Per le SCIA presentate prima della entrata in vigore del nuovo modello B, l’assenza della congruità delle spese non è ostacolo al Superbonus.
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Per le SCIA presentate prima della entrata in vigore del nuovo modello B, l’assenza della congruità delle spese non è ostacolo al Superbonus.
Il Decreto Requisiti del 6 agosto 2020, oltre a delineare i requisiti tecnici che gli interventi devono rispettare per poter usufruire del superbonus, ha fornito anche chiarimenti in merito alle spese agevolabili.
In particolare, è stato introdotto il requisito di congruità delle spese in relazione agli interventi agevolabili.
Ma cosa vuol dire che una spesa deve essere congrua? Per spiegartelo, ti faccio un esempio.
Supponiamo che come intervento trainante intendi realizzare il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della tua casa. Il superbonus per tale intervento si può applicare su un importo massimo di 30.000 euro però, in base ai parametri dettati dal Decreto Requisiti, l’impianto ti dovrebbe costare al massimo 18.000 euro. Quindi se spenderai di più, potrai portare in detrazione soltanto 18.000 euro e il resto delle spese dovrai pagarle di tasca tua.
Perché è stato introdotto questo requisito? Semplice: per evitare che, ingolositi dal cospicuo incentivo fiscale, gli addetti ai lavori tendessero a gonfiare a dismisura le fatture, visto che potenzialmente possono essere interamente rimborsate.
Appare evidente quindi che il rispetto di tale requisito riduce drasticamente il plafond di spesa detraibile, rispetto a quello indicato dal Decreto Rilancio con i massimali di spesa.
È importante prendere in considerazione questo aspetto perché, in fase di valutazione di fattibilità dell’intervento, non dovrai tener conto tanto della spesa massima detraibile o del tetto massimo di spesa, quanto della spesa congrua che effettivamente potrai portare in detrazione.
Non tutti gli interventi oggetto di bonus fiscali devono rispettare il requisito di congruità delle spese.
L’art. 3 del Decreto Requisiti esclude infatti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, cioè quelli oggetto della detrazione 50%.
Restano invece compresi gli interventi di ecobonus, sismabonus e bonus facciate.
In una recente risposta l’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che l’asseverazione di congruità può in alcuni casi non essere allegata alla SCIA.
Per gli interventi di sismabonus, infatti, è richiesta la presentazione di una asseverazione del progettista da allegare alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Il nuovo modello B da utilizzare per redigere questa asseverazione, entrato in vigore con il decreto 329/2020, prevede anche l’attestazione della congruità delle spese.
Il Fisco ha però specificato che per le SCIA presentate prima della sua entrata in vigore non è un problema la mancanza di questo dato, visto che il vecchio modello B non lo prevedeva.
Per determinare se le spese a preventivo per l’intervento sono congrue, si possono usare due strumenti:
• i prezzari ufficiali delle Regioni o delle Province autonome
• in mancanza di questi, le guide sui Prezzi informativi dell’edilizia edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.
Nel caso in cui nei prezziari non sia presente una voce che descrive il lavoro da computare, il tecnico dovrà redigere un’analisi dei prezzi da allegare al computo metrico.
L’analisi dei prezzi è un procedimento analitico che tiene conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo di una lavorazione.
In un’analisi prezzi si calcola il costo della lavorazione considerando l’incidenza della manodopera, qualificata e specializzata, il costo dei materiali e quello di eventuali noli e trasporti.
Per gli interventi di efficientamento energetico, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, la congruità delle spese si può verificare sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento elencati nell’allegato I al Decreto Requisiti.
Così, ad esempio, se devi solo sostituire gli infissi, a seconda della zona climatica in cui ti trovi, la spesa per l’intervento può essere compresa tra 550 euro e 750 euro al metro quadro, esclusi IVA, prestazioni professionali e opere complementari per la loro installazione e messa in opera.
Se il costo dell’intervento sarà superiore, anche se compreso nel tetto di 60.000 euro previsto per questo intervento, non potrai portare in detrazione la parte eccedente.
Anche gli onorari dei professionisti coinvolti dovranno essere ovviamente congrui.
In questo caso il riferimento normativo per il calcolo delle parcelle è il cosiddetto Decreto Parametri, ovvero il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
Premetto che, a seguito della Legge Bersani del 2007, le tariffe professionali sono state abolite e gli onorari completamente liberalizzati per cui, per redigere una parcella, non è più obbligatorio attenersi a una determinata tariffa.
Tuttavia, nell’ambito dei lavori pubblici, si prende a riferimento proprio il Decreto Parametri per calcolare l’importo degli onorari, sul quale i professionisti possono poi applicare una percentuale di sconto.
Il Decreto Requisiti ha indicato come riferimento questa norma, per determinare la congruità delle parcelle.
Quindi, il tuo tecnico potrà applicare all’onorario derivante dalla tariffa del Decreto Parametri il suo sconto. Per la congruità, sarà importante solo che il totale non sia superiore a tale importo.
È il tecnico stesso che attesta la congruità delle spese allegando il computo metrico redatto secondo le indicazioni del Decreto Requisiti alle asseverazioni richieste per usufruire del superbonus 110%.
L’asseverazione dovrà essere resa dal tecnico abilitato:
• al termine dei lavori, se decidi di usufruire della detrazione in prima persona, senza cederla a terzi
• in corrispondenza di ogni stato di avanzamento lavori (SAL) se invece opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura
• per gli interventi di cui al sismabonus, contestualmente alla presentazione della SCIA o del Permesso di Costruire.
In caso di falsa dichiarazione il tecnico è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 15 mila euro.
(Prima pubblicazione 18 novembre 2020)
Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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