Superbonus: in cosa consiste l’accordo raggiunto?

Nel CdM del 28 dicembre è stato approvato un decreto legge ad hoc per Superbonus: salvi i lavori già eseguiti e contributo per redditi bassi.

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Decreto legge ad hoc sul Superbonus

Nel Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio, 28 dicembre, è stato approvato un decreto legge ad hoc per risolvere alcuni nodi cruciali del Superbonus e di altri bonus.

La decisione presa è la seguente:
• sarà riconosciuto il superbonus al 110% per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023
• si conferma la percentuale del 70% per gli interventi ancora da effettuare nel 2024.
Tuttavia, per i contribuenti con reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro, è previsto un contributo simile a quello stanziato nel 2023, per compensare la parte di spesa non coperta dal bonus.

Nello stesso provvedimento è stata inserita anche una stretta sul bonus barriere architettoniche 75% oltre a novità riguardanti il sismabonus.
Per aggiornarti su questo, attendo la pubblicazione del testo completo del decreto, per cui segui le mie pagine Facebook e Twitter e iscriviti al mio canale YouTube.

Superbonus al 90% per il 2023

Il DL Aiuti Quater aveva previsto la riduzione del Superbonus al 90% per tutto il 2023, con alcune eccezioni.

Continuavano invece a fruire del 110% condomìni e plurifamiliari di unico proprietario da 2 a 4 unità che:
• alla data del 31 dicembre 2022 avessero presentato la CILAS e la delibera assembleare di approvazione dei lavori risultasse adottata in data antecedente al 18 novembre
• alla data del 25 novembre 2022 avessero presentato la CILAS e adottato la delibera assembleare di approvazione dei lavori tra il 19 e il 24 novembre
• alla data del 31 dicembre 2022 avessero presentato il titolo autorizzativo nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.

La data della delibera deve essere attestata dall’amministratore di condominio con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nei condomìni che non hanno l’obbligo di nominare l’amministratore, la dichiarazione deve essere resa dal condomino che ha presieduto l’assemblea.
La falsa autocertificazione è un reato penale punito con una sanzione fino a 10 mila euro e la reclusione da due a sei anni.

La norma è peggiorativa, perché ha anticipato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2022 la scadenza dell’aliquota del 110%, lasciando inalterato il decalage previsto per il 2024 e il 2025.

Unifamiliari

Alle unifamiliari è stata invece concessa una proroga. Per quelle sulle quali al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, la scadenza è stata spostata prima al 30 settembre 2023 e poi, con il Decreto Asset, al 31 dicembre 2023.

Per chi invece ha iniziato i lavori nel 2023, non solo l’aliquota è scesa al 90%, ma è necessario rispettare alcuni stringenti requisit:
• abitazione con requisiti prima casa
reddito del proprietario non superiore a 15.000 euro.
Non parliamo di reddito ISEE, ma di un reddito di riferimento calcolato in base al quoziente familiare, ovvero il numero dei componenti del nucleo familiare.

In attesa di ulteriori sviluppi, ecco allora una guida completa sul Superbonus.

Cos’è il Superbonus?

Il cosiddetto Decreto Rilancio, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato emanato per contrastare gli effetti sull’economia dell’epidemia da Coronavirus. Tra le misure adottate, ha rivestito particolare importanza il superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico degli immobili abitativi esistenti.

In un primo momento, era stata proposta una detrazione del 100% per la riqualificazione energetica degli edifici, poi portata al 120% qualche mese dopo. Successivamente il bonus è stato ridimensionato al 110% ma esteso anche agli interventi antisismici. L’incentivo era riservato inizialmente sia ai singoli proprietari sia ai condomìni e tra gli interventi ammessi ci sono anche quelli di demolizione e ricostruzione.

Il 17 luglio 2020 il Decreto Rilancio è stato convertito in legge n. 77, ma gli articoli 119 e 121 che riguardano i bonus per l’edilizia sono stati modificati tantissime volte in tutti questi anni.

Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli interventi e gli adempimenti previsti per la parte eco e per quella sisma.

Super Ecobonus: in cosa consiste?

L’ecobonus tradizionale presenta normalmente diverse aliquote di detrazione:
• 65% per interventi come la riqualificazione energetica globale, l’isolamento dell’involucro o l’installazione di pannelli solari termici
• 50% per altri interventi, come ad esempio la sostituzione degli infissi
• 70% o 75% per interventi pesanti in condominio.

Questi incentivi fiscali, negli scorsi anni, hanno contribuito a tenere in piedi tutto il settore dell’edilizia, molto importante in Italia, ma in forte crisi già da anni.

Con il Decreto Rilancio la detrazione è salita al 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 a determinate condizioni.

Interventi trainanti per il super ecobonus 

Per ottenere la super-aliquota è necessario realizzare obbligatoriamente almeno uno di questi grandi interventi detti trainanti.

Il primo intervento considerato trainante è l’isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.
Tetto di spesa previsto:
• 50.000 euro per gli edifici unifamiliari
• 40.000 euro a unità per i condomìni fino a 8 unità
• 30.000 euro a unità per i condomìni con più di 8 unità.

La detrazione spetta non solo per le superfici orizzontali e verticali, ma anche per quelle inclinate. È quindi stato eliminato ogni dubbio sulla coibentazione di qualsiasi tipo di tetto.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal decreto ministeriale dell’11 ottobre 2017.

Il secondo intervento trainante è la sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:
• a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
• a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
• con impianti di micro-cogenerazione o a collettori solari.

Tetto di spesa previsto:
• 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità
• 15.000 euro nei condomìni con più di 8 unità.

Infine, ci sono gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti.

In questo caso il tetto di spesa è fissato a 30.000 euro.

Per la climatizzazione invernale nei comuni montani è agevolato anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Solo per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera, nelle zone non metanizzate anche l’installazione di caldaie a biomassa con valori di emissioni almeno pari alla classe 5 stelle.

Il Decreto Bollette ha inserito tra gli interventi trainanti anche l’installazione di sonde geotermiche ma senza un proprio massimale.

Requisiti e adempimenti

Per essere detraibili, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Ciò dovrà essere dimostrato con un Attestato di Prestazione Energetica (APE), ante e post intervento, redatto da un tecnico abilitato sottoforma di asseverazione. Si parla in questo caso di APE convenzionale.

Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa per via telematica all’ENEA. Le modalità di trasmissione sono state stabilite con il cosiddetto Decreto Asseverazioni.

I tecnici che rilasceranno dichiarazioni non veritiere possono essere puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e sanzioni pecuniarie da 50.000 a 100.000 euro, mentre il contribuente perderà l’agevolazione. Per questo, i professionisti devono stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale pari all’importo dell’intervento asseverato, come tutela dall’eventuale danno arrecato.

Interventi trainati dal super ecobonus 

Qualora realizzi uno dei grandi interventi descritti, l’aliquota maggiorata si estende ad altri, detti trainati, se eseguiti contestualmente ad almeno uno di quelli trainanti.

Se ad esempio realizzi un cappotto termico e contestualmente sostituisci le finestre, potrai avere il bonus al 110% anche per queste.

Tra gli interventi che possono essere trainati nel superbonus ci sono anche:
• l’installazione di impianti fotovoltaici (fino a un ammontare delle spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo)
• l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al punto precedente (negli stessi limiti di importo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema)
• l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Per quest’ultimo intervento sono stati stabiliti tetti di spesa diversi in base alla tipologia di immobile:
• 2.000 euro per gli edifici unifamiliari
• 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo 8 colonnine
• 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di 8 colonnine.

La Legge di Bilancio 2021 ha aggiunto tra gli interventi trainati dal super ecobonus anche quelli per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Super sismabonus 

Il superbonus si applica anche ai lavori di riduzione del rischio sismico che danno diritto al sismabonus.

Spetta anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico dell’edificio.

In caso di cessione del credito a una compagnia assicurativa con cui si stipula una polizza contro il rischio di calamità, è possibile detrarre il 90% del costo sostenuto.
Solitamente, per le polizze di questo tipo stipulate per abitazioni è riconosciuta una detrazione del 19%.

Per l’acquisto di case antisismiche realizzate mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3, il superbonus è scaduto il 31 dicembre 2022.

Gli interventi oggetto di sismabonus sono trainanti ma hanno come unici interventi trainati il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Quali immobili possono usufruire del superbonus?

Il super ecobonus si può ottenere per un massimo di due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Per il sismabonus invece non c’è limite sul numero di unità agevolabili.

Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, ricadono nell’agevolazione anche le unità immobiliari facenti parte di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo dall’esterno, con le stesse regole previste per le unifamiliari.

Per gli immobili sottoposti a vincolo dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e altri per i quali non è possibile effettuare gli interventi trainanti, il superbonus spetta per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due classi o, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta. É possibile insomma realizzare soltanto gli interventi trainati.

Vengono invece escluse dall’agevolazione le abitazioni rientranti nelle seguenti categorie catastali:
• A1, abitazioni di tipo signorile
• A8, abitazioni in ville
• A9, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Castelli e palazzi di pregio sono immobili che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unità immobiliari delle altre categorie catastali. Solitamente costituiscono tra l’altro una sola unità immobiliare.

Il Decreto Agosto ha inserito questa categoria tra quelle che possono usufruire del Superbonus, purché gli immobili siano aperti al pubblico.
Se ad esempio una famiglia nobiliare che abita in un castello lo apre, anche a pagamento, per visite al pubblico, potrà godere dell’agevolazione.

Con la risposta a interpello n. 318/2021 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che è possibile usufruire del Superbonus per demolizione e ricostruzione di un immobile in categoria A1 purché al termine dei lavori ricada in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9.

La circolare 24/E dell’8 agosto 2020 aveva inizialmente escluso dall’agevolazione gli edifici plurifamiliari di unico proprietario, non considerandoli equiparabili a condomìni. La Legge di Bilancio 2021 ha posto rimedio almeno in parte, estendendo il superbonus ai fabbricati di unico proprietario composti da 2 a 4 unità immobiliari.

CILA-S per lavori oggetto di Superbonus  

Grazie al DL Semplificazioni bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2021, i lavori oggetto di Superbonus (a eccezione di quelli di demolizione e ricostruzione) sono considerati tutti di manutenzione straordinaria e devono essere comunicati con una nuova pratica detta CILA-S (CILA Superbonus).

Non è più necessario attestare la conformità degli immobili, cosa che all’inizio aveva reso difficile applicare la misura, in presenza di difformità anche non coinvolgenti le parti interessate dai lavori.

Nella CILA-S devono essere indicati gli estremi del titolo abilitativo (licenza, concessione, permesso, condono) con cui è stato costruito l’edificio. Per gli immobili più vecchi basta dichiarare che sono stati costruiti in data anteriore al primo settembre 1967.

Il tecnico che presenterà la CILA-S non deve quindi più dichiarare la legittimità dell’immobile, ma attenzione: questo non equivale a una intrinseca sanatoria degli abusi! Le irregolarità restano tali e possono essere sanzionate nelle sedi opportune, anche se non determinano la perdita del beneficio fiscale.

Sconto in fattura e cessione del credito

Restava però un grosso problema da superare: la mancanza, da parte di molti contribuenti, di soldi da investire o della capienza fiscale adeguata a godere del bonus. Ed è proprio per superare questo scoglio che il Decreto Rilancio aveva rafforzato gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito. Queste opzioni alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi furono estese anche agli altri bonus in vigore e non più limitate solo a incapienti e condomìni, ma fruibili da tutti i contribuenti. In questo modo, hanno segnato a lungo la fortuna del superbonus.

Purtroppo, il Decreto Stop Cessioni ha segnato la fine di questa opportunità, tranne per rare eccezioni.

Le regole per la cessione del credito sono più volte cambiate, per cui è opportuno fare un riepilogo di quanto a oggi in vigore:
• la prima cessione è ammessa da fornitori e committenti verso qualunque soggetto
• la seconda e la terza cessione possono essere fatte solo a banche, assicurazioni e altri intermediari vigilati dalla Banca d’Italia
• la quarta cessione può essere fatta solo dalle banche ed esclusivamente nei confronti dei propri correntisti titolari di partita IVA.

Attenzione: per il Superbonus l’opzione può essere esercitata in corrispondenza di ciascuno stato di avanzamento dei lavori. I S.A.L. non possono essere più di due per ogni intervento e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso.

Superbonus rafforzato per le zone colpite dal sisma

Alcune norme particolari sono riservate alla ricostruzione nei Comuni del Centro Italia colpiti dai sismi 2016–2017 (superbonus rafforzato).

In primo luogo, i cosiddetti interventi trainanti dell’ecobonus possono essere agevolati con l’aliquota maggiorata, per la parte eccedente il contributo destinato alla ricostruzione degli edifici colpiti.

Inoltre, i massimali per gli interventi incentivabili con il Superbonus sono incrementati del 50%.

In tali zone quindi la detrazione può arrivare al 165%. In questo caso, però, la detrazione è alternativa al contributo per la ricostruzione.

La Legge di Bilancio per il 2022 ha stabilito che per le zone colpite da terremoti a partire dal primo aprile 2009 per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la proroga del 110% è estesa fino al 31 dicembre 2025.

Superbonus: la formazione per i professionisti

Il Superbonus è una grande opportunità anche per professionisti e imprese del settore edilizio e tecnico per rilanciarsi nel mondo del lavoro e superare il momento buio dovuto alla pandemia. Anche per loro, però, è importante conoscere nei dettagli le normative, le procedure e tutti gli aspetti che riguardano il funzionamento e l’applicazione di questa misura introdotta dal Decreto Rilancio.

L’acquisizione di nuove conoscenze diventa, dunque, un must e gli Ordini e i Collegi professionali sembrano sottolinearlo, promuovendo iniziative a scopo formativo e riconoscendo crediti formativi professionali agli iscritti che dimostrano di aver aggiornato il loro bagaglio professionale.

Come fare, quindi, ad acquisire la preparazione necessaria?

Consigliamo ai professionisti che ne avessero bisogno, di provvedere all’aggiornamento professionale con modalità telematiche, tramite la frequenza di corsi di formazione online come quelli proposti da Pedago.

Conclusioni

In conclusione, se devi realizzare lavori edilizi del tipo descritto puoi avere diverse scelte per risparmiare:
• una detrazione fiscale spalmata in più anni che può arrivare fino al 110%
• la possibilità di cedere il credito di imposta
• uno sconto immediato in fattura corrispondente all’importo dei lavori, da parte della ditta che ha effettuato gli interventi.

L’opzione per la cessione o per lo sconto dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. Le modalità sono indicate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, aggiornato il 12 agosto.

Per finire, un’ultima considerazione. Il superbonus è stato presentato da più parti come la possibilità di realizzare lavori di ristrutturazione completamente gratis.
Non sempre è così. Come puoi leggere da questo articolo, per ogni intervento ci sono degli importi massimi che si possono portare in detrazione. Se i tuoi lavori superano tali importi, dovrai ovviamente pagare la differenza.

(Prima pubblicazione 5 marzo 2020)





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2444 Commenti. Nuovo commento

  • MASSIMO CATANI
    21 Giugno 2023 10:05

    Ho una casa nell’entroterra marchigiano è stata dichiarata inagibile a causa dei danni avuti dal terremoto del 2016. Nel 2019 tramite professionisti abbiamo inviato la pratica ala regione Marche .
    Poi a causa del virus e degli aumenti dei costi dei materiali abbiamo dovuto attendere sino al 22/05/2022 per presentare la comunicazione di inizio lavori. a fine anno abbiamo sicuramente superato il 30% dei lavori. Ero in attesa di un via libera da parte dello strutturale, ma il governo ha bloccato tutto.
    ma in ragione delle 2 date che ho ricordato dovrei essere autorizzato a fare tutta la pratica del 110%
    grazie
    Massimo Catani

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      21 Giugno 2023 10:28

      Sì, lo dico anche nel paragrafo dedicato.
      Lei però parla di una pratica iniziata prima dell’entrata in vigore dle superbonus, quindi faccia attenzione al rispetto di tutti gli adempimenti.

  • Miola Angelo
    27 Marzo 2023 16:59

    Architetto buongiorno. ho presentato domanda permesso di costruzione per la ristrutturazione ampliamento di un fabbricato abitativo esistente. agosto 2022 e risposta affermativa il 16/02/2023.
    Chiedo visto che ho presentato la domanda di demolizione e ….., posso vendere la unifamiliare con sconto in fattura nel limite consentito?
    mi perdoni ma non capisco più se si può fare o no. Cordialità. Miola Angelo

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      27 Marzo 2023 17:45

      Lei è un costruttore? Se sì, può vendere l’immobile con sismabonus acquisto applicando sconto in fattura. Come privato ovviamente no.

  • Ho ristrutturato casa unifamiliare con fine lavori il 15 dicembre 2022. Alla data del 30 settembre avevo già fatto oltre il 70% dei lavori. Ho fatto opere rientranti nel superbonus 110%, nel ristrutturazione 50% e sismabonus 110%. Per la cessione del credito avevo stipulato con la banca un contratto che prevedeva cessione del 110 e del 50%. Le opere antisismiche non erano state previste ma, durante i lavori (casa del 1700), si è reso necessario fare consolidamento antisismico delle fondazioni. La banca, ora, non essendo state inserite tali opere nel contratto, non mi accetta la cessione del credito del sismabonus. Ma solo 110 e 50%. Domanda: posso cedere l’importo (50mila euro) del sismabonus ad un altro soggetto? Grazie

    Rispondi
  • luca carraresi
    13 Gennaio 2023 5:19

    Salve, vorrei sapere come poter procedere all’asseverazione ENEA nel seguente caso: una unità abitativa ed un negozio appartenenti allo stesso proprietario, funzionalmente indipendenti in cui a fine lavori viene fatto un cambio
    di destinazione d’uso con accorpamento per arrivare ad una unica unità immobiliare con un unico impianto ibrido per il riscaldamento.
    Vorrei capire come impostare l’asseverazione ENEA per usufruire dei massimali di spesa di due unità immobiliari.

    Rispondi
  • Gentile Architetto, sono proprietario di un immobile oggetto di demolizione e ricostruzione con agevolazione Superbonus 110%. Il 30/09/2022 il Direttore Lavori ha comunicato a mezzo Pec il raggiungimento del 30% del totale lavori.
    La mia domanda è la seguente: “il committente che non riesce a completare i lavori previsti da computo con agevolazione Superbonus 110% entro la scadenza del 31/03/2023, potrà usufruire per i lavori non ancora eseguiti e non fatturati della detrazione con Bonus Ordinari Minori (50%-65%)?”. Grazie per la gentile attenzione. Saluti.

    Rispondi
  • Sto procedendo alla denuncia di successione ed alla fusione della mia proprietà con quella ereditata da mio fratello defunto, adiacente in senso verticale ed in comune in parte, come le scale esterne, ingressi, corridoi. Sto, inoltre, procedendo all’accatastamento di due unità immobiliari abitative, una al piano terra e l’altra al I° piano con scale esterne. Per renderle indipendenti sto installando un altro contatore dell’acqua e della luce. Sia il piano terra sia il I° piano sono provvisti già di caldaie, di bagni, di cucine e riscaldamento con due contatori gpl. Con la presente si chiede se le due unità abitative sopradescritte abbiano i presupposti corretti per l’eventuale accesso al supersismabonus ai sensi della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 23/06/2022 – pag n. 31 parte prima. Grazie.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      2 Gennaio 2023 18:20

      Sinceramente non ho capito il perchè di tutto ciò…. Se il fabbricato è esistente e con 4 unità immobiliari è già idoneo per il sismabonus in partenza.

  • Salve nel caso di ristrutturazione superbonus di un edificio composto da due unità immobiliari per il quale è stata fatta richiesta di permesso di costruire a Luglio 2021, periodo in cui ancora non vigeva la CILAS, èra necessario inviare anche la CILA?

    Rispondi
  • Buonasera architetto. Io e mio marito siamo proprietari di un eduficio composto da due unità immobiliari distinte una A3 (con sua cantina di pertinenza) e un grosso deposito contiguo c2 non pertinenziale (da atto di acquisto). Abbiamo presentato istanza per pdc con opere di demolizione e ricostruzione entro il 25 novembre. Mi conferma scadenza 110 entro 31 dicembre 2023? Grazie

    Rispondi
  • Architetto buona sera, trovandomi in una zona colpita dal sisma 2009, ed avendo ricevuto un esito di inagibilità B su un fabbricato condominiale riparato nel 2012 con interventi locali, se volessi andare oggi in demolizione e ricostruzione, potrei usufruire del contributo al 110% con scadenza al 2025? Grazie

    Rispondi
  • Buongiorno,
    sono proprietario di una porzione di villa bifamiliare orizzontale (ingressi e impianti indipendenti) sita all’interno di un più ampio “supercondominio” composto da condomini e altre ville bifamiliari simili.
    L’immobile ha ingresso indipendente su strada privata (del supercondominio) e condivide anche una pompa di sollevamento supercondominiale per lo scarico in fogna comunale.
    Io e il mio vicino vorremmo capire se alla luce di questa strutturazione possiamo definirci “condominio” e quindi poter usufruire del superbonus 110 fino alla fine del 2023 o possiamo ritenerci villini indipendenti vista l’esclusività di accesso e impianti.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      12 Dicembre 2022 18:11

      Lei e il suo vicino siete un condominio. Ma le ricordo che, per usufruire del superbonus 110% fino alla fine del 2023, dovevate aver presentato la Cilas prima del 25 novembre.

    • Grazie mille per l’informazione. Possiamo ritenerci condominio per via della parete in comune e delle fondamenta? Iniziando nel 2023 possiamo considerare il 90%? Grazie mille.

    • arch. Carmen Granata
      13 Dicembre 2022 18:21

      Sì, esatto.

  • Buongiorno Architetto,
    generalizzando la sua gentile risposta di ieri mi pare di capire che l’individuazione dei prezziari a cui riferirsi (ad es. nel mio caso Prezziari regionali, D.E.I….) debba essere fatta scegliendo quelli in vigore in corso d’opera, non essendo vincolanti quelli in essere all’apertura della pratica edilizia. Se la mia deduzione è giusta Le chiedo allora se sia corretto adottare il prezziario in vigore quando si sostengono le spese (c.d data del bonifico) oppure quando sono effettuate le opere o a quale altro momento.
    Grazie per il suo prezioso supporto

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      7 Dicembre 2022 12:36

      Per la verità non ci sono specifici obblighi normativi, per cui ciascun tecnico asseveratore può scegliere il prezzario più opportuno (ad es. quello in vigore alla firma del contratto di appalto). Fermo restando, però, che essendo al momento dell’asseverazione in vigore il Decreto MITE, i prezzi relativi alle opere elencate dovranno essere cmq congrui ai valori riportati.

  • Buongiorno Architetto,
    per un Superbonus con Cilas presentata a dicembre 2021 e in via di completamento è possibile, per opere realizzate e pagate dopo il 15/04/2022, riferirsi, per la asseverazione, all’allegato A del decreto prezzi MITE 2022?
    Grazie

    Rispondi
  • Buongiorno,
    vorrei chiederle una delucidazione riguardo alla aliquota da applicare dopo il 31/12/2022 alle unifamiliari che hanno già raggiunto il 30% al 30 settembre ma non riescono a finire i lavori entro il 31/12/2022, le lavorazioni che verranno fatturate nel lasso di tempo che va dal primo di gennaio al 31/03/2023 che aliquota utilizzeranno? ancora il 110% o passeranno al 90%?
    Grazie mille

    Rispondi
  • Buongiorno Architetto.
    Ho concluso i lavori del 110% ai primi di aprile 2022, ma la pratica rimane tutt’ora aperta in quanto E-DISTRIBUZIONE non si decide (ancora, data odierna), ad allacciare il fotovoltaico alla rete, nonostante il pagamento per disbrigo pratica in data 22/06/2022. Per tanto non potendo chiudere, il “General Contrattor” (dice), che non può liquidare il saldo finale alle imprese esecutrici, il sottoscritto non può usufruire della energia prodotta dai pannelli montati, di conseguenza per riscaldare la casa devo (per forza ancora), prelevare corrente dalla rete in quanto ho dovuto smantellare il vecchio sistema di riscaldamento (come previsto), ora mi trovo in una situazione a dir poco vergognosa e so per certo che ci sono tantissimi utenti in questa condizione. Ma la domanda in fine è la seguente: ma E-DISTRIBUZIONE ha dei tempi (termini di tempo) per eseguire questo “benedetto” allaccio alla rete? oppure una “cosa” che rimane a sua discrezione. Come è possibile, dopo tanto “martellare” dei media che tutti i santi giorni ci propongono energie alternative, risparmio energetico ecc. ecc., lo Stato investe miliardi per il 110% (tra l’altro un ottima legge) e poi si deve aspettare mesi e mesi per un intervento che richiede al massimo una mezzora di lavoro da parte E-DISTRIBUZIONE. Chissà se riusciremo a salvarci da questa burocrazia che blocca tutto e tutti. (scusandomi per lo sfogo), la ringrazio anticipatamente per la risposta. Cordiali Saluti Pietro

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      28 Novembre 2022 11:52

      Purtroppo non posso che confermarle che il suo problema (e quello di tanti altri) è dovuto ai tempi biblici della burocrazia. Provate ad rivolgervi a qualche associazione per la difesa dei consumatori: magari non risolveranno il problema, ma vi consentiranno almeno di avere un risarcimento per i disagi subiti.

  • Buongiorno Architetto ho un’immobile di proprietà con 2 appartamenti distinti, uno vuoto e uno da me abitato ognuno con le sue utenze e caldaia per riscaldamento. Posso nel 2023 in base al decreto legge del”Novembre 2022″ attivare il Bonus al 90% per la sostituzione con pompe di calore come intervento trainante per entrambi gli appartamenti e se si posso mettere una pompa di calore in ogni appartamento oppure ne va messa una solo per entrambi gli appartamenti?
    Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      24 Novembre 2022 16:11

      Se l’intervento è trainante, l’impianto deve essere centralizzato e quindi ci vuole un solo generatore di calore.

  • Buongiorno architetto, io e la mia compagna e I nostri piccolissimi 2 figli abbiamo un sogno nel cassetto, cioè di acquistare una casa. Ne abbiamo vista una fatiscente (da demolire) che ha un potenziale e cioè composta da 2 unità abitative con la presenza di impianti di riscaldamento abusivi oltre a 2 caminetti. Sia io che lei abbiamo uno stipendio di 1200 euro al mese e non siamo sposati ma abbiamo 2 figli. Domandona: abbiamo diritto a qualche bonus per l’immobile che vorremmo acquistare? Grazie in anticipo per la risposta

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      20 Novembre 2022 16:09

      A parte le opere abusive, che vi consiglio di risolvere prima di acquistare a prescindere dai bonus, potete usufruire praticamente di tutti.

  • Buongiorno, sottopongo il caso di una unifamiliare. Lavori fatti nel 2022 per 65.000, 30% raggiunto a settembre e certificato con PEC (no con SAL); stavo per chiudere con la fine lavori e asseverare. Con la proroga al 31 marzo 2023 riesco a sostituire anche i serramenti per un importo di 55.000 euro (attività che avevo inizialmente escluso perchè la scadenza di dicembre 2022 era troppo stretta); a questo punto devo fare integrazione CILAS, aggiornamento legge 10 , SAL a fine anno 2022 per i 65.000 e SAL FINALE chiusura a marzo 2023 per i 55.000. E’ fattibile o ci sono delle proporzioni da rispettare? In sostanza aggiungo dei lavori che non erano previsti e che rappresentano circa il 45% del totale. Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      17 Novembre 2022 16:00

      Premettiamo che il raggiungimento del 30% deve essere certificato con SAL. Poi, questo SAL può essere notificato con pec o altro mezzo per avere prova certa, ma sempre SAL deve essere.
      Per cui non capisco cosa significa “con PEC (no con SAL)”…
      Ciò premesso, se aggiunge altri lavori, per poter avere la proroga al 30 marzo dovrà risultare che al 30 settembre 2022 ha raggiunto il 30% dei lavori complessivi, comprensivi quindi anche di quelli aggiunti dopo.

    • Grazie per la Sua risposta.
      In effetti mi sono spiegata male. Il SAL è stato fatto ed è certificato con pec.
      Ho verificato che al 30 settembre il SAL era ben oltre il 30% (esattamente il 67,2%), pertanto, pur aggiungendo altri lavori, il 30% risulta comunque raggiunto. Tuttavia nell’asseverazione del 30% e nella cilas i serramenti non sono menzionati. Immagino debba fare una variante alla cilas e rifare la legge 10, ma mi chiedo se questo è sufficiente per poter far rientrare questo lavoro aggiuntivo nel superbonus o se le “aggiunte” di questo tipo non sono possibili (pur rispettando la condizione del 30% a settembre).

    • arch. Carmen Granata
      18 Novembre 2022 19:29

      A mio avviso è possibile perchè è accettato che tra i SAL e lo stato finale ci possano essere delle variazioni a seguito di varianti intervenute.

  • Buongiorno Architetto
    Io e mia moglie siamo proprietari di una villetta a schiera occupata abusivamente e per cui siamo ancora in attesa della chiusura della causa (in pratica sono i vecchi proprietari che, conclusa la vendita, hanno deciso di non uscire dall’immobile e per cui non riceviamo alcun corrispettivo)
    Questa villetta fa parte di un condominio che sta aderendo al Bonus 110%
    Non ho rapporti con gli occupanti ma a quanto pare, avrebbero dato il loro OK ai lavori direttamente all’Amministratore che li ha interpellati.
    Sono in regola per l’adesione?
    Cosa rischio?
    Mi è stato detto che, trattandosi di lavori condominiali, non posso esimermi ma non vorrei trovarmi nella situazione di dover pagare di tasca mia senza usufruire del Bonus.
    La ringrazio

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      17 Novembre 2022 15:53

      La sua situazione va gestita dal punto di vista legale, perchè presenta diversa anomalie: dice che gli occupanti “avrebbero dato il loro OK ai lavori direttamente all’Amministratore che li ha interpellati”, ma a che titolo, vista la loro abusività? E lei che è il proprietario, non è stato interpellato, non ha votato in assemblea?
      A meno che tutto sia stato fatto quando lei non era ancora proprietario e quindi se i lavori sono stati deliberati, devono essere realizzati. A maggior ragione quindi deve regolarizzare la situazione.

  • Buonasera,
    Nel 2023 vorrei ristrutturare un appartamento facente parte di un condominio di 8 unità.
    Il mio appartamento è al piano terra ed ha un ingresso privato nel giardino.
    Potrò usufruire del superbonus al 90% senza limite di reddito?
    Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      14 Novembre 2022 17:54

      No. Non si può usufruire del superbonus per un singolo appartamento in condominio, a meno che questo abbia accesso autonomo e indipendenza funzionale. In tal caso però l’unità immobiliare è equiparata a unifamiliare e ne segue le regole.

  • Un caro saluto a tutti. Vi espongo il mio problema: sto iniziando una ristrutturazione di una villetta a schiera con abbattimento di barriere architettoniche (demolizione e spostamento di pareti per facilitare la mobilita’ in carrozzina, allargamento dei bagni con installazione di vasca con sportello oltre a impianto di ascensore) con una spesa complessiva preventivata di circa 90mila euro IVA inclusa (58.000 per l’adeguamento degli ambienti + 32.000 per l’installazione dell’ascensore).
    Per queste spese intendevo chiedere la cessione del credito alle Poste.
    La mia domanda e’ la seguente: essendo superato il massimale di 50.000 euro sul quale richiedere il contributo del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, posso sdoppiare la richiesta (cioè, 75% per l’abbattimento barriere su 50.000 euro + 50% come ristrutturazione sui restanti 40.000 euro)?
    Oppure devo necessariamente considerare l’importo complessivo come semplice ristrutturazione rientrante nel contributo del 50%?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      12 Ottobre 2022 18:39

      Se vuole sfruttare i due incentivi, deve distinguere i vari lavori: per qualcuno chiederà il bonus barriere, per gli altri il bonus ristrutturazione.
      Non può invece suddividere le spese relative a uno stesso intervento su due bonus diversi.

  • pierangelo piubeni
    10 Ottobre 2022 16:51

    Buonasera,
    condominio minimo oggetto di superecobonus 110% su 3 piani (un appartamento per ogni piano) con pertinenze NON riscaldate. Queste pertinenze NON riscaldate possono essere oggetto di 110% oppure gli interventi che riguarderanno queste unità ricadranno tutte nel 50%?
    grazie mille

    Rispondi
  • Buona sera arch., sono comproprietario al 50% con mio fratello di 3 unità abitative sulle quali sono stati effettuati interventi ecobonus 110%. Per la cessione del credito di imposta la banca richiede la delibera di approvazione dei lavori. Trattandosi di una comproprietà e non di un condominio minimo è corretta la richiesta della banca? Grazie

    Rispondi
  • Buongiorno,
    – una bifamiliare orizzontale (una unità a dx e una a sx) con impianto termico centralizzato è considerabile come mini-condominio per il superbonus?
    – Due unità funzionalmente indipendenti all’interno di un complesso aventi tra loro due un impianto centralizzato si possono mettere insieme e formare un mini-condominio?
    Grazie molte

    Rispondi
  • Con la realizzazione dei lavori trainanti e trainati con il SismaBonus e Ecobonus del condominio (9 unità abitative A2 + 9 cantine C2 + 2 garage C6) viene fatto l’intervento con la cessione del credito.
    Domnda: uno o più condomini hanno la disponibilità per pagare la sostituzione degli infissi esterni, della caldaia del riscaldamento e dele schermature solari dell’appartamento di loro proprietà che abitano, possono partecipare per le loro quote al credito fiscale del 110%.
    Nel caso di risposta affermativa le ditte che eseguono il lavoro separato possono essere diverse da quelle che intervengono per tutti gli altri condomini?
    Fin d’ora ringrazio per questo canale molto interessante e utile.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      26 Settembre 2022 17:33

      Non ci sono preclusioni in tal senso, ma ovviamente la gestione del cantiere diventa ancora più complessa.

  • Buonasera
    mi sono accorta che l’asseverazione del tecnico per installazione fotovoltaico 6 kw e pompa di calore come sostituzione di caldaia riporta una data di inizio lavori (10 marzo) antecedente a quella indicata dalla cilas (9 maggio. Cila protocollata il 5 maggio). Può costituire un motivo di rifiuto del superbonus? L’asseverazione può essere corretta? (devo ancora inoltrare la richiesta di cessione del credito). Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      12 Settembre 2022 16:50

      Se deve ancora inviare la richiesta di cessione si faccia rifare l’asseverazione con data corretta.

  • Buona sera Arch. Mia moglie è comproprietaria al 50%, con suo fratello, di una casa in montagna. L’immobile è a disposizione di entrambi e nessuno vi ha la residenza. Vorremmo eseguire interventi ecobonus 110%. Le spese verrano da me sostenute. Ho diritto alla detrazione in qualità di familiare convivente? Grazie

    Rispondi
  • Gentile Achitetto Granata,
    mia madre è proprietaria di 3 appartamenti. Due insistono in un palazzo ed un terzo in un altro. Per entrambi i palazzi si procedere con interventi con accesso al 110. Dove ci sono i due appartamenti si accede ad Eco e Sisma e nel secondo palazzo solo all’eco. E’ possibile conferire il beneficio del bonus del terzo appartamento a coniuge convivente per non perderne quest’opportunità – so infatti che il decreto consente accesso al beneficio solo per 2 unità immobiliari in capo allo stesso proprietario. La ringrazio anticipatamente del supporto.
    Massimo

    Rispondi
  • Gentile Arch. Granata, grazie per il chiarimento su bonus 50. Un’ultima domanda: ho letto sul sito che fotovoltaico e batteria possono essere gestiti come trainato al sismabonus anche in assenza di ecobonus, secondo gli specifici massimali applicabili oltre i 96k del sismabonus. Nel chiederle gentile conferma vorrei capire come avviene l’asseverazione di questa parte. Assevera il professionista che assevera il sismabonus (tipicamente ing strutturista) oppure è materia di termotecnico che fa la legge 10? Inoltre occorre intervento di asseverazione con ENEA o è pratica gestita assieme al sismabonus con le stesse modalità? Grazie mille

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      24 Agosto 2022 18:06

      C’è asseverazione e asseverazione… Per il sismabonus ne sono richieste tre, per il FV è richiesta solo quella di congruità della spesa.
      La pratica Enea non è attualmente prevista per il sismabonus, ma nel suo caso dovrà essere fatta unicamente per il FV.

  • Buongiorno Arch. Granata, un dubbio: bifamiliare, due proprietari distinti. superbonus sismico come minicondominio abbiamo diritto ad un massimale di 96keuro x 2. Fin qui ci siamo.
    La domanda è la seguente: possiamo.usifruire del bonus 50% per i lavori in eccedenza rispetto ai 192k?
    Grazie infinite
    Luca

    Rispondi
    • Redazione Guida per Casa
      24 Agosto 2022 10:54

      Per i lavori sismici “in eccedenza” sulle parti comuni no, ma potete usufruire del bonus ristrutturazione per lavori privati sulle vostre singole proprietà.

  • Buonasera Architetto, in relazione ad una demo-ricostruzione di una unifamiliare con aumento di volume usufruendo del sisma-bonus (cessione del credito da privato ad istituto bancario), premettendo di raggiungere il 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre, nel caso in cui non si riesca a concludere il restante 70% (quindi fine lavori) entro il successivo 31 dicembre, Lei mi ha già risposto che il credito maturato per le spese sostenute fino a quella data (31 dicembre) potrà essere ceduto senza perdere il beneficio, mentre i lavori dovranno essere comunque completati in considerazione che si tratta di una demo-ricostruzione? Nel caso affermativo entro quali tempi? Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      28 Luglio 2022 17:34

      Consideri che al 31 dicembre potrà sì cedere i crediti maturati, ma a patto di aver raggiunto almeno un SAL del 30% del solo sismabonus.
      Ciò premesso, non ci sono limiti per il completamento dei lavori, se non quelli dovuti a eventuali ulteriori cessioni con bonus ordinario.

  • Buonasera Arch. Granata, come sempre puntuale e chiara nella risposta, grazie. In merito al quesito sulla unifamiliare, vorrei sottoporle ulteriori argomenti e precisazioni, da trattare se possibile anche attraverso una consulenza telefonica. Se mi fornisce i riferimenti le formulo il quesito in modo più’ approfondito e circostanziato. Grazie, saluti.

    Rispondi
  • Grazie Arch. Granata, ho visto il video, molto chiaro ed esaustivo. Ho un altro quesito da porre: unico proprietario, palazzina isolata, 3 piani: PT cat.C/2 (magazzino), P1 cat.A/2, P2 cat.C/2 (soffitta).
    Per intervento SSBonus110% su parti comuni massimale 96000×3. La scadenza temporale quale bisogna considerare? Grazie, cordiali saluti.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      27 Luglio 2022 17:13

      E’ una unifamiliare + pertinenze, quindi la scadenza è quella delle unifamiliari.

    • Buongiorno architetto. Io e mio marito siamo proprietari di un edificio composto da due unità immobiliari: 1 unità A3 con cantina di pertinenza e contigua 1 unità C2 di deposito non pertinenza del A3 (come da atto di acquisto). Il progetto prevede demolizione e ricostruzione. Mi conferma scadenza al 31 dicembre 2023 e spesa ammissibile susmabonus 96.000€ x2? Grazie

    • arch. Carmen Granata
      3 Dicembre 2022 15:42

      @SAM: dipende scadenza di che… Se intende del superbonus 90%, solo se inizia i lavori dal primo gennaio e ha i requisiti indicati. Il massimale del sismabonus glielo confermo.

  • Luciano FERRONI
    26 Luglio 2022 19:58

    Buonasera Arch. Granata, un mio cliente vuole portare in detrazione il credito di imposta maturato per lavori Superbonus110%, no cessione, no sconto in fattura. Occorrono in questo caso le asseverazioni dei tecnici e il visto di conformita’ del commercialista? Grazie.

    Rispondi
  • Buongiorno Arch. Granata,
    le scrivo perchè da molte parti (telegiornali, talk show…) sento dire che il bonus 110% è stato bloccato. Mi sembrava invece di aver capito che fosse stata bloccata (o almeno resa più difficoltosa) la cessione del credito.
    La mia domanda è questa, se io iniziassi ora una procedura 110% con la sicurezza di effettuare il 30% dei lavori entro settembre e volessi tenere il credito per me (senza cessione), c’è il rischio che il credito non venga erogato dallo stato nei 5 anni successivi. In altre parole, il 110% è ancora attivo e sicuro per chi volesse tenere il credito per poi riscuoterlo nei 5 anni successivi?
    Grazie e distinti saluti,
    Claudio.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      25 Luglio 2022 16:56

      “Le scrivo perchè da molte parti (telegiornali, talk show…) sento dire che il bonus 110% è stato bloccato”: bravo. Il problema è che il 99% dei politici e dei giornalisti che affollano quei talk show non sanno neanche di cosa stanno parlando.
      “Tenere il credito per sè” significa semplicemente usufruire del bonus sottoforma di detrazione Irpef. In questo caso le dirò che non solo sarà sicuro di recuperare il suo credito ma, avendo la capienza sufficiente, è l’unico modo in cui riuscirà a recuperare davvero tutto il 110%.
      Devo dirle però, per l’esattezza, che non le verrà “erogato” nulla nè “riscuoterà” nulla ma recupererà le somme sottoforma di detrazione fiscale, appunto. Qui può trovare spiegata la differenza tra le varie opzioni: https://www.guidaxcasa.it/detrazione-fiscale-sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito/

  • Buonasera, scia per demolizione e ricostruzione di villetta singola con ampliamento grazie al piano casa (sottotetto): se non ho capito male, sull’ampliamento posso usufruire della parte sismabonus, mentre per il superecobonus no?(riscaldamento a pavimento e finestre). Quindi dovrò separare le fatture del superecobonus riguardanti la ristrutturazione del volume iniziale da quelle riguardanti l’ampliamento?grazie, cordiali saluti

    Rispondi
  • Buonasera arch.,
    la scrivo per chiederle un consiglio…
    Sono inquilina di una palazzina di 5 alloggi, dopo richiesta dell’ecobonus , i lavori sono tutt’oggi in corso.
    Solo oggi, con un’avanzamento lavori pari al 50%, la proprietaria chiede a Noi inquilini di firmare il contratto con l’impresa (committente e affidatario lavori).
    Da una lettura delle sue varie spiegazioni e risposte ai quesiti, posso capire il motivo… cioè che la proprietaria può accedere al bonus per due alloggi.
    Posso rifiutarmi di firmare vista la poco chiarezza o meglio solo oggi e non il 23/12/2021, inizio dei lavori, ci è stato detto di procedere in tal senso?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      12 Luglio 2022 19:30

      Ma certo che può rifiutarsi. Sono lavori di manutenzione straordinaria e lei, come inquilina, non ha alcun obbligo a parteciparvi.

  • Buonasera Architetto, in relazione ad una demo-ricostruzione di una unifamiliare con aumento di volume usufruendo del sisma-bonus (cessione del credito da privato ad istituto bancario), premettendo di raggiungere il 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre, nel caso in cui non si riesca a concludere il restante 70% (quindi fine lavori) entro il successivo 31 dicembre, cosa succede? Potrà essere comunque ceduto il credito maturato per le spese sostenute fino a quella data senza perdere il beneficio?

    Rispondi
  • Maria teresa tito
    4 Luglio 2022 23:43

    Buonasera architetto stiamo eseguendo dei lavori di ristrutturazione legato al superbonus e abbiamo effettuato la scelta di cessione del credito ad un’azienda. Al momento il general contractor ha tassativamente detto che le tende da sole, seppur ampiamente ricoprono tutti i requisiti richiesti, non vuole inserirle nei lavori con nessuna integrazione successiva. Ora mi chiedo possiamo comprare le tende in autonomia portandole in detrazione al 100% utilizzando un nostro tecnico per l’iter di richiesta? Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      5 Luglio 2022 11:58

      L’iter di richiesta deve essere unico: la Cila-S. Poi, potete far installare le tende da una ditta estranea al GC, ma la pratica deve essere unica. Altrimenti, con una pratica a parte, potrete usufruire solo dell’ecobonus al 50%.

  • Buon giorno Architetto,
    ho tutto approvato ed accettato dalla banca per il sismabonus 110% per casa unifamiliare, permesso di costruire compreso, purtroppo non posso iniziare i lavori per motivi di sicurezza, perchè sopra il tetto ho linea elettrica Enel. Ho fatto la richiesta spostamento ed è stata accettata e pagata al 3 gennaio 2022. In questo caso posso richiedere deroghe temporali sui lavori o restano valide le date dell’ultima proroga indipendentemente dai problemi che enel mi causa. (30% entro settembre 2022 e fine lavori entro 31 dicembre 2022).
    Grazie della sua competenza
    Cordiali saluti

    Rispondi
  • Lorenzo D'Angelo
    9 Giugno 2022 12:33

    Buongiorno Architetto,
    Mi trovo ad avere 2 casette Cat A/2 su di un unica particella con pero 2 sub diversi, separate da 2 metri l’una dall’altra, si trovano all’interno dello stesso giardino recintato e chiuso.
    Condividono quindi il giardino, l’autoclave, il serbatoio di GPL, cancelli e vialetto di ingresso, l’acqua potabile, lo scarico fognario ed il contatore dell’energia elettrica.
    La casetta 1 è interamente intestata a me, per la casetta 2 solo il 5% è di mia proprietà ed il restante 95% è di proprietà della mia compagna.
    Nell’ottica del 110% con scadenza al 12/2023 si può considerare un condominio minimo?

    Rispondi
  • Buongiorno, oggi su Repubblica un articolo sulla questione di cui le accennavo il 31 maggio. “I bonus di cui si può usufruire anche se il condominio non può fare il cappotto
    di Antonella Donati
    È possibile ottenere il Superbonus anche per gli edifici per i quali non è possibile la coibentazione: è sufficiente ottenere il salto di due classi energetiche solo per il proprio appartamento, ma si applicano le stesse scadenze previste per le villette…. ” mannaggia!
    Ha per caso riferimenti in senso opposto da indicarmi? grazie mille!

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      8 Giugno 2022 19:39

      Non ho letto l’articolo, ma l’unico caso in cui in condominio si possono considerare i requisiti per un singolo appartamento è quando questo ha i requisiti di accesso autonomo e indipendenza funzionale. In questo caso l’appartamento è equiparato a tutti gli effetti alle unifamiliari e quindi ne segue anche le scadenze.

  • Buongiorno,
    chiedo se sia stata chiarita la questione delle scadenze per interventi in singoli appartamenti in condomini che non possono fare interventi trainanti per vincoli paesaggistici o urbanistici.
    Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      31 Maggio 2022 19:28

      Non ho capito a quale questione si riferisce… In questa situazione è possibile ottenere il salto di classi solo con i trainati, ma le scadenze sono sempre le stesse.

  • Salve architetto, spero che lei mi possa aiutare. I miei genitori sono comproprietari di un appartamento sito in un condominio e classificato come prima casa. Intanto, mia madre è diventata comproprietaria, insieme ai suoi due fratelli, anche di altri due appartamenti siti in due condomini differenti. La mia domanda è questa. Se per la prima casa sono stati già avviati i lavori del superbonus, può usufruire di tale incentivo anche per le due unità immobiliari?

    Rispondi
  • Carmine Pascia
    25 Maggio 2022 18:47

    Buonasera Arch. Granata,
    sto acquistando una casa costituita da due unita’ immobiliari comunicanti ma accatastate separatamente (anche i mappali sono diversi). Le due unita’ sono entrambe A3 e si tratta dell’abitazione principale e di un suo ampliamento successivo. Quest’ultimo non e’ dotato di ingresso autonomo e tutte le utenze sono in comune tra le due unita’ immobiliari. Nella pratica, si tratta quindi di una sola abitazione. Vorrei chiederle se il fatto che sia costituita da 2 unita’ immobiliari distintamente accatastate e’ sufficiente per accedere al superbonus 110% fino al 2025. La ringrazio!

    Rispondi
  • Giuseppe Angelo Panarello
    24 Maggio 2022 16:47

    Buonasera architetto, ho avuto l’incarico di procedere con il 110% in un fabbricato condominiale in muratura composto da 7 proprietari. Uno di questi nel 1964, quando il comune ancora non era dichiarato a rischio sismico, ha realizzato abusivamente un garage/deposito in c.a. in aderenza al fabbricato condominiale che invece è conforme urbanisticamente. Si può accedere al 110%?. Il proprietario dell’appartamento e della pertinenza può rientrare anch’esso nei benfici previsti? La ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrà darmi. Buon lavoro.

    Rispondi
  • Buon pomeriggio arch. Granata, vengo di nuovo a chiederle dei lumi, da prima la ringrazio per quanto attiene gli Usi Civici, ora mi sorge un ulteriore dubbio e ne approfitto della sua disponibilità, ma le spese relative alla sostituzione degli infissi, sono ricomprese nel “cappotto termico o vengono quantificate a parte e con quale incidenza per poi rientrare nel Superbonus 110%.
    Continuo a ringraziala anticipatamente della sua disponibilità e cortesia,
    Cordiali saluti

    Rispondi
  • sono nuda proprietaria di un appartamento abitato da mia madre in qualità di usufruttuaria. Nel condominio stanno facendo i lavori col superbonus 110% e per i lavori trainati devo pagare una spesa pari ad euro 17.000,00 che potrò detrarre dall’irpef col 730 nei prossimi 4 anni, ma non avendo capienza posso pagare la spesa al 50% con mio marito (convivente) e detrarre di conseguenza al 50%? grazie,

    Rispondi
  • Salve Architetto,
    sono proprietario di un appartamento posto in un condominio (A) con garage pertinenziale posto in altro condominio (B) distanti c.ca 400 m fra loro.
    Nel condomio B (dove è posto il garage) saranno effettuati i lavori con bonus 110%.
    Poiché l’APE del mio appartanto (in A) di fatto non varia, le domando: potrò usufruire del Bonus 110 (o al limite 50 %)?
    Inoltre: sono costretto a partecipare alle spese complete dell’intervento o posso chiedere di essere esonerato da alcune di esse che a me non portano alcun beneficio?
    La ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Saluti,
    Stefano

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      16 Maggio 2022 19:28

      Non è l’APE del suo appartamento che deve variare, ma quello convenzionale dell’intero fabbricato, come spiego qua: https://www.guidaxcasa.it/a-p-e-e-a-p-e-convenzionale/.
      Se il condominio è a prevalenza abitativa, lei ha diritto alla sua quota di bonus esclusivamente per gli interventi trainanti in base ai millesimi di proprietà del box.
      Ovviamente non usufruendone per i trainati, non dovrà partecipare alle spese per quelli.

  • Buon pomeriggio arch. Granata, mi scusi se la tampino di nuovo sul tema degli Usi Civici collettivi, cerco di trovare una risposta o un indirizzo, perché in questo caso trovo molti “ni”, ma un fabbricato edificato su terreno soggetto soggetto ad usi civici, può essere interessato dai benefici del super bonus 110%. Mi scusi se mi approfitto della sua disponibilità, le porgo cordiali saluti

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      16 Maggio 2022 19:22

      Mi pare di averle già detto che a mio avviso non ci sono elementi ostativi. Almeno, non mi pare ci sia alcun divieto esplicito dal punto di vista normativo.

  • Buongiorno architetto
    io a breve avvierò una pratica di ristrutturazione edilizia su un immobile F2 in cui realizzerò gli impianti elettrici , bagni con misura del 50% di sconto e doterò la casa di riscaldamento con split (senza beneficiare di detrazioni per questo punto) . Intendo frazionare l’immobile in due unità immobiliari da accatastare in categoria A.
    Le vorrei chiedere se alla fine dei lavori di ristrutturazione edilizia (senza interventi sul 25 % dell’involucro), con chiusura della scia e rilascio della agibilità, sia possibile avviare la pratica del 110% per cappotto, isolamento terrazzo, infissi e pompe di calore per riscaldamento?
    grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      12 Maggio 2022 19:46

      Sì, se sarà in tempo con le scadenze e rispetterà i requisiti.

  • Caro Arch. Granada debbo ringraziarla di nuovo per la tempestiva delucidazione, ma il mio pensiero sta nel fatto che il solaio del piano pilotis é costituito da pannelli prefabbricati isolanti antincendio, per cui sarebbe superflua la coibentazione e, di poi avendo l’appartamento al secondo piano, sulla scala diciamo di “testata” ho tre lati dell’appartamento esposti alle intemperie, non verrebbe cosi a decadere il concetto “cappotto termico”, l’intervento cosi proposto potrebbe essere oggetto di verifica da parte dell’Ente erogatore. Sembrerebbe che l’intervento sia proposto con il scopo di accedere ai benefici del Super bonus. Le chiedo un’ultima cosa ma trattandosi di “un edificio di 42 appartamenti” la quota massima da erogare non é di € 30.000 caduno, ancora grazie infinite. Cordiali saluti

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      9 Maggio 2022 19:19

      Purtroppo senza conoscere direttamente il fabbricato e l’intervento non sono in grado di dare un giudizio. Certamente un intervento non si può fare con il solo “scopo di accedere ai benefici del Super bonus”, perchè per accedere bisogna rispettare rigidi requisiti.
      Per un edificio di 42 appartamenti il bonus si calcola così: 40.000 x 8 + 30.000 x 34.

  • Buona sera Arch. Granata, la ringrazio della risposta al mio commento del 03/05/2022 relativamente all’estensione dei lavori su tutte le quattro scale, però vorrei ulteriormente chiederle, sa tante volte gli studi di fattibilità vengono redatti un po superficialmente e qualche volta sopravalutati, le quattro scale formano un parallelepipedo rettangolare della lunghezza di mt 106 e per un’altezza di tre piani con piano pilotis e copertura a terrazzo , ma può essere fattibile che l’isolamento termico “intervento trainante” interessi solamente il solaio del piano pilotis e del terrazzo escludendo tutte le superfici esterne, in mattoni di cortina 10x20x10, degli appartamenti e se non le pareti interne dei quattro vani scala, (intervento minimo e superfluo perché interesserebbe internamente i vani) quest’ultime aggiunte per raggiungere il 25% dell’intero, per poi intervenire con i “Lavori Trainati”. Essendo a conoscenza che l’Ufficio delle Entrate utilizza la lente di ingrandimento, potrebbe essere bloccata la procedura del Superbonus con l’applicazione delle sanzioni relative.
    La ringrazio anticipatamente , cordiali saluti

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      5 Maggio 2022 19:11

      Se con questo 25% di superficie e gli altri interventi trainati si riesce a raggiungere il salto di due classi energetiche e sono quindi rispettati i requsiti richiesti, non vedo qual è il problema.

    • Buonasera Architetto Granata
      vorrei farle una domanda, da qualche tempo sono iniziati i lavori trainanti nel condominio ( cappotto , caldaia ) ora dovranno incominciare con i trainati ma ancora devo sanare l’abbattimento di due tramezzi dell’antibagno e la trasformazione del bagno in lavanderia.
      Ho chiesto all’architetto che si occupa delle pratiche e mi ha detto che possiamo sanare il tutto prima della fine dei lavori.
      Volevo chiederle se ancora ho tempo o meno per accettare i successivi lavori trainati. Grazie

    • arch. Carmen Granata
      9 Maggio 2022 12:13

      Questo dipende dagli accordi che avete in condominio. Lei può non voler fare dei trainati nel suo appartamento ma, se a monte, si è stabilito che andavano fatti, magari per ottenere il miglioramento di classe, e lei ha accettato, ora non può più tirarsi indietro.

  • Buona sera gentilissima Architetto
    da prima complimenti per il suo sito, é di grande aiuto per dissipare dubbi e consiglia come é più opportuno intervenire in molteplici situazioni, se é possibile vengo a chiederle se su di un’area 167, edilizia economico popolare, assegnata a diverse cooperative e che con regolare Concessione Edilizia nell’anno 1986, fu edificato un edificio diviso in quattro porzioni/scale A B C D divise da tre giunti di dilatazione ed ogni scala ha una gestione indipendente, l’unica cosa che accomuna il condominio é la gestione degli spazi esterni area a verde e spazi condominiali escludendo qualsiasi parte strutturale. Negli anni 2010 seguito la verifica sull’esistenza degli usi civici sul territorio comunale, risulto che l’area su cui insiste il nostro fabbricato é soggetta agli Usi Civici Collettivi e, se gli stessi non vengono traslati su altre aree comunali non vi può essere l’affrancazione e/o la vendita. Le chiedevo per la sua esperienza il fabbricato può essere interessato dai lavori e beneficiare delle agevolazioni del Superbonus 110% e, se le quattro scale Sc A 9 app. Sc B 12 app. Sc C 12 app. Sc D 9 app., possono/debbono essere considerate autonome o sono condizionate ad eseguire i lavori del Superbonus in comunità.
    La ringrazio anticipatamente per il suo prezioso aiuto

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      4 Maggio 2022 19:22

      L’edificio può essere oggetto di superbonus, ma deve essere richiesto per la sua interezza. La legge contempla infatti solo due fattispecie: il condominio nella sua totalità o singole unità immobiliari che abbiano particolari requisiti di autonomia.

  • Buonasera .. una domanda per un amico che asserisce l’acquisto di una casa indipendente a due piani , recintata con un piccolo giardino annesso .. ebbene questa casa dovrà essere abbattuta e rientrare , al dire del mio amico , dentro la possibilità’ del 110% e sismabonus .. dunque ricostruirla ex novo con una spesa di circa 600000 euro , senza spendere un quattrino .. faccio presente che i due piani della casa sono il piano terra per il mio amico e il piano superiore della madre , dunque due richieste diverse di bonus … le chiedo , e’ possibile questa cosa ?? grazie mario

    Rispondi
  • buongiorno Architetto vorrei chiedere avendo un locale a piano terra da adibire a negozio acquistato nn come ditta ma da persona fisica che detrazioni posso avere ..mi interesserebbe sapere nel caso specifico se poter usufruire della detrazione per le saracinesce e infissi ..grazie

    Rispondi
  • Con il superbonus 110 deve essere effettuato il pagamento dei SAL sulla fattura emessa? O se l’impresa accetta si possono pagare dopo aver ceduto il credito alla banca?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      13 Aprile 2022 16:56

      Se non paga, cosa cede? Quello che dice lei (l’impresa che “accetta” e lei non paga niente) si chiama sconto in fattura e prevede che sia poi l’impresa a fare la cessione alla banca o ad altro soggetto.

  • Buonasera architetto, il condominio dove abito sta decidendo di iniziare i lavori per ecosisbabonus ed è emerso un dubbio: se al 31 dicembre 2023 non si fossero ultimati i lavori (diciamo rimanga il 20% del totale), si potrà proseguire nel 2024 beneficiando del 70% sul 20% , del 70% sul 40% (avendo fatto i sal 30+30) o si perderà tutto il superbonus? Grazie per la disponibilità e competenza

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      13 Aprile 2022 16:53

      Si avrà il 70% sulla spesa residua, quella sostenuta nel 2024.

  • Se il coniuge e’ socio dell’impresa, può eseguire lavori superbonus 110 sulla abitazione della moglie? Dove trovo il riferimento sul Decreto ? La banca contesta il rapporto per erogazione prestito ponte dopo che Deloitte ha approvato la pratica.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      12 Aprile 2022 19:12

      Si faccia dire dalla banca il riferimento normativo in base al quale contesta questo rapporto.

  • Buongiorno gentile architetto,
    sono proprietario di un’unità abitativa (ingresso indipendente e funzionalmente autonoma) facente parte di una quadrifamiliare. Se eseguissi lavori di riqualificazione energetica (cappotto, caldaia, FV, ecc.) solo alla mia unità, quali sarebbero le scadenze?
    Se invece fossero effettuati lavori a titolo condominiale, potrebbero essere fatti solo su alcune porzioni dell’edificio (corrispondenti a 2 unità abitative)? Eventuali abusi presenti nei cortili/giardini privati (un casotto fisso) potrebbero inficiare l’accesso al beneficio fiscale?
    Grazie

    Rispondi
  • Salve, nel casa di edificio inserito all’interno di altri edifici, come è costruita la stragrande maggioranza degli edifici delle città nelle zone più vecchie delle stesse, nel caso demolisca l’edificio lasciando solo i due muri maestri laterali che sono in comune con altri edifici, posso considerare l’intervento di demolizione e ricostruzione per poter disporre liberamente la superfice e la forma degli infissi?

    Rispondi
  • Gentile architetto, con il nuovo decreto e’ possibile accedere al superbonus nel caso di abusi non sanati? Ad esempio verande, disposizione di tramezzature differenti… ovviamente nel caso di controllo vanno sanati solo da un punto di vista urbanistico al comune, ma non si perde il contributo, giusto?

    Rispondi
  • Buongiorno Architetto, a seguito dell’aumento di circa il 20% previsto dal nuovo decreto sono aumentati anche i massimali di spesa di pari percentuale come si legge in alcuni siti? Ad esempio sismabonus da € 96.000 ad €115.000
    Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      1 Aprile 2022 19:50

      😀 Sarebbe così gentile da mandarmi questi siti? Vorrei ridere un altro po’.

    • Buonasera Arch. Granata credo purtroppo che in molti non abbiano compreso questo aumento dei costi del 20%

    • arch. Carmen Granata
      5 Aprile 2022 17:54

      Il link che mi ha inviato è una accozzaglia di inesattezze scritte da chi, oltre a non saper scrivere bene in italiano, non ha idea di cosa sta parlando!
      Se non crede a quel che scrivo io, in Rete ci sono molte fonti autorevoli dove può informarsi. Tutte, tranne quel sito!

  • Gentile Arch. Granata,
    sono proprietario di 2 unità immobiliari di una villa TRIfamiliare, se effettuo i lavori solo sulle mie due unità immobiliari e l’altro condomino non le effettua, a che scadenza devo attenermi per per il superbonus 110%? a quella del 30 giugno 2022 o a quelle successive?
    grazie 1000

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      24 Marzo 2022 10:23

      E’ un condominio, quindi la scadenza è quella dei condomìni. Tenga presente però che, pur facendo l’intervento solo sulla sua parte di proprietà, deve rispettare i requisiti per l’intero edificio.

  • Alessandro Palermo
    17 Marzo 2022 13:26

    Buongiorno Architetto, sono proprietario di una villetta in cui avrei intenzione di installare fotovoltaico, pompa di calore, accumulo e coibentare il terrazzo.
    È possibile iniziare la pratica con un’azienda per la parte del fotovoltaico+pdc e successivamente accedere alla pratica con un nuovo ingegnere per completare la parte edile?
    L’azienda che si occupa del fotovoltaico ha già installato ed il loro asseveratore sostiene che il successivo ingegnere della ditta edile può entrare nella pratica già aperta con i codici da lui forniti e potrà completare. Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      17 Marzo 2022 19:25

      C’è una grande confusione di fondo: l’ingegnere, l’asseveratore, i tecnici in genere, non appartengono alle ditte, ma devono essere dei professionisti a servizio del committente. E’ lei che deve nominare un professionista e incaricarlo delle varie prestazioni. E può incaricarne quanti ne vuole.
      Le consiglio questo articolo, che parla del direttore dei lavori, ma si può riferire a tutti i tecnici: https://www.guidaxcasa.it/direttore-dei-lavori/

  • Buonasera architetto, Le chiedo cortesemente: una unità accatastata come A4, composta da porticato, cucina e due camere con disimpegno, può considerarsi abitativa senza bagno? Si possono fare su di essa interventi con il superbonus? In caso di risposta negativa, posso prevedere la realizzazione del bagno , con la stessa cila-S, durante i lavori di superbonus, con spese a mio carico? Grazie per la Sua cortese risposta.

    Rispondi
  • Francesca CASTELLI
    15 Marzo 2022 18:03

    Buongiorno Architetto, sono proprietaria di una villetta disposta su tre livelli. Categoria catastale unica.
    1) Piano interrato, riscaldato e con servizi igienici, utilizzato come laboratorio e come deposito;
    2) piano terra utilizzato come abitazione anch’esso riscaldato;
    3) sottotetto, parte del quale classificato come lavanderia ed illuminata da finestra che va sul terrazzino. Anche questo riscaldato anche se i radiatori si trovano dietro le paratie di cartongesso che delimitano la lavanderia,
    Vorrei far eseguire lavori di riqualificazione energetica (isolamento tetto, pannelli fotovoltaici, cappotto termico, pompa di calore, accumulo, infissi).
    Tanto premesso vorrei sapere se ne ho diritto. In particolare vorrei sapere se lo spazio del sottotetto, classificato come lavanderia, può rientrare nella percentuale della superficie abitabile.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      16 Marzo 2022 19:08

      Sicuramente rientra tra gli immobili ammessi al bonus.
      Per quanto riguarda la lavanderia, invece, deve fare una verifica a livello urbanistico, vedere cioè se quel locale è stato assentito, al momento della realizzazione, come locale abitabile (e pagati i relativi oneri).

  • Buona sera architetto,
    Ho trovato una risposta dell’agenzia delle entrate n. 614/2021 che autorizza l’installazione di impianto fotovoltaico anche su edificio adiacente rispetto a quello oggetto di agevolazione.
    Quindi nella mia Proprieta’ dove il casolare sarà oggetto di totale ristrutturazione supersisma bonus ed superecobonus l’impianto fotovoltaico potrà essere installato sul fienile vicino o addirittura alcuni’ pannelli sul casolare (che ha un vincolo indiretto della soprintendenza) e quelli che non ci stanno sul fienile (che è più libero da vincoli)?

    Rispondi
  • Buona sera architetto, mi spiega perché in alcuni casi il tetto di spesa per impianto fotovoltaico e’ di 2400euro/kw mentre nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza?
    Quale è la motivazione?

    Rispondi
  • Buongiorno Architetto, sottotetto/ intercapedine non riscaldato e non praticabile, area sottostante riscaldata. A fine lavori il solaio dell area sottostante sarà rimosso (risultato tetto a vista). La coibentazione della superficie del tetto che insiste su quell area e’ detraibile al 110? Grazie per l aiuto

    Rispondi
  • Gentile arch. Granata ,
    Le rivolgo il seguente quesito: un vecchio fabbricato rurale, con due ingressi indipendenti e senza impianti in comune, è stato diviso verticalmente in due ed accatastato su due particelle differenti. Una metà è stata ampliata da un lato è munita di impianti e risulta in comproprietà (50%) tra me e mia madre. Quest’ultimo è composto da un piano seminterrato D10, da un piano terra A3 e da un sottotetto. L’altra metà è intestata a mia moglie (in separazione dei beni) ed è semidiroccata (F2). I solai di quest’ultimo poggiando sul muro in comune hanno arrecato alcune lesioni al fabbricato adiacente. Tra l’altro il fabbricato ampliato avrebbe necessità di una riqualificazione energetica (cappotto e sostituzione infissi ). Quali lavori posso effettuare su uno o entrambi i fabbricati (superbonus o sismabonus), nell’ambito della proroga al 2023? La ringrazio anticipatamente per il Suo prezioso chiarimento.

    Rispondi
  • Gennaro Carandente
    8 Marzo 2022 12:02

    Gentile Arhitetto, in un condominio sono proprietario di un appartamento ed usufruttuario di 4 appartamenti di proprieta’ dei miei due figli (2 appartamenti ciascuno).Dal momento che si puo ‘ottenere il superbonus 110% per massimo 2 appartamenti ,i miei figli possono richiederlo anche se sono io l usufruttuario ? La ringrazio per la risposta. Distinti Saluti Gennaro

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      9 Marzo 2022 19:04

      Certo, i nudi proprietari sono tra gli aventi diritto.

  • alla domanda : edificio composto da due unità accatastate separatamente con ingressi indipendenti e 3 utenze separate (solo acqua in comune) in comproprietà tra mamma e figli. Ingressi separati. Cortile scala cantina e cantina in comune. Posso accedere al superbonus 110% come condominio? è stato risposto che è come minicondominio.
    Se intervengo su una sola unità ?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      3 Marzo 2022 19:40

      Non è un minicondominio. E’ una plurifamiliare di unico proprietario che usufruisce delle stesse scadenze del condominio.
      Si può agire su una sola unità, essendoci i requisiti, ma in questo caso si dovranno rispettare le scadenze delle unifamiliari.

  • Buonasera Architetto. Le società di mutuo soccorso possono accedere allo sgravio fiscale previsto dal Superbonus e Sismabonus 110%? Posso essere equiparate alle ONLUS?
    Grazie

    Rispondi
  • Buonasera Architetto,
    La ringrazio per il suo utile e chiaro articolo. Come altri, le vorrei sottoporre il mio caso e le chiedo un parere. Ho un’immobile costituito da una unità abitativa A4 (al piano primo) uno studio A10, un garage C6 e una unità in corso di costruzione (al piano terra). Tutte le unità citate appartengono ad un unico proprietario. La superficie dell’unità abitativa supera il 50% della complessiva. Tutte le unità hanno accesso indipendente, tuttavia dal garage si può accedere anche alla scala di accesso all’abitazione. Abitazione e Studio hanno impianti separati ed autonomi. In questo caso, si tratta di unifamiliare o rientro nel caso del proprietario da due a quattro unita? Quali sono i tempi e i massimali per la realizzazione di un cappotto termico? Grazie mille, un caro saluto

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      2 Marzo 2022 19:32

      Si tratta di un immobile plurifamiliare di due unità. I massimali e le scadenze sono quelli del condominio.

  • Gentile arch.
    Qual è il Titolo abilitativo necessario in variante in corso d’opera per aumento volumetrico dovuto a rigenerazione urbana e adeguamento a norme antisismiche, il tutto in demolizione e ricostruzione? Grazie in anticipo.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      2 Marzo 2022 19:29

      Scia.

    • Il comune non accette scia e mi obbliga a presentare permesso di costruire.

    • arch. Carmen Granata
      3 Marzo 2022 10:09

      Evidentemente la variante si configura come “essenziale” rispetto al titolo originario e quindi è richiesto il PdC.

  • Gentile arch. Granata,
    intervento di demo-ricostruzione senza super bonus (non ci sono i requisiti). Per usufruire del 80% del sismabonus e’ necessario l’attestato di classificazione sismica ante e post intervento dai quali si deduca il salto di 2 classi? grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      1 Marzo 2022 20:01

      C’è un po’ di confusione generale… Le consiglio la lettura di questo articolo: https://www.guidaxcasa.it/sismabonus-adeguamento-antisismico/

    • gentile arch. Granata, ho letto il suo articolo pero’ non capisco. OK non si puo’ scegliere tra 80% e 110% finche’ vige il super – come dice la commissione – ma per chi non puo’ accedere al super ACS ante e post sono obbligatori oppure no? Ho interpellato 3 tecnici, 3 risposte differenti.

    • arch. Carmen Granata
      7 Marzo 2022 10:56

      Non ho capito cos’è il super ACS… Cmq se intende sapere se ci vuole l’asseverazione di rischio sismico la risposta è sì. Bisogna attestare che ci sia un miglioramento rispetto al rischio sismico, ma non è obbligatorio un salto di classe.

    • gentile arch Granata, sono stata poco chiara. Attestato Classificazione Sismica (ACS). Ecco io penso che nel caso del sisma ordinario sia obbligatorio dimostrare il salto di 2 classi (con ACS ante e post) e non il miglioramento. Leggo e rileggo i cambiamenti avvenuti che hanno introdotto il “miglioramento” al posto del salto e per me si riferiscono SOLO agli interventi di cui all’art. 119 del DL 34/2020 e NON agli interventi ai sensi ai sensi del DL 63/2013. Felice di sbagliarmi.

    • arch. Carmen Granata
      10 Marzo 2022 19:19

      Premetto che gli interventi dell’art. 119 dl 34/2020 non sono altro che quelli del DL 63/2013 con un’aliquota maggiorata. Detto ciò, lei non sbaglia sul fatto che mentre per il cosiddetto “sismabonus ordinario” è richiesto il salto di classe (non per forza di due, ma anche solo una), paradossalmente per il super sismabonus è richiesta semplicemente una riduzione del rischio sismico, senza salto di classe. Il problema è che, finchè sarà in vigore il superbonus, NON ESISTE il sismabonus ordinario per il residenziale, ma solo per gli immobili a destinazione produttiva. Il perchè è spiegato nell’articolo che le ho linkato.

  • Buongiorno Architetto,
    i miei genitori sono proprietari di una villetta a schiera e vorrebbero usufruire del bonus 110% con cessione del credito alla banca. Il problema è che la banca stessa non gli concede il mutuo prestito ponte perché troppo anziani… Vorrei aiutarli ma non so come, posso fare io o mia sorella da “garante” oppure serve un contratto di comodato d’uso? Questa cosa mi precluderebbe poi la possibilità di usufruire del bonus in futuro per il mio immobile?
    (Non so se si ricorda, avevo già usufruito lo scorso anno della sua consulenza a pagamento). Grazie mille per la sua competenza.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      24 Febbraio 2022 19:33

      Guardi, queste informazioni potrebbe dargliele sicuramente proprio la banca. Mutui e prestiti ponte non sono legati ai bonus e sicuramente se fate da garanti ai vostri genetori per un prestito questo non vi preclude poi la possibilità di usufruirne.

  • Buongiorno Architetto, brevemente è possibile accedere al ecobonus 110% per unifamiliare c2 riscaldato con piastre elettriche anni 70 , demolizione con ricostruzione e ampliamento inferiore al 20% su nuovo sedime, zona non vincolata.
    Grazie in anticipo

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      24 Febbraio 2022 11:46

      Se l’intervento viene classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 dpr 380/01, sì.

  • Buongiorno architetto,
    Per usufruire dei nuovi max €/mq per i serramenti bisogna aspettare 30 giorni a presentare la cilas dalla pubblicazione in G.U.?
    Grazie

    Rispondi
  • Buongiorno Architetto, nell’ultimo decreto ho visto che i prezzi di listino dei vari lavori sono stati giustamente ritoccati al rialzo visti gli aumenti per le materie prime. Mi riferisco al cappotto, agli infissi, agli impianti termici.
    Ma non ho letto da nessuna parte se sono stati anche ritoccati i massimali per le singole abitazioni (50000 euro per il cappotto, 30000 per il termico, eccetera)
    Che lei sappia questi massimali sono stati “annullati” o sono ancora validi?
    Grazie per la cortese risposta che vorrà fornirmi e complimenti per il suo lavoro

    Rispondi
  • Buonasera architetto, un dubbio sui massimali di spesa: per la sostituzione dell’impianto termico autonomo in appartamento in condominio il massimale di spesa è 30.000 x 1.1 oppure 30.000 : 1.1 . Grazie

    Rispondi
  • Buongiorno,
    Pertinenza c/7 commerciale pertinenziale ad A/3, rileva la destinazione d’uso dell’immobile assservito e quindi A/3 giusto?
    Premetto che vi è vincolo di pertinenzialità.
    Intervento Superbonus 110 demolizione e ricostruzione sola pertinenza, senza cambio d’uso (massimale 96000 A/3).

    Rispondi
  • gentile arch. Granata,
    il “decalage” (se non leggo male) prevede aliquota superbonus al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025. Ma allo stesso tempo il sismabonus “ordinario” all 80% e’ esteso fino a tutto il 2024. Quindi nel corso del ’24 il super sara’ inferiore all’ordinario? Posso scegliere di fare il sisma normale sin da adesso? grazie

    Rispondi
  • Buonasera Architetto, vivo in un appartamento intestato ai miei genitori in un condominio che vorrebbe accedere al ecobonus 110, i miei genitori stanno gia ristrutturando con tale incentivo un altra palazzina di 2 appartamenti, la domanda è la seguente, posso io figlio, effettuare l’intervento con l’ecobonus sul primo appartamento ( quello in condominio) avendo solo un contratto di comodato d’uso fatto pochi mesi prima della richiesta di intervento?
    Grazie del tempo dedicato

    Rispondi
  • Buongiorno gentile arch. Granata,
    la regola per cui il massimale delle plurifamiliari di unico proprietario e’ 96xN con N numero delle pertinenze distintamente accatastate e facenti parte dell’edificio vale anche per il semplice recupero del patrimonio edilizio al 50%? Intendo anche senza avvalersi di nessun super-bonus

    Rispondi
  • Antonio Guido
    6 Febbraio 2022 20:01

    Io e mia moglie, in separazione dei beni, siamo comproprietari al 50% di due appartamenti in condomini separati dove è stato deciso di effettuare dei lavori col beneficio del bonus 110%. A seguito della morte di mio padre ho avuto in successione una abitazione indipendente dover intenderei effettuare dei lavori beneficiando del bonus 110%. Se mia moglie si fa carico di sostenere integralmente le spese per i due appartamenti (anche se proprietaria al 50%), posso beneficiare del Bonus 110 per la casa indipendente? In questo modo, è rispettata la condizione che impone un limite di due unità immobiliari agevolabili per persona fisica (comma 10 dell’articolo 119).
    Grazie per la risposta

    Rispondi
  • Buongiorno, il mio appartamento in condominio ha tutte le conformità e vorrei ristrutturarlo internamente contestualmente all’intervento di coibentazione delle facciate condominiali, lavoro trainante dell’ecobonus 110%; vorrei passare dai termosifoni al pavimento radiante (lavoro trainato al 110%) e, CONTESTUALMENTE, modificare la planimetria interna dell’appartamento ricavando da un grande soggiorno due camere ed inoltre creando un secondo bagno (bonus 50%). La mia domanda quindi è: partendo da una situazione di piena legittimità a livello catastale e comunale (cioè senza alcun abuso da sanare), è possibile fare contemporaneamente i lavori dell’ecobonus (trainante e trainati) ed i lavori di ristrutturazione (con le rispettive detrazioni) tali che, alla fine dell’intervento congiunto, mi restituiscano un appartamento con planimetria interna differente da quella di inizio lavori? Ovviamente avanzando tutti i progetti iniziale e finale al Comune.

    Rispondi
  • Italo CASTELLI
    4 Febbraio 2022 12:54

    Buongiorno Sig. Architetto. Vorrei conoscere il suo parere .
    Immobile unifamiliare, accatastato in A7, sviluppato su tre livelli: piano interrato, piano terra e sottotetto. Tutti i locali sono dotati di impianto di riscaldamento funzionanti (compreso il sottotetto che, prima di essere regolarizzato, veniva utilizzato come mansarda ed ora ridotto a locale lavanderia per via delle altezze). Si precisa che il regolamento non vieta di riscaldare le pertinenze ed altri locali al servizio dell’abitazione principale (nel mio caso il locale interrato, catalogato come magazzino, veniva utilizzato come laboratorio artigianale e munito anche di locale bagno).
    Tanto premesso ho intenzione di fruire del superbonus (fotovoltaico, cappotto termico, pompa di calore, accumulo, infissi e colonnine di ricarica) e voglio essere sicuro di fare tutto in regola e non avere sorprese. In particolare voglio conoscere il suo parere sulle eventuali, possibili, conseguenze in caso di contestazione ed in modo particolare sul locale magazzino e sottotetto.
    Grazie sul tempo che mi concede

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      7 Febbraio 2022 19:22

      Sinceramente non ho capito la domanda… Perchè ha paura che le contestino qualcosa? Se i locali pertinenziali possono essere riscaldati, rientrano nell’agevolazione.

  • Raffaello Mastrorilli
    2 Febbraio 2022 19:36

    Buonasera Arch.,
    l’installazione di schermature solari viene riconosciuta come intervento trainato anche se non si ha (e non si installa) un impianto di raffrescamento?
    Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      3 Febbraio 2022 19:12

      Certo. I trainanti sono l’impianto di riscaldamento e l’isolamento termico.

  • gentile arch Granata, vorrei capire i SAL in questa situazione: interventi ecobonus + sismabonus + ristrutturazione contemporanei. In un certo momento eco e’ al 20%, sisma al 40% e ristrutturazione al 10%.
    – E’ possibile fare il SAL per la sola parte sisma al 40% anche se questa non raggiunge il “30% dell’intervento complessivo” (inteso come eco+sisma+ristru)?
    – Se la risposta e’ si i SAL possono essere 4? Piu’ i saldi finali +2, totale 6?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      2 Febbraio 2022 19:34

      Bisogna distinguere due cose: i SAL per la cessione del credito e il SAL per attestare il 30% dei lavori per le unifamiliari.
      Nel primo caso si devono fare SAL separati per eco e sisma, quindi alla fine possono essere 6.
      Nel secondo caso, si intende un unico SAL relativo all’intervento complessivo.

  • Buonasera Architetto sono proprietaria di una unifamiliare A3 e di una stalla C6 accatastati separatamente e distaccati l’uno dall’altro, intendevo procedere alla demolizione e ricostruzione della ec stalla con cambio d’uso.
    Posso beneficiare del sismabonus 110 e qual è la data scadenza dei termini. Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      2 Febbraio 2022 19:31

      Sì. La scadenza è quella per le unifamiliari: 31.12.2022 se al 30.06.2022 ha ultimato almeno il 30% dei lavori.

  • buonasera arch, abito in un condominio orizzontale composto da 15 villette in blocchi di tre e quattro villette, in comune abbiamo le fogne e tante altre cose regolamentate dal regolamento condominiale, le chiedo se solo sei villette acxcedono al 110% , rientrano nella scadenza del 2023 come i condomini verticali o devono concludere il 30% lavori entro giugno 2022 e finire i lavori il 31/12/2022, le sarei molto grata ricevere una risposta perchè nessuno mi ha saputo dare una risposta in merito
    grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      31 Gennaio 2022 19:23

      Lei mi parla di “blocchi”… Se agisce ogni singolo blocco, allora può accedere come condominio parziale. Ma se si tratta di 6 villette “sparse”, allora la scadenza è quella delle unifamiliari.

  • arch. Carmen Granata
    28 Gennaio 2022 19:18

    Se non sono in categoria catastale A1, A8 o A9, sì.

    Rispondi
  • Buonasera Arch.
    Le spese tecniche per i lavori di cappotto termico, sostituzione impianti climatizzazione invernale, sostituzione infissi e schermature solari, impianto fotovoltaico, sistemi di accumulo, solare termico vanno ripartite su tutti i capitoli di spesa? La ringrazio anticipatamente

    Rispondi
  • Buonasera Arch.
    Le chiedo se e possibile restringere le porte di ingresso di due garage c2 riscaldati, che fanno parte dello stesso involucro di una unità famigliare C/7 e quindi inserirle nel capitolo infissi bonus 110

    Rispondi
  • Buongiorno Architetto, un chiarimento su condomini facenti parte di immobili “vincolati” centro storico e limiti di spesa per interventi di riqualificazione energetica.
    Condominio con tre unità immobiliari poste rispettivamente una al piano 1° e due al piano 2° a tetto, per vincoli imposti da contesto Centro storico non è possibile effettuare il cappotto esterno e il condominio non è dotato di impianto di riscaldamento centralizzato (ogni appartamento dispone di una propria caldaia) e non c’è volontà di realizzarlo.
    Posso beneficiare del Superbonus 110 per il rifacimento del mio impianto di riscaldamento con installazione di una caldaia a condensazione e sostituzione degli infissi realizzando il doppio salto di classe energetica richiesto dalla normativa? e in caso affermativo quali sono i massimali’
    La ringrazio per la sua chiarezza e competenza.

    Rispondi
  • Buona sera architetto sono proprietaria di un immobile composto da 2 appartamenti sovrapposti 1 al p. terra e l’altro al p. 1° funzionalmente indipendenti in aderenza ad un laboratorio al p. terra (C/3) e ad un garage non a pertinenza degli appartamenti più un garage staccato di pertinenza degli appartamenti. Ho iniziato i lavori in setttembre 2021 e sono circa al 60% del totale dei lavori stessi sui soli appartamenti senza toccare il laboratorio, ora leggo la risposta n. 5 del 2022 dell’agenzia delle entrate, ho diritto alla detrazione del superbonus?

    Rispondi
  • Italo CASTELLI
    22 Gennaio 2022 11:39

    BUONGIORNO, ARCHITETTO.
    Come é noto la legge finanziaria 2022 ha prorogato i termini del superbonus facendo distinzioni tra unifamiliari, condomini ed edifici con più unità immobiliari appartenenti ad unico proprietario.
    Sono proprietario di una villetta costituita da unità immobiliare categoria A7 ed altra unità di categoria C2.
    Ho intenzione di eseguire lavori di efficientamento energetico, sia trainanti che trainati.
    Tanto premesso vorrei che Lei mi indicasse la tempistica di inizio e fine lavori per utilizzare i superbonus.
    In particolare se i lavori devono essere terminati entro il 31 dicembre 2022 (con SAL a 30% entro il 30 giugno) o posso utilizzare anche il 2023 od anche 2024.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      23 Gennaio 2022 15:59

      Si tratta di una unifamiliare, quindi la scadenza è al 31.12.22 se al 30.06.22 ha completato il 30% dei lavori.

  • Buonasera architetto, un’abitazione accatastata come A/2 al piano interrato ce un locale deposito riscaldato, come intervento trainato al 110 andranno sostituiti gli infissi.Gli infissi del deposito riscaldato sono ammessi alla detrazione del superbonus 110?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      23 Gennaio 2022 15:55

      Se la normativa locale consente il riscaldamento delle pertinenze, sì.

  • Gent.ma Dr.ssa, nel caso di stesso edificio, due appartamenti: piano t. il primo con entrata indipendente su una strada; piano t. il secondo entrata indipendente sulla strada superiore; il primo abitato dai genitori, il secondo dato in comodato d’uso al figlio. Il primo con impianti acqua, luce, termosifoni, gas; il secondo idem tranne l’impianto di riscaldamento che differisce perché c’è il camino in cucina ma non termo. Si può ipotizzare minicondominio ed adire al superbonus, con due massimali, entro il 31/12/2023?. Grazie.

    Rispondi
  • Buonasera, scusi il disturbo, vorrei qualche delucidazione sul mio caso particolare. Sto iniziando i lavori per sismabonus ed ecobonus sulla mia prima casa che fa parte di un condominio , contestualmente vorrei fare dei lavori di ristrutturazione ad un c2 (pertinenza prima casa) a circa 1 km di distanza dalla suddetta. Come devo procedere? posso fare entrambi i lavori insieme presentando pratiche diverse? Devo aspettare di finire i lavori in casa per aprire una nuova pratica? Per quanto riguarda i massimali avrei a disposizione ulteriori 96 mila euro per la ristrutturazione del magazzino? oppure dovrei utilizzare quello che rimane (se rimane) dei 96 mila euro utili per il sismabonus della casa? Grazie mille

    Rispondi
  • Gentile architetto,
    sto realizzando una demolizione e ricostruzione come ristrutturazione edilizia con ampliamento del 20% sfruttando il superbonus. Questo 20% però secondo la norma. non rientra nel superbonus. Posso usufruire dei bonus ordinari sull’ampliamento?
    Saluti
    Gianclaudio

    Rispondi
    • Redazione Guida per Casa
      23 Gennaio 2022 15:09

      Per una consulenza personalizzata, richiedere qui il servizio a pagamento: https://www.guidaxcasa.it/richiedi-consulenza-le-detrazioni/richiedi-consulenza-per-le-detrazioni/

    • Certo che rientra anche l’ampliamento!! nei casi di interventi di miglioramento sismico anche la parte ampliata beneficia delle detrazioni sismabonus per le parti strutturali. Se poi vengano assorbiti al 110 tutti gli altri lavori della parte ampliata (impianti murature ecc) , difficilmente troverai una risposta certa!

    • arch. Carmen Granata
      24 Gennaio 2022 19:19

      @matteo: mi può citare il riferimento normativo in base al quale sarebbe agevolabile anche l’ampliamento?

    • Con la risposta n. 567/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce come funziona il sismabonus 110% nel caso in cui, nell’ambito di un intervento edilizio, è stato realizzato un ampliamento volumetrico mediante interventi antisismici e di riqualificazione energetica. In base alle modifiche introdotte dal Decreto “Semplificazioni” del 2020 (Legge 120/2020, articolo 10, comma 1, numero 2), gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono i lavori di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologiche. Il Testo Unico consente inoltre, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti urbanistici comunali, gli incrementi di volumetria anche per promuovere la rigenerazione urbana. In questo caso, quindi, vengono agevolate tutte le spese sostenute per l’intervento, sia quelle riferite alla volumetria preesistente, sia quelle relative alla parte ampliata, come spiegato nella Circolare 7/E/2021, contenente chiarimenti sul bonus ristrutturazioni.
      Le spese relative all’incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e/o ricostruzione e ai fini del solo “Super Sismabonus”, sono ammesse alla detrazione fiscali ai sensi dell’articolo centodiciannove del D.L. 34/20 solo a partire dal 17 luglio del 2020, data in cui il D.L. 76/20 ha inserito l’aumento volumetrico, connesso agli interventi di cui sopra, non legato a “innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica” all’interno della definizione della “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo tre comma uno lettera d) del D.P.R. 380/01.
      P.s: visto che a quanto pare le ho fatto scoprire una cosa assai importante, ora mi risponde alla questione allegatoB???
      grazie

    • arch. Carmen Granata
      26 Gennaio 2022 19:39

      Chiedo venia perchè mi era sfuggito che l’intervento di Gianclaudio era di demolizione e ricostruzione e non ristrutturazione dell’esistente con ampliamento.
      In questo caso le possibilità sono due:
      – se è un intervento ai sensi dell’art. 3 dpr 380/01 è TUTTO detraibile, anche l’ampliamento
      – se è un intervento ai sensi dell’art. 10 dpr 380/01 non è NIENTE detraibile, neanche il volume preesistente.
      Quindi diciamo che mi ha fuorviato il fatto che Gianclaudio escludesse l’ampliamento, cosa che avviene solo in caso di ampliamento dell’esistente.

    • gentile arch. Granata io come Gianclaudio faro’ un intervento simile (con diminuzione di volume). Il mio comune definisce ristrutturazione edilizia anche gli interventi di cui “l’articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001”. Oggi ho un incontro con commercialista. Mi preoccupa pero’ il suo categorico “NIENTE detraibile”. Immagino lei si riferisse solo al comma 1 lettera a) dell’articolo 10 (nuova costruzione)???

    • arch. Carmen Granata
      28 Gennaio 2022 19:21

      @Manuela: no, mi riferisco anche agli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10. Deve essere ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3.

  • arch. Carmen Granata, buongiorno,
    come letto in molti dei commenti in questa pagina, mi trovo anch’io in Lombardia con il problema della taverna (accatastata come locale NON abitabile) riscaldata; ovviamente il tutto è così da prima dell’entrata in vigore della legge regionale che ne vieta il riscaldamento del 2006… Leggendo le sue risposte alle varie domande vedo che a volte risponde che costituisce un abuso e che quindi esclude dalla possibilità di accedere al superbonus, altre che se si dimostra che il riscaldamento era presente ante entrata in vigore della legge non c’è problema e, altre ancora, che non conosce nello specifico la normativa vigente in Lombardia. Ma quindi? Dove sta la verità? Sarei anche tentato di acquistare un servizio di consulenza a pagamento ma se questo è lo spettro delle possibili risposte che potrei ricevere, mi pare poco sensato…
    Grazie per le eventuali delucidazioni.
    Edo

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      18 Gennaio 2022 19:34

      “Se questo è lo spettro delle possibili risposte che potrei ricevere, mi pare poco sensato”: se è questo che pensa delle mie risposte non è sensato neanche averne di gratuite.

    • Touche…

  • Gentile architetto,
    approfitto ancora della sua disponibilità e competenza per chidere un chiarimento sul superbonus che penso possa riguardare altri utenti.
    Sono comproprietario indiviso al 50% insieme a mia moglie di questi immobili:
    1. Palazzina su due piani divisa in due appartamenti (catastalmente due unità immobiliari) a cui si accede da portone comune e poi tramite scala interna si raggiungono i rispettivi interni. Ogni appartamento è dotato di proprio contatore Enel, Acqua e metano e di proprio impianto di riscaldamento.
    2. Appartamento posto al Piano 1° facente parte di un fabbricato sito nel centro storico con proprie utenze e riscaldamento autonomo.
    Posso accedere al superbonus 110 per efficientamento energetico rispettando le norme richieste?
    Grazie
    Stefano

    Rispondi
  • Buonasera. Quesito: edificio composto da due unità accatastate separatamente con ingressi indipendenti e 3 utenze separate (solo acqua in comune) in comproprietà tra mamma e figli. Ingressi separati. Cortile scala cantina e cantina in comune. Posso accedere al superbonus 110% come condominio?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      18 Gennaio 2022 19:24

      Non è un condominio. Ma se la sua preoccupazione è la scadenza del 2023, può stare tranquilla: sono due unità immobiliari quindi la scadenza è la stessa dei condomini.

  • Buongiorno Architetto,
    Relativamente al 110, pur rispettando il massimale complessivo di spesa per i serramenti, dai preventivi avuti rientrare,per la mia zona climatica,nei 650€/mq per piccole finestre risulta impossibile.
    In questo caso posso pagare l’eccedenza con una fattura separata a me intestata dal serramentista con detrazione 50% fuori dal 110?
    Può spiegarmi come devo procedere?
    La ringrazio e distinti saluti

    Rispondi
  • Buonasera Architetto,
    Secondo lei, i pannelli fotovoltaici e relativo accumulo, anche se non allacciati alla rete, ma solo montati sulla copertura dell’immobile, potranno essere considerati ugualmente nel calcolo di questo famoso 30% di lavori da raggiungere entro giugno (per le unifamiliari)?
    Grazie e Buon Lavoro

    Rispondi
  • Gentile architetto., ancora una domanda: il c.m. redatto prima dell’inizio lavori può essere modificato, con aggiunte o riduzioni di misure o lavori, rispetto a quello iniziale? se nel corso lavori allargo le spallette delle finestre quel tanto che serve a compensare lp spessore del risvolto del cappotto posso avere contestazioni? Grazie e buon lavoro!

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      18 Gennaio 2022 19:14

      Il computo si può variare. Le modifiche delle spallette per compensare il risvolto rientrano nelle tolleranze costruttive.

  • Buonasera Architetto,
    Bifamiliare costruita negli anni 60. Necessita di intervento di riqualificazione sismica. Terreno disponibile tutto intorno. Solo uno dei 4 lati si trova a meno di 5 metri dal confine (circa 4 metri). Procederemo con demoricostruzione totale dell’immobile. Fermo restando che stiamo valutando la possibilità di modificare leggermente la sagoma e rientrare oltre i 5 metri di distanza dal confine su tutti e 4 i lati comunque mi domando, secondo la.legge, avrei diritto di demolire e ricostruire esattamente come.ora (meno di 5mt) oppure sono obbligato a ricostruire a distanza di 5mt?

    Rispondi
  • Buonasera architetto,
    sono alla prese con dei trulli accatastati come A/7 per i quali vorrei utilizzare gli incentivi dell’ecobonus 110%.
    Non potendo intervenire con il cappotto esterno nè agire sulle coperture, stiamo valutando l’isolamento termico a pavimento , ma il tecnico che mi sta seguendo teme possa essere insufficiente.
    Posta la condizione del salto di due classi, ed in considerazione del fatto che per edifici soggetti a vincolo non vi è obbligo di interventi trainanti (art.2 comma 5 del decreto attuativo efficienza energetica del Mise prot. 159844 del 06/08/2020) e che in teoria dovrebbe essere pù semplice raggiungere l’obiettivo, significa che la sostituzione degli infissi , l’isolamento a pavimento e la sostituzione del sistema di riscaldamento dovrebbero concorrere in egual misura all’agognato efficientamento?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      14 Gennaio 2022 19:21

      Non so cosa intenda per “in egual misura”, ma posso dirle che è proprio l’insieme di questi interventi trainati che deve concorrere all’efficientamento.

  • Salve Architetto, nel caso di tre abitazioni in linea quindi si dividono a due a due un muro portante in comune, volendo fare un miglioramento sismico di tutto l’Aggregato, posso spalmare i tre simabonus sull’intervento complessivo o mi devo attenere a spendere ogni tetto di spesa per il singolo edificio?

    Rispondi
  • Buongiorno
    Vorrei sapere se per un PdC del 2019 per un intervento di ristrutturazione con ampliamento tramite demoricostruzione il deposito dell’all B visto il dm 58/2017 era a rigor di legge un atto obbligatorio oppure no
    “l’art. 3 del D.M. n. 58/2017 (che riporta le c.d. “Linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”) a prevedere, in capo al progettista dell’intervento strutturale, l’OBBLIGO di asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto stesso) la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.”
    Grazie

    Rispondi
  • Architetto buongiorno.
    Ho un edificio a due elevazioni con due unità immobiliari distintamente accatastate con ingresso indipendente entrambe dal piano terra – unico proprietario. Secondo le nuove disposizioni la scadenza per fruire delle agevolazioni è il 30/06/2020 prorogabile eventualemente al 31/12/2022 o il 31/12/2023?

    Rispondi
  • Buonasera Gent,ma Dr.ssa,
    nel formularle gli auguri di buon Anno, vorrei chiederle quanto segue:
    le opere di smontaggio infissi vecchi e le opere murarie necessarie per preparare la sede dove installare gli infissi nuovi verranno svolte dalla ditta stessa che fara’ il cappotto. Il relativo compenso, con prezzario DEI, in quale voce va inserito?. Non credo nel massimale del cappotto ma neanche degli infissi perche’ non è la ditta degli infissi che fara’ il lavoro. Ho chiesto ai miei tecnici: mi hanno detto che hanno inserito la spesa nella stima lavori degli infissi, separandola e specificando i lavori, nel senso che la spesa degli infissi rispetta i DEI ed anche i lavori di muratura. Pero’ i costi sono sommati e sembra che la spesa ” infissi ” non rispetti il prezzi DEI anche se le voci , all’interno del computo sono specificate, Mi illumini. C’è un modo per evitare confusione?. Spero (ma non tanto) di essere stato chiaro e non aver preso fischi per fiaschi. Grazie mille

    Rispondi
  • maria antonietta
    11 Gennaio 2022 17:05

    Gentile architetto vorrei chiederle in una villetta su tre livelli uno entro terra e due fuori terra, collegati tramite scala interna accatastata come A/2 ,al piano seminterrato ci sono un garage, una cantina e un deposito senza terminali di riscaldamento , nell’ape come va trattato il piano seminterrato come zona priva di impianto o un’unica zona abitazione ? se come intervento trainato si sostituiscono gli infissi all’intera abitazione anche al piano seminterrato sono detraibili al 110%?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      11 Gennaio 2022 19:10

      Le zone non riscaldate vanno trattate come tali e quindi gli interventi su di esse non sono detraibili.

  • Buonasera Carmen,
    edificio su due piani
    al piano terra un negozio, al primo piano un’abitazione che si avvale di un vano scala per accedere ad esso.
    Così la superficie destinata a residenza supera per via del corpo scale la superficie del negozio al piano terra.
    La proprietà che sta acquistando farà il cambio di destinazione d’uso del magazzino in abitazione. Così alla fine dei lavori le due unità accorpate diventeranno un’unica abitazione su due piani.
    E’ possibile accedere al superbonus e i massimali delle spese si possono calcolare su due unità o su una sola?
    grazie
    loredana

    Rispondi
  • Non posso credere di aver trovato un sito in cui le risposte ai quesiti sono così chiare e quindi approfitto immediatamente. Ovviamente, per non far perdere tempo, ho cercato tutti i commenti che si riferivano ad un impianto centralizzato. Ho già imparato varie cose, ma non sono sicura che ci sia un caso che calza a pennello con il mio, che è questo:
    tre unità nello stesso immobile di mia proprietà, di cui una con riscaldamento autonomo e due senza, frutto del frazionamento di una grande casa colonica con vincolo paesaggistico (certamente non potremo intervenire con il cappotto esterno) + 2 pertinenze non riscaldate nello stesso edificio.
    Domande: 1) posso usufruire dell’ecobonus 110% per l’impianto di riscaldamento e per la sostituzione degli infissi in tutti gli appartamenti?
    2) decidendo di installare un impianto di riscaldamento centralizzato (non sostituire, dal momento che attualmente non esiste) quante unità concorrono ai massimali? Solo l’appartamento riscaldato, oppure i tre appartamenti (con e senza riscaldamento) + le due pertinenze non riscaldate?
    3) il massimale di riferimento sarebbe quello di € 20.000 dei condomini fino ad 8 unità?
    4) quindi se tutte le unità concorressero, il massimale sarebbe di € 20.000 x 5?
    Ringrazio in anticipo.

    Rispondi
  • Buonasera Architetto e grazie per la condivisione delle sue competenze. Condominio con 3 unità e 2 proprietari. Cantina accatastata NON autonomamente all’unità A2 (alloggio riscaldato), cantina limitrofa allo stesso piano non riscaldata. Intervento trainante dell’intero immobile: coibentazione delle pareti verticali. L’area di parete che insiste sul retro della cantina è agevolabile al 110? grazi eper l’aiuto

    Rispondi
  • Buonasera Architetto, nel complimentarmi per il suo blog, le pongo una domanda per uno scenario semplice. Sono proprietario di un appartamento all’interno di un condominio dove vi sono altri 7 appartamenti all’interno di una palazzina con accesso unico. Qualora soltanto io decidessi di effettuare come lavoro trainante la sostituzione del mio impianto di riscaldamento con uno nuovo centralizzato per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria completando i lavori con un salto di due classi energetiche, posso accedere al Superbonus 110% o all’Ecobonus 65% ? La ringrazio.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      7 Gennaio 2022 19:51

      Mi perdoni, ma non ho capito bene: lei si accollerebbe la spesa per sostituire l’impianto centralizzato dell’intero condominio??? In tal caso sì, potrebbe avere il superbonus 110%.

    • Quindi per centralizzato si intende del condominio…non per centralizzare riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua sanitaria in una singola unità. Chiedo scusa per la banalità allora della mia domanda. No, devo effettuare lavori di ristrutturazione sul mio singolo appartamento di proprietà e deduco che al superbonus non si possa accedere in un contesto condominiale sopra descritto. Accederei quindi solo all’Ecobonus 65% ? La ringrazio

    • arch. Carmen Granata
      10 Gennaio 2022 18:29

      Esatto: il riscaldamento centralizzato è quello dell’intero condominio, quindi per un singolo appartamento si può avere solo il 50/65%.

  • Mauro Trabalza
    4 Gennaio 2022 1:51

    Buonasera architetto,
    sono proprietario della sola pertinenza accatastata c/2, mentre i miei genitori sono proprietari della edificio principale formato da 2 distinte unità immobiliari.
    Posso usufruire del superbonus 110 andando a demolire e ricostruire la pertinenza cambiando la destinazione d’ uso ad abitativa?
    il limite di spesa agevolabile è di 192 mila euro (96 per 2 unità)? e posso usufruire della scadenza riguardanti gli edifici da 2 a 4 unita immobiliari che è stata prorogata per più anni?
    La ringrazio infinitamente della collaborazione.

    Rispondi
  • Gentile Architetto,
    colgo intanto l’occasione per fare i più sentiti auguri di un felice anno nuovo a lei ed ai frequentatori del sito.
    Le chiedo un chiarimento sulla proroga del sismabonus 110 (supersismabonus) al 31 dicembre 2022 per gli edifici unifamiliari delle persone fisiche.
    Leggendo la legge di bilancio 2022 mi sembra di capire che la proroga del superbonus al 31 dicembre 2022 con l’obbligo del completamento del 30% dei lavori al 30 giugno 2022 valga anche per il simabonus 110 (supersismabonus). Me lo conferma?
    Cordiali saluti
    Gianclaudio

    Rispondi
  • Buongiorno architetto, la ringrazio in anticipo se potrà dare una risposta alla mia domanda, ho usufruito del superbonus 110 installando i pannelli fotovoltaici, la pompa di calore le batterie di accumulo e la colonnina per l’auto, pratica chiusa a luglio 2021. Ad oggi se possibile vorrei fare il cappotto termico e sostituire gli infissi. Posso usufruire di nuovo del superbonus 110 . Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      4 Gennaio 2022 19:29

      In teoria sarebbe possibile, ma dovrebbe migliorare la classificazione energetica di altre due classi.

    • La ringrazio architetto è stata molto gentile , ho provato più volte ad informarmi su questo argomento ma ho trovato molte difficoltà, le chiedo un ulteriore gentilezza se su questo quesito esiste una norma o già un riferimento ? Su la classe energetica ho letto su l’agenzia delle entrate che se ,come nel mio caso sono a classe energetica A3 basterebbe arrivare alla classe maggiormente raggiungibile A4.

    • arch. Carmen Granata
      5 Gennaio 2022 19:48

      Sì, lo prevede lo stesso Decreto Rilancio.

  • Se si usufruisce della detrazione dei 96000€ al 110% con sismabonus, è possibile usufruire anche della detrazione di altri 96000€ al 50 con lavori di manutenzione straordinaria?! Oppure i 96000€ sono complessivi? Cioè se ad esempio sfrutto 50000€ per il sismabonus al 110% potrò detrarre al 50% solo 46000€ restanti per il rifacimento, ad esempio, del marciapiede, garage ecc..

    Rispondi
  • Gentile architetto,
    approfitto ancora della sua disponibilità e competenza per chidere un chiarimento sul superbonus. Mia sorella si accingere ad effettuare degli interventi trainanti e trainati su una abitazione in Abruzzo con sconto in fattura da parte della ditta che svolgerà i lavori. Tra questi c’è un cambio di destinazione d’uso di una parte del piano terra che attualmente risulta magazzino. L’architetto ha quindi deciso di presentare una prima scia per il cambio di destinazione d’uso per poi presentare una seconda scia con i vari interventi (fotovoltaico, infissi etc). Il compenso dell’architetto per la presentazione della prima scia è a carico della ditta o del committente? Non sarebbe stato meglio presentare una unica scia?
    Cordiali saluti
    Gianclaudio

    Rispondi
  • Buonasera Architetto. Ho una domanda da farle. Sono uno dei fortunati ad aver avuto l’ok per il 110%.impianto fotovoltaico 6 kwh, 3 batterie accumulo da 5 kwh l’uno, pompa di calore, caldaia ibrida e pompa di calore x la creazione dell’acqua sanitaria. Ora arrivo alla domanda…. Dopo tiutto quello che hanno montato, se non è sufficiente a scaldare la casa? Cosa posso fare io per far valere un eventuale errore di calcoli? Il risultato finale è che la pompa di calore non ce la fa a scaldare casa e sono costretto ad usare il gpl e la caldaia x un tiepido calore.
    La ringrazio in anticipo per i suoi suggerimenti
    Vittorio

    Rispondi
  • Buongiorno, possiedo un edificio con 2 appartamenti indipendenti e 3 garage. Gli appartamenti sono dotati di allaccio alla rete idrica, energia elettrica e impianto di riscaldamento (quest’ultimo con serbatoio per GPL in quanto non è disponibile l’allaccio alla rete del gas). Gli appartamenti non sono allacciati alla rete fognaria comunale. Posso accedere al superbonus 110%?

    Rispondi
  • Buongiorno Architetto
    per un intervento di superbonus vorrei isolare la copertura di un piccolo villino; la superficie di copertura è talmente esigua che vorrei provare ad inserire aerogel come isolante per diminuire spessore sulla terrazza. La domanda che le faccio è se sono costretto a stare sotto i 230€/mq dell ‘allegato I anche se come spesa finale , con tutte le lavorazioni necessarie a dare l’opera compiuta, sono sotto i 50.000€ a disposizione (lo stesso DEI per lo spessore necessario al mio caso riporta un prezzo aerogel pari a 350€/mq)

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    • arch. Carmen Granata
      2 Dicembre 2021 19:18

      I valori dell’allegato I sono di riferimento solo per gli interventi asseverati, quindi no superbonus.

  • Buonasera architetto,
    Non posso fare il cappotto essendo in centrostorico su minicondominio,edificio del 1910.
    Il tecnico sostiene che sostituendo le caldaie a camera aperta dei 3 appartamenti con caldaia ibrida centralizzata e sostituzione serramenti non si riesce a salire di 2 classi.
    Quindi devo rinunciare al superbonus 110. E’ corretto?

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  • Buonasera architetto,
    approfitto ancora della sua competenza per cercare di districarmi nella giungla del superbonus.
    Non riesco ad andare avanti nel mio progetto di demolizione e ricostruzione a causa di un nulla osta al vincolo idrogeologico richiesto sette mesi fa alla provincia di Frosinone. Per quello che sono riuscito a capire per tale vincolo non esiste il silenzio assenso. Non riesco invece a capire se esiste un termine temporale massimo dopo il quale la provincia deve comunque prendere una decisione. Per quello che so nella pubblica amministrazione il termine massimo in genere è di centottanta giorni. Mi può dare un suo parere?
    Cordiali saluti

    Rispondi
  • Buonasera Architetto. La ringrazio intanto per la sua competenza e disponibilità. Ho un fabbricato costituito da tre vani più servizio igienico posti su due piani. In un piano ho una pompa di calore aria/aria (climatizzatore) che funge da impianto di riscaldamento/raffrescamento, mentre gli altri due vani posti nell’altro piano non hanno alcun tipo di impianto di riscaldamento. Volendo sostituire l’impianto esistente con un impianto costituito da caldaia a condensazione e termosifoni, l’impianto che sarà comunque realizzato nella porzione di fabbricato non direttamente riscaldato và comunque in detrazione con ecobonus 110%? o ogni ambiente deve essere singolarmente riscaldato? Grazie anticipatamente

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  • Buongiorno Architetto,
    sto valutando la fattibilità di un intervento di superbonus su due edifici con corpi separati ed indipendenti che insistono sulla stessa particella di terreno (dunque con piazzale comune) e con unico accesso sulla strada pubblica tramite un unico cancello carrabile.
    I due edifici sono un A/3 (dependance) ed un A/7 adibito ad abitazione principale (con relativa pertinenza C/6 al piano terra).
    Per l’edificio più piccolo A/3 si vorrebbe procedere con un intervento di “ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione” (con accesso alle agevolazioni Sismabonus più Ecobonus) e per l’edificio più grande (A/7 con pertinenza C/6 al piano terra) si vorrebbe procedere con un intervento di solo efficientamento energetico (con accesso all’agevolazione Superecobonus).
    A suo avviso è rispettato l’articolo 119, comma 1-bis, del Decreto Legge 34/2020 riguardante “l’accesso autonomo dall’esterno”?

    Rispondi
  • Gianclaudio Aguzzi
    18 Novembre 2021 11:34

    Buongiorno architetto,
    volevo chiederle se aveva letto la bozza della legge di bilancio presentata al senato in relazione alla proroga del superbonus. Ci si aspetta una modifica parlamentare in senso migliorativo e comunque mi sembra difficile che si vada a modificarla in senso restrittivo. Rimaniamo quindi al testo attuale nel caso venga approvato così come è . Un po’ dovunque si legge che, per quanto riguarda gli edifici unifamiliari, non c’è la proroga al 31 dicembre 2022 se si supera un ISEE di 25000 euro. Io però leggo che in caso di demolizione ricostruzione con domanda presentata entro il 30 settembre 2021 la proroga al dicembre 2022 c’è, a prescindere dall’ISEE entro i 25000 euro. Ho interpretato male la norma?
    La ringrazio sempre per la sua disponibilità e competenza e le porgo cordiali saluti.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      18 Novembre 2021 19:42

      Ha interpretato correttamente, ci sono due possibilità: o ISEE infeirore a 25.000 o Cilas presentata entro il 30 settembre.

  • Domenico Grandoni
    17 Novembre 2021 23:54

    Buonasera, ho letto molti dei commenti precedenti e trovato risposte utili.
    Possiedo una villa bifamiliare costituita da un appartamento al piano terra ed uno al primo piano (entrambi di mia proprietà), ognuno dei quali accatastato con un sub diverso, con il proprio accesso autonomo da una corte comune e funzionalmente indipendente (luce, acqua ed impianto termico in una zona non metanizzata). Unico “problema”, una porta interna consente di accedere dall’appartamento posto al piano terra alle scale interne di proprietà esclusiva del primo piano.
    Prima domanda: in questa situazione si possono considerare due unità immobiliari funzionalmente indipendenti in una bifamiliare? C’è bisongo di costituire un condominio minimo?
    Seconda domanda: posto che come trainante voglio lavorare sulla sostituzione dell’impianto termico nei due appartamenti, il nuovo impianto termico potrà essere centralizzato?
    Terza domanda: la pratica del 110% può essere una sola per le due unità immobiliari? che scadenze ho per usufruire del 110% senza limiti di ISEE?
    Grazie mille!

    Rispondi
  • Buonasera Architetto Granata,
    innanzitutto un ringraziamento per il servizio che presta, e anche per le informazioni che rende disponibili a tutti grazie a questo sito.
    Poi, nell’incertezza e nell’accavallarsi di interpelli, circolari e risoluzioni, le volevo chiedere se a parer suo, casa mia di inizio ‘900 (della quale siamo comproprietari al 50% io e mia sorella) composta di due subalterni (cat. A3) non autonomamente indipendenti (in quanto contatori luce, gas, acqua sono unici), può rientrare tra gli edifici che possono beneficiare del bonus 110%. Purtroppo l’immobile si trova in Piemonte , mentre ho visto che lei svolge l’attività in Campania, altrimenti sarebbe stato interessante ricevere il suo parere su tutte le operazioni di restauro e risanamento che l’edificio richiederebbe. La ringrazio e la saluto cordialmente.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      18 Novembre 2021 19:37

      Sì, è un fabbricato con due unità di unico proprietario (comproprietà), quindi può accedere.

  • Buonasera architetto,
    In un c6 riscaldato all’interno di un condominio orizzontale (c’è un A2 con cui condivide la corte) è necessario installare il contatore per corrente e acqua al fine di dimostrare l’indipendenza funzionale, o se sprovvisto di luce e acqua è comunque funzionalmente indipendente?
    Grazie

    Rispondi
  • Buonasera Arch. Granata.
    Abito in un edificio composto da sette appartamenti tutti con riscaldamento autonomo di cui io sono proprietario di tre unità.Il condominio vuole fare lavori di riqualificazione energetica del tetto facendolo ventilato ed installandoci dei pannelli fotovoltaici. L’immobile costruito ante 1940 è in zona sottoposta a vincolo paessagistico e mi dicono che per questa ragione si può usufruire del 110 anche senza fare il cappotto con la possibilità di sostituire anche tutti gli infissi del palazzo comprese le persiane.
    È vero? Ed io posso farlo su tutti e tre i miei appartamenti.
    Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      18 Novembre 2021 19:32

      E’ vero ma il superbonus 110% può averlo solo per due appartamenti. Per il terzo dovrà “accontentarsi” del 50%.

  • Buonasera,
    in una bifamigliare con 2 unità funzionalmente indipendenti (accesso indipendente, gas, acqua energia elettrica autonomi) con solo impianto di riscaldamento centralizzato è possibile come intervento trainante sostituire il riscaldamento centralizzato con 2 impianti di riscaldamento autonomi?
    In alternativa, dovendo gestire l’opportunità come “mini-condominio” con intervento trainante la sostituzione dell’impianto centralizzato con nuovo impianto centralizzato è possibile sostituire i caloriferi delle 2 unità?
    Grazie in anticipo

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      16 Novembre 2021 19:19

      Come trainante non possono essere due impianti autonomi. Deve essere centralizzato e si possono tranquillamente sostituire i caloriferi.

  • Ceccanti Luca
    16 Novembre 2021 15:19

    Gentile Architetto, avrei un quesito, due appartamenti ricavati da un unico terratetto, indipendenti sia come catasto sia dal punto di vista funzionale (ogni appartamento ha proprie utenze), con porta intercomunicante tra i due appartamenti regolarmente segnalata nel progetto edilizio, per agevolare il passaggio tra appartamento 1 (figlio) e appartamento 2 (genitori anziani), l’esistenza di tale porta pregiudica qualcosa per usufruire dell’ ecobonus 110 per il solo appartamento 1.
    ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
  • Claudio Martelli
    15 Novembre 2021 8:25

    Buongiorno Architetto nel mese di marzo 2022. Inizieranno i lavori del super bonus(sono otto mesi che attendo) il mio problema posso acquistare la pompa di calore scaldabagno a pompa accessori idraulici che acquisterei ora a buon prezzo novembre 21 .grazie

    Rispondi
  • Buonasera, ad oggi è ancora valido il superbonus 110 e sismabonus 110 per un C2 riscaldato che verrà trasformato con un cambio destinazione d’uso in residenziale. Se dovessi addirittura frazionarlo realizzando due unità abitative avrò diritto eventualmente a doppi massimali o uno solo?
    Grazie.

    Rispondi
  • Buongiorno architetto,
    Faccio riferimento alla mia richiesta del 8.10 in quanto il termotecnico sostiene che il seminterrato non abitabile non puo’ usufruire del superbonus 110 e che dovrei anche togliere i termosifoni perche’ la regione lombardia ne vieta il riscaldamento.
    Grazie del suo tempo.

    Rispondi
  • Gentile Architetto, condominio di tre unittà abitative e tre pertinenze ( due proprietari di cui uno con una u, ab, e due p.). Facendo lavori sismici ed eco su parti comuni chiedo gentilmente se i massimali per sostituzione pompa di calore e rifacimento impianto termico, nei singoli appartamenti, sono per entrambi 20k x tre e se sono spendibili tutti sulle unità abitative, cioè ciascun condomino può spendere fino a 60k tra caldaia ed impinto termico compreso radiante a pavimento. Grazie e buon lavoro!

    Rispondi
  • Buonasera architetto. Bifamiliare monopiano. Tetto in comune ma c’e chi dice che le due unità non hanno parti in comune. Gia presentata all’agenzia delle entrate apertura minicondominio e già assegnata partita IVA da parte dell’agenzia dopo aver depositato verbale di assemblea. Di fatto dunque il condominio esiste ed ha un nome. È possibile affrontare il superbonus come condominio per poter sfruttare il maggior tempo disponibile senza essere sanzionati? Grazie mille

    Rispondi
  • Gentile architetto,
    Le scrivo in merito all’interpello 765/2021 nel quale Ade chiarisce che il cambio di destinazione d’uso di una pertinenza (in questo caso nello stesso corpo di fabbrica dell’abitazione) non raddoppia il bonus.
    Vale la stessa cosa se la pertinenza è staccata?o se la pertinenza è staccata richiedendo contestuale cambio di destinazione d’uso si raddoppia il bonus?
    Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      12 Novembre 2021 19:19

      Io non penso che l’AdE abbia ribaltato la sua interpretazione, come stanno scrivendo tutti i giornali. Il caso in questione prevede il cambio d’uso di una “porzione” di pertinenza che, peraltro, sarà accorpata all’unità abitativa preesistente. Per questo non viene conteggiata ai fini dei massimali, perchè pertinenza era e pertinenza rimane.

  • buongiorno architetto. ho usufruito del 110% per la mia villa con impianto fotovoltaico e pompa di calore e mi stavo accingendo a fare una tettoia per le macchine sul mio piazzale con base in cemento stampato gia fatta in pecedenza per tutto il piazzale, quando la ditta che mi ha fatto i lavori mi ha avvertito che quello sarebbe un abuso edilizio e come tale, agenzia delle entrate potrebbe richiedermi indietro il totale dei lavori effettuati per il 110. ma e’ veramente cosi’ gia’ solo per una tettoia? ho chiesto al comune i costi per fare tutto in regola ed ora capisco perche’ si fanno gli abusi edilizi. per una pensilina per 2 macchine sulla mia proprieta’ il costo si aggira tra 10 e 15 mila euro oltre il materiale e sono costretto a mettere altri fotovoltaici altrimenti neanche me la fanno fare. mi puo’ gentilmente dare un consiglio sapendo che ingenuamente ho gia’ acquistato il materiale per fare la tettoia perche’ non pensavo proprio di fare un abuso?
    la ringrazio per il suo utile suggerimento.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      9 Novembre 2021 19:27

      Mi perdoni la franchezza: lei ha avuto dallo Stato la possibilità di fare un intevento importante, che le porterà molti benefici, a costo praticamente zero, e ora si lamenta pure? Pensi che molti non possono usufruire del superbonus per mancanza di requisiti! Faccia questo sacrificio economico e faccia i lavori in regola, che le tornerà sempre utile.

  • Gent.ma Dr.ssa, nel ringraziarLa per il servizio che ci offre, le pongo il seguente quesito: in caso di contestuale lavori con il 110 superbonus riguardante sia il cappotto che cambio caldaia con sistema ibrido, il cappotto diventa trainante e il cambio caldaia diventa trainato, oppure restano trainanti sia l’uno che l’altro?. Inoltre, come cambia( se cambia) il massimale detraibile del sistema ibrido nel caso che resti TRAINANTE o che diventa TRAINATO? Grazie infinite

    Rispondi
  • Buonasera Architetto,
    io e mio marito possediamo un immobile accostato al altra abitazione di diverso proprietario, con accesso indipendente e propri impianti, composto da casa e garage di mio marito e annesso rustico di mia proprietà.
    Vorremmo fare un intervento di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione disaccostando le nostre proprietà e spostandole su altro sedime.
    Se l’altro proprietario non è interessato ad eseguire interventi, possiamo accedere al supersismabonus per tutte e 3 le nostre proprietà? Ed al super ecobonus per la casa?
    Sarebbe considerato un intervento su condominio?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      9 Novembre 2021 19:17

      Si tratta cmq di un condominio. Bisogna capire se le vostre unità fanno parte di un unico fabbricato composto anche dall’unità dell’altro proprietario. In questo caso il vicino dovrà essere coinvolto.

  • Buonasera Architetto, mi unisco anch’io ai dubbiosi che quotidianamente la consultano cercando di chiarirsi le idee sul superbonus. Sono proprietario di una piccola palazzina con al piano terra un bar C1, al primo piano una abitazione A3 e nell’interrato sotto al bar un garage C6. Vorrei fare cambio d’uso del C1 in abitazione rinforzando le strutture della casa col sismabonus, ma non riesco a capire se il massimale sarà singolo, doppio o triplo (contando anche il garage). La ringrazio anch’io anticipatamente.

    Rispondi
  • Buongiorno architetto,
    sono proprietaria di una villetta indipendente (in piccolo condominio costituito da 5 unità abitative) in classe A1 (APE del 2019) e dovrei chiedere una valutazione energetica per capire se con installazione pannelli fotovoltaici e sostituzione della caldaia a condensazione con pompa di calore (il riscaldamento è già a pavimento) riesco a fare il saldo di due classi richiesto per il 110. L’acquisto è recente (2019) e si è perfezionato dopo la conclusione di una pratica di regolarizzazione della mansarda (SCIA alternativa ed AGIBILITA’).
    Purtroppo dopo la conclusione della pratica è stato da me tolto (per questioni di estetica e funzionalità) il cartongesso che era stato posizionato in mansarda creando delle intercapedini non accessibili lungo il perimetro, al fine di rispettare le altezze medie previste per ottenere l’abitabilità.
    Se dovessi usufruire del 110, che controlli di conformità deve fare il tecnico incaricato? Rischio a posteriori in caso di verifiche la perdita del beneficio fiscale (la restituzione del triplo della somma?) e/o altre conseguenze per questo piccolo “abuso”?
    Se l’unica cosa che mi potrebbe capitare è dover ripristinare il cartongesso nel caso fossi estratta, posso correre questo rischio; se invece le conseguenze potrebbero essere più pesanti temo mi convenga abbandonare l’idea del 110.
    In ogni caso, trattandosi di una abitazione indipendente inserita in un contesto condominiale il termine ultimo per la conclusione dei lavori è il 30 giugno 2022?
    Grazie molte
    Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      9 Novembre 2021 19:10

      Come ho detto più volte, la CILAS è “congegnata” in maniera tale che non dovrebbero perdersi le agevolazioni in presenza di difformità. Tuttavia consiglio sempre di ripristinare le condizioni legittimate, per una serie di motivi che non vorrei stare sempre a ripetere.

  • Buongiorno Architetto, non ho chiaro col superbonus le scadenze e dove si colloca il mio edificio composto da due unità abitative indipendenti e autonome, una sopra l altra, accatastate con sub1 e sub 2, ed entranbi cointestate con mio fratello, è corretto collocarle come plurifamiliari da 2 a 4 unita con scadenza dicembre 2022 se a giugno si è al 60% dei lavori? e con la nuova legge di bilancio 2022 avere un ordine temporale fino al 2025?oppure sono costretto visto i tempi stretti formare il condominio minimo per arrivare al 2025 Grazie mille per la disponibilità e buona giornata

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      9 Novembre 2021 19:05

      E’ una plurifamiliare di due unità e le scadenze previste in bozza sono le stesse previste per i condomini.

  • Buongiorno, ho iniziato dei lavori di ristrutturazione di due immobili, con lavori rientranti sia nel bonus 50% sia 110% per entrambi i bonus con sconto in fattura. I lavori sono iniziati a fine settembre 2021. Con il nuovo decreto (anche se ancora non è nulla di definito) sembra che si possa accedere al bonus 110 solo se si ha reddito isee inferiore a 25000 euro, reddito che io supero, ma è valido solo per chi vuole usufruire della proroga o a prescindere a che se io finissi i lavori entro giugno 2022 ckme era nel vecchio decreto? E per il discorso 50% avendo un contratto con cessione del credito (sconto in fattura) l’impresa potrà continuare a ricevere il bonus fino a termine lavori o da gennaio la cessione è terminata e decade il contratto di sconto in fattura?
    Grazie mille e scusi la lunghezza del testo

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      9 Novembre 2021 17:52

      Se verrà confermata la bozza, il requisito dell’ISEE è richiesto solo per le unifamiliari che intendono continuare i lavori dopo il 30.06.22.
      La cessione del credito per i bonus diversi dal superbonus scadrà il 31.12.21.

  • Architetto buonasera. Ho due u.i.u. catastate entrambe in F/2 con unico proprietario in una e due proprietari nell’altra (di cui uno è il medesimo della precedente – Es.: Part. A prop. X – Part. B prop. X e Y). Le u.i.u. hanno struttura portante in muratura con muro in comune e accessi indipendenti. Procedendo ad una fusione di fatto preventiva, posso successivamente accedere al sismabonus/ecobonus 110% intendendolo come unico fabbricato con due u.i.u. e quindi spostare la scadenza al 31/12/2022 con esecuzione del 60% dei lavori al 31/06/2022? Grazie mille

    Rispondi
  • Buongiorno,
    sottopongo la seguente situazione:
    Complesso residenziale al quale si accede da un unico ingresso dal lato strada che introduce al cortile comune; all’interno del complesso ci sono villette singole accatastate come A7, ognuna con proprio cancello di ingresso che dà sul cortile comune; il complesso fin dalla sua costruzione è costituito in condominio con amministratore.
    Domanda:
    Per il bonus 110% si può fare una unica pratica condominiale visto che esiste il condominio, oppure ogni unità deve fare una sua pratica perché in effetti sono villette unifamiliari anche se costituite in condominio?
    Grazie per la risposta.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      4 Novembre 2021 19:33

      Un’unica pratica avrebbe senso solo se le villette sono a schiera. Se infatti sono villette isolate, come si farebbe a produrre l’APE ante e post?