Maggioranza semplice e maggioranza qualificata in condominio

Quale maggioranza serve in assemblea per approvare gli interventi in condominio che possono usufruire del superbonus 110%? Lo scopriamo in questo articolo.

Maggioranza in condominio©

Cosa sono maggioranza semplice e maggioranza qualificata?

Maggioranza semplice e maggioranza qualificata sono i quorum necessari per votare una decisione in condominio su questioni importanti, come ad esempio eventuali lavori di ristrutturazione da realizzare sulle parti comuni.

Il termine quorum indica il numero di partecipanti necessario affinché una votazione sia valida.
L’art. 1136 del codice civile distingue quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea condominiale.

Ebbene, i quorum costitutivi sono quelli necessari affinchè l’assemblea stessa sia valida, i quorum deliberativi invece servono per votare la decisione da prendere.

Affinché l’assemblea sia valida, deve intervenire un numero di condòmini che rappresenti:
• in prima convocazione, i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio
• in seconda convocazione, un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.

Se alla prima convocazione manca il numero legale, l’assemblea in seconda convocazione deve svolgersi in uno dei 10 giorni successivi.

Le deliberazioni invece per essere valide devono essere approvate:
• in prima convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (50%+1) e almeno la metà del valore dell’edificio (50% dei millesimi di proprietà, 500/1000)
• in seconda convocazione, dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Questi due quorum rappresentano appunto rispettivamente la maggioranza qualificata e la maggioranza semplice.

Quando è richiesta la maggioranza semplice e quando quella qualificata?

A seconda della materia da discutere in assemblea, per deliberare può essere necessaria la maggioranza semplice o quella qualificata.

Nella maggior parte dei casi le decisioni devono essere prese con maggioranza qualificata. Si tratta di decisioni importanti come:
• l’approvazione del regolamento condominiale
• la nomina e la revoca dell’amministratore (ad esempio l’amministratore di condominio Milano)
• l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni
• la locazione di parti comuni con durata inferiore a 9 anni, e così via.

La maggioranza semplice è però sufficiente per deliberare:
• gli interventi di manutenzione ordinaria
• l’approvazione del preventivo delle spese annuali e il rendiconto finale del condominio redatti dall’amministratore
• l’utilizzo dei residui attivi della gestione.

Maggioranza prevista da alcune leggi speciali

Oltre alle indicazioni date dal codice civile, le maggioranze da adottare per le deliberazioni in determinate materie sono dettate da leggi speciali che le regolano.

Ad esempio, la legge n. 13 del 1989 per l’eliminazione di barriere architettoniche e l’installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati richiede una maggioranza qualificata.

Per la validità della deliberazione con cui decidere un’innovazione in questo senso, quindi, è richiesto un quorum deliberativo del cinquanta per cento più uno dei votanti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.

Un caso particolare è rappresentato dalla legge n. 10 del 1991. Per quanto riguarda le innovazioni dei sistemi di riscaldamento è richiesta infatti dalla legge la maggioranza qualificata. Per gli interventi su edifici e impianti per il contenimento del consumo energetico è sufficiente invece la maggioranza semplice.
Questa legge è particolarmente importante nell’ambito di questa trattazione e tra poco ti spiego il perché.

Quale maggioranza serve per deliberare i lavori che possono usufruire del superbonus 110%?

In questo periodo le assemblee condominiali sono in grande fermento perché le agevolazioni legate al superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio sono particolarmente appetitose.
Soprattutto gli interventi in condominio sono infatti suscettibili di essere realizzati a costo zero o comunque con notevole risparmio.

Ma quale maggioranza serve per approvare tali interventi, anche piuttosto invasivi, in condominio? E cosa fare se una parte dei condòmini non è d’accordo sulla loro esecuzione?

Il Decreto Agosto (Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020) ha modificato il Decreto Rilancio, aggiungendo all’art. 119 il comma 9 bis. Ora è richiesta la maggioranza semplice per la deliberazione degli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico che possono usufruire del superbonus 110%.
D’altro canto si tratta della stessa maggioranza prevista dalla legge 10 del 1991, di cui ti avevo parlato prima, per quel che riguarda proprio gli interventi per il contenimento dei consumi energetici.

In questo modo si è fatto sì che le decisioni assembleari siano più rapide, visto che l’agevolazione dovrebbe rimanere in vigore solo per un periodo limitato di tempo (18 mesi).

La richiesta di un quorum più basso è dettata però anche dall’esigenza di superare il problema che non tutti i condòmini potrebbero essere d’accordo.

I lavori sono infatti a costo zero soltanto finché le spese rientrano nei massimali previsti e quindi non tutti potrebbero avere la disponibilità economica. Inoltre, in un condominio possono esserci unità immobiliari A1 (abitazioni signorili) escluse dall’agevolazione, i cui proprietari quindi potrebbero non essere interessati e votare contro.

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(Prima pubblicazione 1 settembre 2020)




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15 Commenti. Nuovo commento

  • annmaria Mauro
    22 Novembre 2021 12:15

    Buongiorno, siamo un condominio di due condomini. Relativamente al superbonus del 110%, uno è d’accordo, l’altro no. Il condomino favorevole possiede inoltre la maggioranza dei millesimi di proprietà. Il condomino favorevole potrebbe procedere da solo, caricandosi le spese per le parti comuni (cappotto termico) ed usufruendo a solo della detrazione? Grazie

    Rispondi
  • Buongiorno, in relazione all’intervento legato al 110 il condomino ha deliberato a maggioranza la sanatoria del fabbricato (difforme per larghezza ed altezza) a me non interessa portare avanti la pratica relativa al 110 (sono prop di un commerciale e facciata e tetto sono stati rivisti 20 anni fa) sono cmq obbligato oppure al condominio serve unanimità? (in quanto la sanatoria riguarda l’intero fabbricato e parti condominiali)
    grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      13 Ottobre 2021 9:15

      A mio avviso dovrebbe servire la maggioranza qualificata e non l’unanimità ma, non essendo competente in materia, le consiglio di sentire il parere di un legale.

  • Calà Lesina Giuseppe
    27 Luglio 2021 14:03

    Mi scuso per l’ inappropriata “chiedere la sanatoria”;intendevo dire se fosse obbligatorio convocare un’apposita assemblea condominiale e in caso affermativo quale dovrà essere la maggioranza che deliberi o la richiesta di sanatoria (al comune) o di non richiedere la sanatoria.Cosa succede al condomino(unità immobiliare)che non dovesse aderire.Grazie.Pino Calà

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      27 Luglio 2021 19:39

      Guardi, in realtà basterebbe che uno soltanto “denunciasse” la presenza di un abuso perchè tutto il condominio sia costretto a ricorrere alla sanatoria senza neanche dover deliberare.

  • giuseppe calà lesina
    25 Luglio 2021 19:19

    Siamo nella stessa situazione del Sig. Claudio.Intanto chiedo,quale maggioranza è necessaria per chiedere la santoria? Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      26 Luglio 2021 19:29

      Non ho capito cosa intende per “chiedere la sanatoria”. La sanatoria va chiesta al Comune.

  • CLAUDIO GALIAZZO
    21 Marzo 2021 23:11

    Buonasera,
    Condominio di dodici appartamenti in cui abito. A novembre 2020 abbiamo approvato il Superbonus del 110%. Tre giorni fa l’amministratore ci invia una comunicazione dell’ingegnere che segue la pratica ed evidenzia che per abusi edilizi e urbanistici su parti comuni, risalenti all’epoca (2008/2009) in cui l’Impresa costruttrice ha costruito e vendute l’immobile. Nella Riunione del 7 aprile p.v. quale maggioranza necessità per approvare il pagamento delle onerose spese per la sanatoria che ammonta a più di € 10.000 ?
    Grazie e buon lavoro.
    Claudio Galiazzo Treviso

    Rispondi
  • Buongiorno,
    siamo 4 condomini due favorevoli e due contrari all’esecuzione dei lavori del cappotto termico della facciata utilizzando il superbonus al 110%. Siccome siamo in parità si guardano i millesimi oppure la delibera non è possibile?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      11 Dicembre 2020 19:13

      Il quorum richiesto è la maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio, per cui, essendo in numero pari, a mio avviso si può fare riferimento al valore in millesimi dell’edificio.

  • Grazie

    Rispondi
  • Buongiorno. Siamo un condominio di 4 appartamenti, amministrato “in economia” tra di noi. Stiamo preparando i documenti per il super bonus 110%. e c’è un condomino che è un pò indeciso, sul da farsi, visto che dovrà sborsare 250 euro per la perizia iniziale. Un suo eventuale diniego, manderebbe a monte questo progetto? Grazie

    Rispondi

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