Bonus condizionatori: fai attenzione al valore del COP!

Se hai acquistato un condizionatore con l’intenzione di usufruire del bonus casa, stai attento al valore del COP: potrebbe non essere idoneo!

COP condizionatore

Condizionatore monosplit Grundig (photo credit Blu Wom Milano)

Cosa sono COP ed EER di un condizionatore?

COP ed EER sono due sigle che descrivono l’efficienza energetica di un sistema a pompa di calore.
Il COP (Coefficient of Performance) è una misura dell’efficienza quando funziona in modalità di riscaldamento. In parole semplici, indica quanta energia utile (calore) può produrre rispetto alla quantità di energia elettrica che consuma. Maggiore è il valore di COP, più efficiente è il condizionatore nel riscaldare un ambiente.

L’EER (Energy Efficiency Ratio) è invece una misura dell’efficienza quando il condizionatore funziona in modalità di raffreddamento. Indica quanto freddo può produrre rispetto alla quantità di energia elettrica che consuma. Più alto è l’EER, più efficiente è la macchina nel raffrescare un ambiente.

In sostanza, tanto più alti sono i valori di questi due coefficienti, tanto più efficiente è il climatizzatore e tanto meno energia elettrica consuma per riscaldare o raffrescare un ambiente. Ciò significa risparmiare sui costi energetici e ridurre l’impatto ambientale.

COP ed EER nella pratica ENEA

Per poter usufruire dei bonus edilizi per l’installazione di climatizzatori o pompe di calore è necessario che gli apparecchi siano efficienti. Le agevolazioni fiscali hanno infatti l’obiettivo di incentivare il risparmio energetico.

La normativa prevede pertanto che i dispositivi agevolati rispettino precisi requisiti. Tra i dati da inserire nella scheda descrittiva ENEA per dimostrare la sussistenza di tali requisiti, ci sono appunto i valori di COP ed EER.

Il problema è che la normativa in materia cambia velocemente e anche per gli addetti ai lavori è difficile restare sempre adeguatamente aggiornati.

L’ultimo provvedimento legislativo che ha modificato i requisiti di accesso alle agevolazioni per l’efficientamento energetico è il d. Lgs 199 del 2021. In particolare, i valori di COP ed EER per le pompe di calore elettriche sono riportati nell’allegato IV.

Il decreto segna come spartiacque per l’entrata in vigore dei nuovi requisiti la data del 13 giugno 2022.
Il problema è però che, in precedenza, i requisiti minimi da rispettare erano diversi in base ai bonus e precisamente:
• per l’ecobonus, si faceva riferimento all’allegato F del Decreto Requisiti 2020
• per il bonus casa, si faceva riferimento al Decreto Requisiti Minimi del 2015.
Dopo l’entrata in vigore del d. lgs 199, invece, il riferimento per entrambi i bonus è l’allegato IV.

In queste tabelle riassuntive, distinte in base alla presenza o meno dell’inverter, trovi indicati i valori prima e dopo la variazione normativa:

Di quale bonus si può usufruire per l’installazione di un condizionatore?

Come ho dettagliatamente spiegato in questo video, se acquisti un climatizzatore per raffrescare la tua casa in estate, l’agevolazione fiscale di cui puoi usufruire è il bonus casa (o bonus ristrutturazione 50%).

Dell’ecobonus potresti usufruire soltanto nel raro caso in cui uno o più climatizzatori siano installati in sostituzione di un generatore di calore e fungano anche da unico impianto di riscaldamento in casa (o comunque impianto principale).

Come è ormai noto, da alcuni anni anche chi usufruisce del bonus casa ha l’obbligo, a fine lavori, di inviare a ENEA la scheda descrittiva dell’intervento, qualora le opere siano tra quelle che garantiscono un risparmio energetico.
Ed è qui, al momento della compilazione della scheda, che sorgono i problemi.

Compilazione scheda ENEA e COP

Quando vai a compilare la cosiddetta pratica ENEA per il condizionatore, nella sezione relativa all’intervento, ti viene richiesto di inserire i seguenti dati obbligatori:
• potenza termica utile
• COP
• EER.

Ebbene, quel che accade è che alcuni condizionatori presenti sul mercato, commercializzati come dispositivi rispondenti ai requisiti per accedere al bonus, presentano invece un valore del coefficiente COP non idoneo.

Tali macchine sono effettivamente adeguate ai requisiti normativi per la parte relativa al raffrescamento (quella per cui vengono utilizzate), ma il portale ENEA non consente di procedere senza l’inserimento di un valore del COP idoneo.

Insomma, il sistema non tiene conto dell’esistenza di macchine che vengono installate per la sola climatizzazione estiva (o prevalentemente per quella), ma è calibrato genericamente per le pompe di calore utilizzate come generatore di calore principale.

Cosa fare allora in questa circostanza?

Se devi ancora acquistare il condizionatore, il mio consiglio è quello di verificare preventivamente se i dati di COP ed EER corrispondono ai requisiti minimi richiesti.
Nel caso in cui non li rispettassero, desisti dall’acquisto e orientati verso un apparecchio idoneo per poter usufruire del bonus casa.

Se invece lo hai già acquistato, potrebbero aprirsi due scenari:
1) COP ed EER non idonei
2) COP non idoneo, ma EER idoneo.

Nel primo caso, purtroppo non c’è nulla da fare: non potrai usufruire delle detrazioni fiscali per le spese di acquisto e installazione. Certamente potrai goderti una casa più fresca questa estate, ma non potrai recuperare la metà delle spese sostenute e dovrai fare attenzione ai consumi energetici.

Nel secondo caso, invece, mi sento di dire che le agevolazioni dovrebbero essere salve.
Il coefficiente richiesto per la climatizzazione estiva è infatti soddisfatto e, dimostrando che il climatizzatore viene usato solo per quello, non dovrebbero esserci problemi.

Certo, non sarà possibile inviare la scheda descrittiva a ENEA ma, come ho spiegato in questo articolo, pur essendo la pratica obbligatoria, il mancato invio non rientra tra le cause di decadenza dall’agevolazione.

Ci tengo a precisare, però, che questa è solo una mia personale interpretazione. Altri professionisti o esperti del settore potrebbero avere un orientamento diverso e sono pronta ad ascoltare tutti i pareri. Se rientri tra questi, scrivimi pure la tua opinione nei commenti! 🙂




Iscriviti alla Newsletter

Potrebbe interessarti anche
Guarda gli ultimi video

Dello stesso argomento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.