Niente bonus per l’abbattimento delle barriere sensoriali

L’Agenzia delle Entrate ha sancito che i lavori di abbattimento delle barriere sensoriali non possono usufruire di alcuno dei bonus previsti per l’edilizia.

Barriere sensoriali

Cosa sono le barriere sensoriali?

Quando si parla di barriere architettoniche il nostro pensiero va quasi sempre agli ostacoli fisici (gradini, dislivelli e simili) che impediscono, specialmente a persone con ridotta capacità motoria, la fruizione degli spazi in totale autonomia.

La normativa in vigore in Italia cita invece giustamente anche le cosiddette barriere sensoriali (o percettive).
Il DPR 503 del 1996, Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, parla infatti delle barriere percettive come della mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Anche se vengono espressamente citati non vedenti, ipovedenti e sordi, la norma sottolinea che tali barriere possono costituire fonte di pericolo per chiunque. Del resto, esistono diverse forme di disabilità e, oltre a quelle fisiche e sensoriali, non dobbiamo dimenticare nemmeno quelle mentali.

Lavori per l’abbattimento di barriere sensoriali

La recente risposta a interpello n. 147/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha di fatto sancito che i lavori di abbattimento delle barriere sensoriali non possono usufruire di nessuno dei bonus previsti per l’edilizia.

In particolare, il contribuente che aveva posto la domanda, chiedeva di poter portare in detrazione le spese affrontate per lavori di:
• riduzione dei rumori dello scarico del WC
• adeguamento del getto del soffione della doccia
• tinteggiatura delle pareti interne per ridurre le tonalità che generano disagio
• installazione di un regolatore della temperatura.

Tali lavori erano stati realizzati per rendere idonea l’abitazione per il figlio del richiedente, affetto da una grave forma di autismo, per il quale era stata riconosciuta la disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104 del 1992.

Il progetto con cui erano stati realizzati i lavori aderiva all’iniziativa della Regione Toscana Adattamento domestico per l’autonomia personale. I pagamenti erano stati fatti con lo specifico bonifico parlante e per essi il contribuente aveva già usufruito di un contributo USL. Chiedeva quindi se era possibile portare in detrazione la parte di spesa rimasta a suo carico.

L’impresa edile che aveva realizzato i lavori, per i quali non era stato presentato alcun titolo abilitativo, trattandosi di interventi di edilizia libera, li aveva classificati in fattura con la generica dicitura: Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.

Niente detrazioni fiscali per le barriere sensoriali

Tra gli interventi che possono usufruire della detrazione 50% per recupero del patrimonio edilizio esistente, ci sono anche quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992.
(art.16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, comma 1, lettera e)).

Gli interventi del caso che stiamo trattando non rientrano nella fattispecie descritta e quindi, non essendo specificamente di abbattimento delle barriere architettoniche, l’Agenzia delle Entrate non li ha ritenuti agevolabili.

I lavori realizzati inoltre non ricadono tra quelli per l’abbattimento delle barriere architettoniche elencati dal DM 236/86, che, dal punto di vista tecnico, rappresenta lo strumento normativo più importante del settore. Il limite della norma è però quello di considerare abbattimento di barriere architettoniche solo le opere che impediscono l’accesso dei disabili e non tutte quelle che intervengono per limitare la disabilità.

Il Fisco motiva il diniego con altre due spiegazioni:
• la ditta edile non ha dettagliato i lavori in fattura, descrivendoli come generico abbattimento di barriere architettoniche
• i lavori descritti nella domanda del richiedente comunque non rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria, agevolabili con il bonus ristrutturazione.

Conclusioni

Per quanto possa valere la mia opinione, devo dire di non essere d’accordo con il parere dell’Agenzia delle Entrate.

Come detto all’inizio dell’articolo, le forme di disabilità sono tante e diverse, anche se noi le identifichiamo troppo spesso solo con quelle legate alla mobilità.
Non si può quindi legare il concetto di abbattimento delle barriere unicamente ai lavori riguardanti manufatti come ascensori e montacarichi.

Una famiglia con un soggetto affetto da disabilità, come può essere una patologia dello spettro autistico, ha tra le sue priorità quella allestire per il proprio congiunto un ambiente domestico che non sia fonte di disagio.
Per farlo, è necessario affrontare lavori e relative spese. Negare un aiuto economico a queste famiglie già in difficoltà solo perché le norme a tutela dei disabili non sono troppo chiare, è decisamente un limite.

L’auspicio è quindi che, in un panorama ricco di agevolazioni fiscali per l’edilizia, si possa pensare in futuro anche a un aiuto ad hoc per questi soggetti, che elimini queste discriminazioni.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay




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