionati, chi li esegue e a seguito di quali permessi.

La sua affissione è obbligatoria in base a due norme:
• il Testo Unico dell’Edilizia (dPR 380/01)
• il Testo Unico in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs 81/08).

Ma è il Regolamento Edilizio del Comune che disciplina il dettaglio dei contenuti e gli obblighi del committente riguardo alla collocazione e compilazione del cartello.
Vediamo allora quando va predisposto e cosa bisogna scrivere.

Perché bisogna esporre il cartello di cantiere?

Un intervento edilizio deve essere eseguito nel rispetto di numerose normative di livello nazionale, regionale e locale. La presenza del cartello con l’indicazione delle autorizzazioni che hanno consentito lo svolgimento dei lavori è il primo strumento di verifica che gli organi di vigilanza trovano nel momento in cui compiono una ispezione.

La mancata esposizione, pertanto, può comportare l’irrogazione di sanzioni anche molto salate. Il riferimento normativo è infatti la lettera a), comma 1 dell’art. 44 del TUE che contempla la possibilità di punire il mancato rispetto delle prescrizioni dello stesso TUE con una ammenda fino a 10.329 euro.
Attenzione: un cartello affisso in posizione nascosta, poco visibile o con le scritte cancellate dagli agenti atmosferici equivale a una mancata esposizione dello stesso e sottopone i responsabili alle stesse sanzioni.

La presenza del cartello consente inoltre ai vicini e ai passanti di verificare che i lavori siano stati autorizzati.

Normativa relativa al cartello di cantiere

Come detto, l’apposizione del cartello è prevista già dal Testo Unico dell’Edilizia.
Sono due in particolare gli articoli del dPR 380/01 che lo riguardano:
• l’art. 20, comma 6
• l’art. 27, comma 4.

Il primo dispone che nel cartello siano indicati gli estremi del Permesso di Costruire secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio, ribadendo che la disciplina di dettaglio è demandata a quest’ultimo. Ovviamente se il titolo abilitativo non è un Permesso di Costruire, ma una SCIA o una CILA, l’obbligo si estende anche in questo caso.
Lo hanno ribadito infatti diverse sentenze giurisprudenziali.

L’art. 27 dispone invece che, nel caso in cui gli organi di vigilanza non abbiano riscontrato la presenza del cartello debbano segnalarlo:
• all’autorità giudiziaria
• all’organo regionale competente
• al dirigente dell’ufficio comunale.

Il Testo Unico della Sicurezza, invece, cita il cartello in merito alle figure del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, i cui nominativi ribadisce debbano essere indicati.

Cosa deve essere scritto nel cartello di cantiere?

Per compilare correttamente un cartello di cantiere devono essere inserite due tipi di informazioni: quelle riguardanti l’intervento da realizzare e i nominativi delle varie figure coinvolte.

Tra le prime abbiamo:
• gli estremi del titolo abilitativo (Permesso di Costruire, SCIA o CILA)
• la descrizione dei lavori da realizzare
• l’importo dei lavori appaltati
• la data di inizio e la data di fine presunta.

Andranno poi specificati i nominativi delle figure coinvolte indicando il loro ruolo:
committente
imprese coinvolte (esecutrici ed eventuali subappaltatrici)
progettisti (architettonico, delle strutture, degli impianti, ecc.)
direttore dei lavori
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (se nominato)
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nominato)
collaudatore statico (se ci sono opere strutturali).

Naturalmente le voci varieranno a seconda dell’intervento. Ad esempio se non ci sono opere strutturali, non andranno compilate le relative voci.

Dimensioni del cartello di cantiere

Nell’ambito dei lavori pubblici, la Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del primo giugno 1990 stabilisce come dimensioni minime del cartello quelle di 1 metro di base per 2 metri di altezza.

Nei lavori privati invece le dimensioni sono molto più limitate e possono essere stabilite e prescritte nel Regolamento Edilizio del comune di riferimento e riportate nel capitolato speciale di appalto.

In ogni caso le dimensioni dovranno essere tali da consentire una chiara leggibilità delle scritte.

Dove si acquista il cartello di cantiere?

L’acquisto e l’affissione del cartello di cantiere competono all’impresa esecutrice ma poiché spesso, soprattutto per piccoli lavori, l’adempimenti viene trascurato, se devi iniziare dei lavori puoi occupartene direttamente.

Non serve infatti una di quelle stampe di grandi dimensioni come quelli che le società immobiliari espongono con tanto di rendering delle opere in progetto, ma si può anche utilizzare un piccolo cartello da compilare con un pennarello. Fai attenzione che sia del tipo indelebile e non vada via con la pioggia.

Il cartello si può comprare in una ferramenta o da un rivenditore di materiali edili, ma puoi trovarlo anche su Amazon:
Cartello pin Pvc Polionda
CARTELLO POLIONDA 67x100cm
Cartello per cantiere.

Questi tipi di cartelli sono precompilati quindi troverai già indicate tutte le voci da redigere.

Cartello di cantiere per Superbonus 110%

L’importanza del cartello di cantiere è stata ribadita dalla Legge di Bilancio 2021 che ha inserito il comma 14-bis all’art. 119 del Decreto Rilancio, quello che disciplina il Superbonus 110%.

Il comma contiene infatti indicazioni specifiche per i cartelli riguardanti cantieri in cui si eseguono lavori oggetto dell’incentivo maggiorato.

Nello specifico, nei cantieri in cui si stiano realizzando lavori agevolati con il superbonus deve essere inserita la seguente dicitura: Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici.




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