Superbonus Fotovoltaico: si può avere anche per nuove costruzioni?

La risposta 488/2021 sul Superbonus Fotovoltaico introduce interessanti scenari per le nuove costruzioni ma genera anche qualche perplessità.

Superbonus Fotovoltaico e nuove costruzioni

Sono numerosi gli utenti che mi hanno chiesto, alla luce della pubblicazione della risposta n. 488 del 20 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, conferma di poter usufruire del superbonus 110% per l’installazione di un impianto fotovoltaico nell’ambito della realizzazione di una nuova costruzione.

Ammetto di aver sempre dichiarato il contrario, come in questo video, per due motivi:
• tutti (o quasi) i bonus fiscali sono dedicati a interventi su edifici esistenti ed escludono le nuove costruzioni
• l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, è da anni un obbligo di legge per le nuove costruzioni e in genere i bonus tendono a premiare e incentivare gli interventi non obbligatori ma facoltativi.

Eppure sin dalla sua comparsa con il Decreto Legge 34 del 2020 il superbonus 110% ha suscitato in me alcune perplessità in merito proprio al fotovoltaico.
Facciamo allora qualche passo indietro e vediamo come è andata.

Superbonus 110% e fotovoltaico

L’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo rientra tra i cosiddetti lavori trainati che possono usufruire del superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio.

Il comma 5 dell’art. 119 del Decreto afferma che il limite di spesa per tale intervento è ridotto da euro 2.400 a euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale, in caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Gli interventi di cui alla lettera e) del citato articolo sono quelli definiti di nuova costruzione.

Pertanto, sin dalla sua prima lettura, questo passaggio ha suscitato in me una certa confusione, in virtù di quanto affermato nel paragrafo precedente.

Confrontandomi con vari colleghi sull’argomento, la risposta più frequente è stata che si trattasse di un errore o di un refuso della norma, proprio perché in contrasto con il principio di base dell’agevolazione, che vuole premiati gli interventi di riqualificazione energetica dell’esistente.
A ogni modo, di base, ho riscontrato da parte dei tecnici una certa sottovalutazione di questo tema, concentrandosi tutti sulle altre mille sfaccettature del superbonus.

Finchè proprio pochi mesi fa arriva la risposta n. 488 a riportare alla ribalta l’argomento dai più trascurato.

Nella risposta relativa alla costruzione su terreno di una villetta indipendente, si legge che qualora l’istallazione dell’impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, prima dell’accatastamento dell’edificio e le date delle spese sostenute per l’intervento trainato, siano ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, l’Istante potrà accedere al Superbonus solo per le spese relative all’istallazione dell’impianto fotovoltaico.
Resta quindi assodato che, a determinate condizioni, può essere premiato con il superbonus 110% anche un intervento su nuova costruzione.
Andiamo allora ad analizzare quali sono le condizioni richieste.

Risposta 488 e Superbonus Fotovoltaico

Sempre il comma 5 dell’art. 119 del Decreto Rilancio afferma che il superbonus 110% spetta per l’installazione di impianti fotovoltaici purché l’intervento sia eseguito congiuntamente a uno dei cosiddetti interventi trainanti, ovvero:
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti
• adozione di misure antisismiche.

Di sostituzione di impianto di riscaldamento non si può ovviamente parlare in caso di nuova costruzione, quando tutto viene realizzato ex novo, per cui questo intervento trainante va escluso.

L’adozione di misure antisismiche, a rigore, sarebbe una soluzione che si può (anzi si deve) applicare anche alle nuove costruzioni, quindi in teoria il lavoro trainante potrebbe essere anche un intervento di sismabonus. Tuttavia, il tecnico progettista dovrebbe asseverare una riduzione del rischio sismico che non può esserci, perché non essendoci un altro edificio in precedenza non esiste un metro di paragone per attestare il miglioramento.

Di conseguenza, parrebbe che l’unico intervento trainante ammissibile sia l’isolamento termico. Del resto, la stessa risposta 488 fa riferimento proprio a un cappotto termico realizzato sulla villetta in costruzione.

Ho usato il condizionale perché purtroppo c’è un ma, ed è la conclusione della stessa risposta 488: Per quanto sopra devono essere sempre redatti gli A.P.E. convenzionali sia nella situazione ante intervento, ovvero considerando l’edifico alle condizioni sopra indicate, sia in quella post intervento.

Questa affermazione fa completamente a pugni con l’accettazione del Superbonus Fotovoltaico per le nuove costruzioni. Come può essere prodotto l’APE convenzionale ante, se l’edificio non esisteva?

Conclusioni

La risposta 488 ha del tutto sdoganato la possibilità di usufruire del superbonus 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici su nuove costruzioni.

Tuttavia, alla luce dei dubbi che ti ho descritto, in qualità di tecnico non me la sentirei mai di asseverare un intervento di questo tipo per farti usufruire del bonus e non so quanti altri tecnici sarebbero disposti a farlo.

Urge un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, di ENEA o da chi per loro. Insomma, manca ancora un riferimento normativo chiaro.

Certamente, qualunque novità ci sarà sull’argomento, ti terrò costantemente informato. Pertanto, continua a seguire il Blog, segui anche le mie pagine Facebook e Twitter e iscriviti al mio canale YouTube.

Se invece sei un tecnico e hai un’interpretazione diversa della norma, raccontaci pure la tua esperienza, sarò lieta di avere uno scambio di opinioni sull’argomento.

Foto di KM L da Pexels




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23 Commenti. Nuovo commento

  • Buona sera Architetto,
    per usufruire dello sgravio fiscale per l’acquisto dei pannelli fotovoltaici, gli stessi debbono essere installati entro la fine del 2023? Pagando l’acconto nel 2023, posso comunque scaricare anche il saldo se pagato nel 2024?
    Grazie

    Rispondi
  • Maria Antonietta
    21 Luglio 2023 17:41

    Vorrei cortesemente se si può usufruire del bonus 11o con una caldaia a gas a condensazione e un pannello fotovoltaico da 1.5 kw con accumulo

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      22 Luglio 2023 16:49

      A parte il fatto che il bonus 110 non c’è più, non è una domanda a cui si può rispondere online. Deve far eseguire uno studio di fattibilità da un tecnico.

  • Buonasera Architetto.
    In merito al Superbonus 110%, volevo porre la sua attenzione su un articolo uscito su lavoripubblici.it dove si parla di una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E/2022 che, a quanto pare consente di fare un riepilogo su tutto ciò che occorre sapere in merito. Cito quello che e’ scritto sull’articolo preso dal sito lavoripubblici.it ….’in premessa il Fisco ricorda che nel caso del fotovoltaico il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute nell’ambito di interventi di “nuova costruzione” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che restano invece, ordinariamente, esclusi dalle altre agevolazioni fiscali’.
    Sapendo che lei ha trattato l’argomento, mi chiedevo se ha avuto acceso a questa circolare del 2022 e se ha riscontrato qualche chiarimento che faccia luce sulla questione.
    Grazie, Carlo

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      8 Novembre 2022 12:32

      Purtroppo la circolare non aggiunge nulla a quanto già sapevamo.

  • Buongiorno, leggo di un parere favorevole da parte dell’agenzia delle entrate. È possibile capire i requisiti per chi non é tecnico? In particolare é sufficiente realizzare il cappotto entro il 2022 e ottenere i bonus anche se l’agibilità viene concessa nel 2023.
    Il rifermento alla risposta dell’agenzia é:
    Risposta n. 488/2021

    OGGETTO: Superbonus – impianti fotovoltaici su edifici di nuova costruzione -Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      8 Giugno 2022 19:05

      Guardi che l’articolo parla proprio di questa risposta….

  • Buongiorno. Per quanto riguarda invece il bonus 50% su nuova costruzione? É possibile mettere il minimo 0er legge e chiusa la pratica amoliare impianto e mettere batteria accumulo accedendo al bonus 50% o c’è un tempo minimo tra accatastamento e richiesta? Grazie

    Rispondi
  • Anna Maria Verdesi
    17 Marzo 2022 19:22

    Vorrei gentilmente sapere se a tutt’oggi ci sono stati chiarimenti sul 110% inerente fotovoltaico su nuove costruzioni (villetta unifamiliare). Grazie!

    Rispondi
  • buonasera architetto, io mi trovo in una situazione intermedia, le spiego…sto partendo con la costruzione di una nuova villetta in un terreno di mia proprietà! ho demolito dei ruderi di stalle e magazzini a cui ho attuato il cambio di destinazione d’uso ma il comune mi ha inquadrato il progetto come ristrutturazione urbanistica, quindi nuova costruzione per via di uno spostamento di una 50ina di metri dal sedime originale ed altri motivi! le chiedo, secondo lei potrei beneficiale del bonus fotovoltaico, bonus box auto e qualche altro bonus avendo depositato in comune anche il modello b con lo stato di partenza degli edifici demoliti ? grazie anticipatamente

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      4 Febbraio 2022 19:09

      Il bonus 50% per il box auto può averlo sicuramente. Per tutto il resto purtroppo rileva la qualificazione dell’intervento: se non è ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 dpr 380/01, l’intervento non è agevolato.

  • Salve, ci sono aggiornamenti sul tema?
    La ringrazio anticipatamente,
    Michele

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      20 Gennaio 2022 19:27

      Non mi chiedete più se ci sono aggiornamenti. Se ci saranno, lo scriverò nell’articolo. Promesso. 🙂

  • Buongiorno, la ringrazio per questo interessante articolo. Purtroppo io mi trovo in questa esatta casistica e rispetto tutti i requisiti citati dal decreto e dall’interpello per poter usufruire del 110% sul fotovoltaico su nuova costruzione. Ho già fatto tre interpelli all’ENEA ma non ci sono risposte: nessuno sa dirmi come poter inserire (tramite tecnico abilitato) questo tipo di pratica sul portale dell’ENEA. Lei ha per caso novità o trovato applicazioni pratiche?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      5 Gennaio 2022 19:21

      Purtroppo no, altrimenti avrei aggiornato la pubblicazione.

  • Salve Arch., la ringrazio per il post, unico sul web che tratta con più dettaglio l’argomento. Avrei comunque una domanda, nella risposta si fa riferimento al decreto (380/2001) che viene nomininato in relazione al Art 3 comma 1, lettere d), e) ed f). La lettera e) si riferisce alle nuove costruzioni, ma non riesco a capire in quale sottocomma della lettera e) ricade una nuova costruzione come per esempio una nuova villetta costruita da zero su un terreno. Grazie mille.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      19 Novembre 2021 19:11

      Lettera e.1) “la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati”, ecc..

  • Concordo le sue perplessità, in quanto in base ai decreti vigenti, le nuove costruzioni devono già rispettare determinati requisiti dalla fase progettuale, tra cui l’impianto fotovoltaico di almeno 1,5 kw dall’anno 2018.. grazie mille ade, rinuncio all’offerta e vado avanti.

    Rispondi
  • Buona sera architetto, in pratica sulla nuova costruzione il fotovoltaico usufruisce del super bonus al 110% a seguito della risposta dell’Ade?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      16 Novembre 2021 19:50

      Così pare. Ma se legge bene l’articolo, io avrei un po’ di perplessità.

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