In questi giorni si parla molto della possibilità di usufruire di bonus barriere architettoniche 75% per diverse tipologie di lavori in casa.
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In questi giorni si parla molto della possibilità di usufruire di bonus barriere architettoniche 75% per diverse tipologie di lavori in casa.
Foto di Marcus Aurelius da Pexels
Il bonus barriere architettoniche è una agevolazione fiscale introdotta con la Legge di Bilancio per il 2022, la cui scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2025.
L’entrata in vigore è avvenuta con l’aggiunta al Decreto Rilancio dell’art. 119-ter recante Detrazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’emendamento che ha portato all’approvazione della misura fu presentato in Senato da Fiaba onlus, associazione che ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di abbattere le barriere architettoniche e culturali, e Recert, associazione revisori condominiali certificati.
In maniera simbolica è stato presentato proprio nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, anche se quello della rimozione di ogni tipo di barriera dovrebbe essere un obiettivo da perseguire tutti i giorni.
Scopriamo allora tutti i dettagli di questo bonus.
Incentivi fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche esistono per la verità già da un po’ di tempo. Mi riferisco a:
• la detrazione 50% nell’ambito del bonus ristrutturazione
• il superbonus, di cui rappresenta uno degli interventi trainati.
Il bonus presenta un’aliquota intermedia del 75% proponendosi come alternativa allettante per chi ha la necessità di realizzare questo tipo di intervento ma non ha in programma o non ha la possibilità di mettere in cantiere lavori di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico premiabili col superbonus.
L’agevolazione può essere fruita in due modi:
• come detrazione IRPEF, ripartita in 5 quote annuali di pari importo
• optando in alternativa per sconto in fattura o cessione del credito.
La conversione in legge del Decreto 11/2023 ha infatti escluso questo bonus dallo stop a queste opzioni previsto per le altre agevolazioni.
Il bonus barriere architettoniche ha propri tetti di spesa, distinti in base alla tipologia di edificio su cui sono effettuati gli interventi.
Infatti la detrazione del 75% può essere applicata su un ammontare della spesa non superiore a:
• 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
• 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
• 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Tali limiti di spesa possono quindi essere moltiplicati per il numero di unità che compongono l’edificio, escluse le pertinenze.
La norma non cita esplicitamente le singole unità immobiliari per cui inizialmente si è pensato che il bonus potesse essere fruito negli edifici plurifamiliari unicamente per gli interventi sulle parti comuni.
L’Agenzia delle entrate ha invece chiarito che è fruibile anche per i lavori sulle parti private.
I lavori per i quali puoi usufruire del bonus barriere architettoniche sono quelli finalizzati a rimuovere gli ostacoli alla fruizione degli edifici esistenti da parte dei soggetti con disabilità motoria e sensoriale. Tali lavori devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Tra i lavori agevolati quindi possono esserci:
• la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti)
• il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori)
• il rifacimento di scale e ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
La detrazione può essere però applicata anche agli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Insomma, parliamo di building automation applicata al miglioramento della fruizione dell’immobile da parte di soggetti con ridotta capacità motoria o sensoriale.
Con la risposta 461/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono agevolati anche i lavori connessi agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche. Ad esempio, in caso di ampliamento delle porte del bagno e sostituzione dei sanitari con altri idonei, sono compresi anche la sistemazione della pavimentazione e l’adeguamento degli impianti elettrico e idrico.
In questi giorni si parla molto della possibilità di utilizzare il bonus barriere architettoniche per fare generici lavori in casa, come la sostituzione degli infissi, visto che si tratta di un bonus più elevato e per il quale è ancora possibile optare per sconto o cessione.
Per farlo devi far attenzione in particolare a due cose:
• gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. 263/1998
• il contratto di appalto deve fare riferimento esplicitamente a queste norme.
Il decreto stabilisce che porte e finestre debbano essere facilmente utilizzabili.
Per i serramenti esterni dunque:
• i meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili
• le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione
• l’altezza delle maniglie deve essere compresa tra cm 100 e 130 (consigliata 115 cm)
• lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni
• le ante devono essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.
La porta di accesso di ogni unità immobiliare deve avere una luce netta di almeno 80 cm, mentre per quelle interne deve essere di almeno 75 cm. L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
Tutti i lavori necessari per raggiungere questi requisiti (ampliamento porte, sostituzione serramenti, ecc.) possono quindi rientrare nel bonus, comprese le opere accessorie e di completamento.
Tra le spese detraibili, ci sono quelle relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
E ancora quelle sostenute per:
• il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità
• quelle relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali
• la percentuale relativa all’onorario dell’amministratore.
In una risposta a FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus non spetta agli interventi di nuova costruzione. Fin qui, nulla di nuovo, visto che generalmente i bonus sono riservati all’edilizia esistente.
Ciò che stupisce invece è che sono esclusi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche se effettuati con la stessa volumetria dell’edificio preesistente e inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 del dPR 380/01.
Un po’ come avveniva per il bonus facciate, insomma.
Per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche è prevista l’applicazione dell’IVA agevolata al 4%, sia per i lavori sia per la fornitura di beni.
L’IVA agevolata è prevista per qualsiasi tipologia di committente e non è quindi necessario che si tratti di un soggetto disabile.
L’agevolazione non è destinata soltanto all’edilizia residenziale, ma a tutti i tipi di immobili, tra cui:
• sedi di società sportive
• strutture ricettive
• sale culturali
• cinema
• teatri privati.
L’Agenzia lo ha ribadito con la risposta 465/2022.
La Legge di Bilancio per il 2023 ribadisce, in uno specifico comma aggiunto all’articolo, che in condominio, per deliberare gli interventi è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Non esistono particolari requisiti soggettivi da rispettare.
Per l’agevolazione relativa al superbonus, ad esempio, era stata introdotta in un primo tempo una soglia di età di 65 anni, poi eliminata.
In questo caso non sono presenti indicazioni in tal senso, per cui possono usufruire dell’agevolazione tutti coloro che possono vantare un diritto reale sull’immobile e sostengono le spese e non è necessario che si tratti di soggetti con disabilità.
(Prima pubblicazione 3 gennaio 2022)
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34 Commenti. Nuovo commento
buonasera, chiedevo una info: vorrei sostituire gli infissi di una singola unita immobiliare usufruendo del bonus 75%; in particolare, c’è 1 porta finestra che da su un balcone esclusivo al piano terra rialzato (accesso anche con scale esterne ) molto stretta (58,5 cm) e non posso fare opere murarie, è possibile usufruire del bonus solo per quegli infissi oggetto di intervento secondo le indicazioni del 236 (ne sono 5)?o devo, al fine dell’ eliminazione delle barriere architettoniche, sostituire tutti gli infissi dell’ appartamento? grazie delle info . saluti
Purtroppo mancano indicazioni ufficiali su questi aspetti. In base all’interpretazione della norma da parte di noi tecnici dovrebbe essere possibile. Non posso però darle la certezza.
buongiorno arch., una info: la detrazione abbattimento barriere architettoniche relativa agli infissi esterni potrebbe essere applicata per sostituzione dei soli serramenti esterni (persiane, no infissi) se queste non soddisfano il dm 236 (p.e. altezza maniglia maggiore di 1,5 m, forza necessaria per apertura maggiore di 8 kg)?oppure le persiane ad oggi non rientrano nel bonus 75%? grazie sempre gentilissima…saluti g
Per una consulenza personalizzata, richiedere qui il servizio a pagamento: https://www.guidaxcasa.it/richiedi-consulenza-le-detrazioni/richiedi-consulenza-per-le-detrazioni/
Buongiorno,
abito in un condominio di 12 famiglie, nel cortile che porta alle abitazioni c’è la ghiaia, vorrei sapere se potremmo usare il bonus 75% barriere architettoniche per mettere gli autobloccanti ossia per accedere con una carrozzina. Grazie
A mio avviso, sì.
Buona sera. Sono proprietaria di una villetta a schiera su tre livelli fuori terra e ho in animo di fare una ristrutturazione dei bagni esistenti completa anche di impianti idrici con l’eliminazione dei relativi piatti doccia (non a pavimento) e vasche. In considerazione del fatto che la villetta è dotata di scale interne, sul quale non ho intenzione di intervenire, posso usufruire del bonus abbattimento barriere architettoniche 75% solo per la ristrutturazione dei bagni. In pratica l’eliminazione della barriere architettoniche è parziale e riferita solo e unicamente al rifacimento dei bagni. Grazie
Ho già risposto più volte a domande di questo tipo: a mio avviso non ha senso. A che serve adeguare i bagni per l’accesso a disabili, se poi quei disabili per andarci devono essere portati in braccio per le scale??? Secondo me l’agevolazione si può avere solo per il bagno del piano terra.
Non escludo però di essere smentita dall’AdE, per cui chieda direttamente a loro.
È possibile usufruire dell’agevolazione x abbattimento barriere architettoniche se il condominio non ha ascensore?
Se intende per la singola unità immobiliare, no.
Buonasera, dobbiamo effettuare dei lavori di ristrutturazione del terrazzo sostituenzo un pavimento molto scivoloso con uno adatto all’esterno (R11). L’appartamento (1°casa) è di proprietà di mio suocero disabile al 100% (in carrozzina) ma non è residente in questa casa. Visto che effettuerà lui i lavori puo’ portare in detrazione al 75% e usufruire dell’Iva agevolata al 4% anche se non è residente nell’appartamento? Se la risposta è affermativa potrebbe cortesemente indicarmi la normativa di riferimento. Grazie mille
Partiamo dal presupposto che per usufruire di questo bonus non è necessario essere disabili. Suo suocero, quindi, può usufruirne purchè sostenga le spese ma semplicmente perchè ne è proprietario.
Ciò premesso, la normativa di riferimento è la legge di Bilancio che l’ha istituito e il DM 236/89. Quest’ultimo decreto prevede che i pavimenti siano “nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli”. Pertanto, a mio avviso, potete usufruirne solo se questo terrazzo è nelle parti comuni e non utilizzabile solo da un appartamento privato.
Salve, nella mia proprietà sarei interessata a sostituire gli attuali scuri esterni (molto pesanti e di difficile movimentazione) con nuovi scuri che prevedano l’automazione per l’apertura/chiusura elettrica, quindi comandata da pulsante.
Ritiene che questo intervento rientri nel bonus barriere architettoniche?
Potrebbe valere anche per la motorizzazione di tende da sole (ora manuali), rendendole comandabili da telecomando/app?
In questo caso non sarebbero sostituite le tende, ma sono aggiunta la motorizzazione.
Leggo poi nelle sue risposte che portando in detrazione non dovrebbero essere richiesti altri documenti se non bonifici e fatture.
Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ci sono anche quelli per l’automazione di alcune funzioni, quindi a mio avviso quelli descritti sono agevolati.
Sempre limitatatmente agli interventi descritti, se vuole usufruirne in detrazione, non ci sono altri documenti richiesti se non l’autocertificazione di cui parlo qua: https://www.guidaxcasa.it/come-scrivere-una-autocertificazione-per-detrazioni-fiscali/
Buonasera Architetto e complimenti per questo sito.
Immaginando di portare in detrazione il bonus (quindi non cessione del credito o sconto in fattura), ritiene che l’asseverazione e il visto di conformità sarebbero comunque necessari?
Se sì, quale tipo di professionista potrebbe fornirli?
Asseverazione e visto sono richiesti UNICAMENTE per sconto e cessione.
L’asseverazione la redige un professionista tecnico (architetto, ingegnere o geometra), mentre il visto lo fornisocno i professionisti indicati qua: https://www.guidaxcasa.it/visto-di-conformita/
Salve architetto Granata,
Vorrei una sua interpretazione riguardo a lavori di manutenzione straordinaria che riguardano la redistribuzione delle stanze con una nuova planimetria interna di un appartamento. Premesso che in origine la luce delle porte interne era di 80 cm ma nella nuova planimetria le porte non sono più nella vecchia posizione ma in un’altra, montando nuove porte con luce uguale o maggiore di 80cm, queste possono rientrare nella detrazione del bonus oppure non essendoci in origine barriere delle porte interne, le nuove porte possono essere solo detratte al 50% col bonus ristrutturazione?
Grazie
La seconda che ha detto.
Buongiorno arch.Carmen Granata,posso chiederle se rientro nell’ottenimento del bonus per abbattimento delle barriere architettoniche, installando un ascensore nel terreno di mia proprietà che confina le scale comunali che portano al condominio dove abito?
Il bonus è finalizzato all’eliminazione di barriere architettoniche negli “edifici esistenti”. Nel suo caso si tratta di un intervento a scala urbana, quindi a mio avviso no.
Salve sono proprietaria di una villetta in attesa di condono. Ho con me due disabili. Posso usufruire del bonus 75% per eliminare barriere architettoniche?
Purtroppo no. Deve prima perfezionare la pratica di condono, rendendo regolare l’immobile, e poi potrà usufruirne.
Sono inquilina anziana proprietaria di un appartamento in un condominio. Come singolo inquilino, ho diritto al bonus barriere architettoniche per lavori nel mio appartamento?
Non ho capito se è proprietaria o inquilina… Cmq in entrambi i casi, può usufruire del bonus se sostiene le spese.
Salve x avere i 75% che documenti della casa ci vogliono, e l’altro 25% lo prende il.propritario o il comune,
L’altro 25% non lo prende nessuno… Lei spende 100 e ne recupera 75, punto.
I documenti che servono sono: eventuale titolo autorizzativo, fatture e bonifici.
Buonasera, posso usufruire del bonus barriere architettoniche al 75% per l’installazione di un ascensore tra due immobili un garage accatastato C2 e un immobile in fase di completamento F3?
Grazie.
A mio avviso solo se lo fa contestualmente al completamento dell’F3 (oppure fa prima il completamento e poi installa l’ascensore).
Buonasera, ho in corso una ristrutturazione di una villa indipendente e vorrei rifare le scale di accesso alla villa sostituendole con una soluzione ibrida che abbia scale e scivolo integrati, in grado di offrire una vista piacevole, senza quel percepito di intervento per disabile. Non ho al momento intenzione di fare ulteriori interventi specifici all’interno della casa, proseguendo con la ristrutturazione ipotizzata. In queste condizioni posso accedere alla detrazione del 75% (e nello specifico al 110% essendoci altri lavori trainanti) per i soli costi di questa scala/scivolo integrata o devo necessariamente provvedere ad adeguare anche l’interno della villa? Grazie mille
Bisogna distinguere bonus 75% da superbonus 110% perchè in quest’ultimo caso si ha un massimale comune con il sismabonus.
Ciò premesso, per chiedere uno dei due bonus non è obbligato a fare anche l’adeguamento interno.
per cortesia vuole indicarmi dove è scritto eliminare o abbattere almento dell’80% la barriera architettonica, poichè ho una discussione con la società per il rifacimento totale dell’ascensore che per me va nell’aliquota del 75 % G.U. 119Ter mentre la società asserisce che va al 50%:_ Non trova dove è scritto opere all’80%- Grazie di cuore
E’ un errore mio perchè si tratta di un emendamento non più approvato. Cmq non capisco cosa c’entri questo con la questione di applicare il 50% o il 75%…
Abito in un condominio con 6 appartamenti e lo scorso luglio, dopo varie assemblee condominiali, abbiamo sottoscritto con un ditta un contratto per la realizzazione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il contratto prevedeva lo sconto in fattura del 50%. Con la nuova legge di bilancio l’agevolazione è stata portata al 75%. Visto che ad oggi (18/01/2022) i lavori non sono ancora iniziati, possiamo rivedere il contratto usufruendo del nuovo bonus?
Se avete sottoscritto un contratto siete tenuti a rispettarlo così com’è.