Il Decreto Legge 212/2023 ha introdotto pesanti limitazioni per il bonus barriere architettoniche 75%: vediamo allora cosa cambierà nel 2024.
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Il Decreto Legge 212/2023 ha introdotto pesanti limitazioni per il bonus barriere architettoniche 75%: vediamo allora cosa cambierà nel 2024.
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Il bonus barriere architettoniche è una agevolazione fiscale introdotta con la Legge di Bilancio per il 2022, la cui scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2025.
L’entrata in vigore è avvenuta con l’aggiunta al Decreto Rilancio dell’art. 119-ter recante Detrazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’emendamento che portò all’approvazione della misura fu presentato in Senato da Fiaba onlus, associazione che ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di abbattere le barriere architettoniche e culturali, e Recert, associazione revisori condominiali certificati.
In maniera simbolica è stato presentato proprio nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, anche se quello della rimozione di ogni tipo di barriera dovrebbe essere un obiettivo da perseguire tutti i giorni.
Il cosiddetto Decreto Salva Superbonus ha però introdotto pesanti limitazioni per questo bonus, il cui utilizzo è stato giudicato a volte improprio. Vediamo allora cosa cambierà nel 2024.
Incentivi fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche esistevano per la verità già da alcuni anni. Mi riferisco a:
• la detrazione 50% nell’ambito del bonus ristrutturazione
• il superbonus, di cui rappresenta uno degli interventi trainati.
Questo bonus ha un’aliquota intermedia del 75%, proponendosi come alternativa allettante per chi ha la necessità di realizzare questo tipo di intervento ma non ha in programma o non ha la possibilità di mettere in cantiere lavori di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico premiabili col superbonus.
L’agevolazione può essere fruita in due modi:
• come detrazione IRPEF, ripartita in 5 quote annuali di pari importo
• optando in alternativa per sconto in fattura o cessione del credito.
La conversione in legge del Decreto 11/2023 aveva infatti escluso questo bonus dallo stop a queste opzioni previsto per le altre agevolazioni.
La possibilità di optare per queste scelte è stata ora limitata dal Decreto Legge 212/2023 ai seguenti casi:
• condomìni a prevalente destinazione abitativa, in relazione agli interventi effettuati sulle parti comuni
• in tutti i casi, se il richiedente ha un reddito non superiore a 15.000 euro, è proprietario o gode di un diritto reale sull’immobile e questo è adibito ad abitazione principale
• in tutti i casi, senza limite di reddito, se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92.
Il bonus barriere architettoniche ha propri tetti di spesa, distinti in base alla tipologia di edificio su cui sono effettuati gli interventi.
Infatti la detrazione del 75% può essere applicata su un ammontare della spesa non superiore a:
• 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
• 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
• 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Tali limiti di spesa possono quindi essere moltiplicati per il numero di unità che compongono l’edificio, escluse le pertinenze.
La norma non cita esplicitamente le singole unità immobiliari per cui inizialmente si è pensato che il bonus potesse essere fruito negli edifici plurifamiliari unicamente per gli interventi sulle parti comuni.
L’Agenzia delle entrate ha invece chiarito che è fruibile anche per i lavori sulle parti private.
I lavori di eliminazione delle barriere architettoniche sono quelli finalizzati a rimuovere gli ostacoli alla fruizione degli spazi da parte dei soggetti con disabilità motoria e sensoriale. Tali lavori devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Con la circolare 17 del 26 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che tra i lavori agevolati potevano esserci:
• la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti)
• il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori)
• il rifacimento di scale e ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
La norma aggiungeva anche che la detrazione poteva essere applicata anche agli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Insomma, parliamo di building automation applicata al miglioramento della fruizione dell’immobile da parte di soggetti con ridotta capacità motoria o sensoriale.
Con la risposta 461/2022, l’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che erano agevolati anche i lavori connessi agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche. Ad esempio, in caso di ampliamento delle porte del bagno e sostituzione dei sanitari con altri idonei, sono compresi anche la sistemazione della pavimentazione e l’adeguamento degli impianti elettrico e idrico.
Il Decreto Salva Superbonus ha fortemente ridotto il novero degli interventi agevolati, ora limitati esclusivamente a: scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici.
Negli scorsi mesi il bonus barriere architettoniche è stato molto utilizzato per fare generici lavori in casa, come la sostituzione degli infissi, visto che si tratta di un bonus più elevato e per il quale era ancora possibile optare sempre per sconto o cessione.
Il Decreto fa salvi gli interventi le cui attività siano in qualche modo già state avviate.
Pertanto, se hai in programma lavori di questo genere, potrai ancora usufruire di questo bonus se:
• hai già presentato il titolo abilitativo, se necessario
• per gli interventi di edilizia libera, hai già iniziato i lavori oppure hai stipulato un contratto con il fornitore o l’installatore e hai versato un acconto sul prezzo pattuito.
In una risposta a FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus non spetta agli interventi di nuova costruzione. Fin qui, nulla di nuovo, visto che generalmente i bonus sono riservati all’edilizia esistente.
Ciò che stupisce invece è che sono esclusi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche se effettuati con la stessa volumetria dell’edificio preesistente e inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 del dPR 380/01.
Un po’ come avveniva per il bonus facciate, insomma.
La normativa previgente richiedeva che il rispetto dei requisiti del DM 236/89 fosse dichiarato con una generica attestazione. Non spiegava a chi fosse demandata la redazione della stessa né se fosse necessaria la forma asseverata.
Durante questo periodo, quindi, molto spesso l’attestazione è stata rilasciata dagli stessi fornitori o installatori.
Ora viene chiarito che l’attestazione deve essere una asseverazione a firma di tecnico abilitato. Pertanto, di questo compito dovrà occuparsi un professionista (architetto, ingegnere o geometra).
Naturalmente l’onorario per questa prestazione professionale rientra nel bonus, così come tutte le spese professionali.
Per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche è prevista l’applicazione dell’IVA agevolata al 4%, sia per i lavori sia per la fornitura di beni.
L’IVA agevolata è prevista per qualsiasi tipologia di committente e non è quindi necessario che si tratti di un soggetto disabile.
L’agevolazione non è destinata soltanto all’edilizia residenziale, ma a tutti i tipi di immobili, tra cui:
• sedi di società sportive
• strutture ricettive
• sale culturali
• cinema
• teatri privati.
L’Agenzia lo ha ribadito con la risposta 465/2022.
La Legge di Bilancio per il 2023 ribadisce, in uno specifico comma aggiunto all’articolo, che in condominio, per deliberare gli interventi è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Non esistono particolari requisiti soggettivi da rispettare.
Per l’agevolazione relativa al superbonus, ad esempio, era stata introdotta in un primo tempo una soglia di età di 65 anni, poi eliminata.
In questo caso non sono presenti indicazioni in tal senso, per cui possono usufruire dell’agevolazione tutti coloro che possono vantare un diritto reale sull’immobile e sostengono le spese e non è necessario che si tratti di soggetti con disabilità.
I fruitori restano insomma sempre gli stessi, anche se il DL 212/2023 ha introdotto delle limitazioni unicamente per le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
(Prima pubblicazione 3 gennaio 2022)
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38 Commenti. Nuovo commento
Salve arch. Granata e complimenti per la sua rubrica molto utile.
Ho effettuato i lavori di cambio infissi rispettando i requisiti del DM 236 1989, stipulando contratto (no titolo abitativo in quanto lavori in edilizia libera) e saldando l’intera spesa prima del 30 dicembre 2023 attraverso bonifico parlante. Dovendo portare a detrazione il 75% nei prossimi 5 anni attraverso la dichiarazione dei redditi le chiedo:
1) E’ necessaria cmque l’asseverazione che attesti il rispetto dei requisiti per abbattimento barriere architettoniche, oppure sono sufficienti contratto, fatture e bonifici?
2) L’eventuale spesa dell’asseverazione se effettuata nel 2024 potrà cmque essere riportata anch’essa in detrazione a partire dal 2025?
3) E’ cmque possibile fare la comunicazione all’Enea, non per avere l’ecobonus, ma semplicemente per la classe enrgetica dell’appartamento viste le caratteristiche dei nuovi infissi.
La ringrazio per la disponibilità e l’utile servizio che ci offre.
Antonio
1) Sì.
2) Sì.
3) Non è prevista comunicazione Enea per questo bonus e cmq questa pratica non serve ai fini della classe dell’immobile.
Buonasera Arch. Carmen Granata,
la ringrazio molto per le risposte che ha fornito fino ad oggi.
Mi scuso anticipatamente se domande simili le sono già state fatte in precedenza, ma volevo chiederle se in un contesto di villetta a schiera, con scale interne, è possibile cambiare gli infissi in tutti i piani oppure è possibile solo al pian terreno.
La ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
Da come si sta applicando il bonus, pare sia possibile in tutti i piani. L’AdE però non si è mai pronunciata esplicitamente su questo punto.
buonasera, chiedevo una info: vorrei sostituire gli infissi di una singola unita immobiliare usufruendo del bonus 75%; in particolare, c’è 1 porta finestra che da su un balcone esclusivo al piano terra rialzato (accesso anche con scale esterne ) molto stretta (58,5 cm) e non posso fare opere murarie, è possibile usufruire del bonus solo per quegli infissi oggetto di intervento secondo le indicazioni del 236 (ne sono 5)?o devo, al fine dell’ eliminazione delle barriere architettoniche, sostituire tutti gli infissi dell’ appartamento? grazie delle info . saluti
Purtroppo mancano indicazioni ufficiali su questi aspetti. In base all’interpretazione della norma da parte di noi tecnici dovrebbe essere possibile. Non posso però darle la certezza.
buongiorno arch., una info: la detrazione abbattimento barriere architettoniche relativa agli infissi esterni potrebbe essere applicata per sostituzione dei soli serramenti esterni (persiane, no infissi) se queste non soddisfano il dm 236 (p.e. altezza maniglia maggiore di 1,5 m, forza necessaria per apertura maggiore di 8 kg)?oppure le persiane ad oggi non rientrano nel bonus 75%? grazie sempre gentilissima…saluti g
Per una consulenza personalizzata, richiedere qui il servizio a pagamento: https://www.guidaxcasa.it/richiedi-consulenza-le-detrazioni/richiedi-consulenza-per-le-detrazioni/
Buongiorno,
abito in un condominio di 12 famiglie, nel cortile che porta alle abitazioni c’è la ghiaia, vorrei sapere se potremmo usare il bonus 75% barriere architettoniche per mettere gli autobloccanti ossia per accedere con una carrozzina. Grazie
A mio avviso, sì.
Buona sera. Sono proprietaria di una villetta a schiera su tre livelli fuori terra e ho in animo di fare una ristrutturazione dei bagni esistenti completa anche di impianti idrici con l’eliminazione dei relativi piatti doccia (non a pavimento) e vasche. In considerazione del fatto che la villetta è dotata di scale interne, sul quale non ho intenzione di intervenire, posso usufruire del bonus abbattimento barriere architettoniche 75% solo per la ristrutturazione dei bagni. In pratica l’eliminazione della barriere architettoniche è parziale e riferita solo e unicamente al rifacimento dei bagni. Grazie
Ho già risposto più volte a domande di questo tipo: a mio avviso non ha senso. A che serve adeguare i bagni per l’accesso a disabili, se poi quei disabili per andarci devono essere portati in braccio per le scale??? Secondo me l’agevolazione si può avere solo per il bagno del piano terra.
Non escludo però di essere smentita dall’AdE, per cui chieda direttamente a loro.
È possibile usufruire dell’agevolazione x abbattimento barriere architettoniche se il condominio non ha ascensore?
Se intende per la singola unità immobiliare, no.
Buonasera, dobbiamo effettuare dei lavori di ristrutturazione del terrazzo sostituenzo un pavimento molto scivoloso con uno adatto all’esterno (R11). L’appartamento (1°casa) è di proprietà di mio suocero disabile al 100% (in carrozzina) ma non è residente in questa casa. Visto che effettuerà lui i lavori puo’ portare in detrazione al 75% e usufruire dell’Iva agevolata al 4% anche se non è residente nell’appartamento? Se la risposta è affermativa potrebbe cortesemente indicarmi la normativa di riferimento. Grazie mille
Partiamo dal presupposto che per usufruire di questo bonus non è necessario essere disabili. Suo suocero, quindi, può usufruirne purchè sostenga le spese ma semplicmente perchè ne è proprietario.
Ciò premesso, la normativa di riferimento è la legge di Bilancio che l’ha istituito e il DM 236/89. Quest’ultimo decreto prevede che i pavimenti siano “nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli”. Pertanto, a mio avviso, potete usufruirne solo se questo terrazzo è nelle parti comuni e non utilizzabile solo da un appartamento privato.
Salve, nella mia proprietà sarei interessata a sostituire gli attuali scuri esterni (molto pesanti e di difficile movimentazione) con nuovi scuri che prevedano l’automazione per l’apertura/chiusura elettrica, quindi comandata da pulsante.
Ritiene che questo intervento rientri nel bonus barriere architettoniche?
Potrebbe valere anche per la motorizzazione di tende da sole (ora manuali), rendendole comandabili da telecomando/app?
In questo caso non sarebbero sostituite le tende, ma sono aggiunta la motorizzazione.
Leggo poi nelle sue risposte che portando in detrazione non dovrebbero essere richiesti altri documenti se non bonifici e fatture.
Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ci sono anche quelli per l’automazione di alcune funzioni, quindi a mio avviso quelli descritti sono agevolati.
Sempre limitatatmente agli interventi descritti, se vuole usufruirne in detrazione, non ci sono altri documenti richiesti se non l’autocertificazione di cui parlo qua: https://www.guidaxcasa.it/come-scrivere-una-autocertificazione-per-detrazioni-fiscali/
Buonasera Architetto e complimenti per questo sito.
Immaginando di portare in detrazione il bonus (quindi non cessione del credito o sconto in fattura), ritiene che l’asseverazione e il visto di conformità sarebbero comunque necessari?
Se sì, quale tipo di professionista potrebbe fornirli?
Asseverazione e visto sono richiesti UNICAMENTE per sconto e cessione.
L’asseverazione la redige un professionista tecnico (architetto, ingegnere o geometra), mentre il visto lo fornisocno i professionisti indicati qua: https://www.guidaxcasa.it/visto-di-conformita/
Salve architetto Granata,
Vorrei una sua interpretazione riguardo a lavori di manutenzione straordinaria che riguardano la redistribuzione delle stanze con una nuova planimetria interna di un appartamento. Premesso che in origine la luce delle porte interne era di 80 cm ma nella nuova planimetria le porte non sono più nella vecchia posizione ma in un’altra, montando nuove porte con luce uguale o maggiore di 80cm, queste possono rientrare nella detrazione del bonus oppure non essendoci in origine barriere delle porte interne, le nuove porte possono essere solo detratte al 50% col bonus ristrutturazione?
Grazie
La seconda che ha detto.
Buongiorno arch.Carmen Granata,posso chiederle se rientro nell’ottenimento del bonus per abbattimento delle barriere architettoniche, installando un ascensore nel terreno di mia proprietà che confina le scale comunali che portano al condominio dove abito?
Il bonus è finalizzato all’eliminazione di barriere architettoniche negli “edifici esistenti”. Nel suo caso si tratta di un intervento a scala urbana, quindi a mio avviso no.
Salve sono proprietaria di una villetta in attesa di condono. Ho con me due disabili. Posso usufruire del bonus 75% per eliminare barriere architettoniche?
Purtroppo no. Deve prima perfezionare la pratica di condono, rendendo regolare l’immobile, e poi potrà usufruirne.
Sono inquilina anziana proprietaria di un appartamento in un condominio. Come singolo inquilino, ho diritto al bonus barriere architettoniche per lavori nel mio appartamento?
Non ho capito se è proprietaria o inquilina… Cmq in entrambi i casi, può usufruire del bonus se sostiene le spese.
Salve x avere i 75% che documenti della casa ci vogliono, e l’altro 25% lo prende il.propritario o il comune,
L’altro 25% non lo prende nessuno… Lei spende 100 e ne recupera 75, punto.
I documenti che servono sono: eventuale titolo autorizzativo, fatture e bonifici.
Buonasera, posso usufruire del bonus barriere architettoniche al 75% per l’installazione di un ascensore tra due immobili un garage accatastato C2 e un immobile in fase di completamento F3?
Grazie.
A mio avviso solo se lo fa contestualmente al completamento dell’F3 (oppure fa prima il completamento e poi installa l’ascensore).
Buonasera, ho in corso una ristrutturazione di una villa indipendente e vorrei rifare le scale di accesso alla villa sostituendole con una soluzione ibrida che abbia scale e scivolo integrati, in grado di offrire una vista piacevole, senza quel percepito di intervento per disabile. Non ho al momento intenzione di fare ulteriori interventi specifici all’interno della casa, proseguendo con la ristrutturazione ipotizzata. In queste condizioni posso accedere alla detrazione del 75% (e nello specifico al 110% essendoci altri lavori trainanti) per i soli costi di questa scala/scivolo integrata o devo necessariamente provvedere ad adeguare anche l’interno della villa? Grazie mille
Bisogna distinguere bonus 75% da superbonus 110% perchè in quest’ultimo caso si ha un massimale comune con il sismabonus.
Ciò premesso, per chiedere uno dei due bonus non è obbligato a fare anche l’adeguamento interno.
per cortesia vuole indicarmi dove è scritto eliminare o abbattere almento dell’80% la barriera architettonica, poichè ho una discussione con la società per il rifacimento totale dell’ascensore che per me va nell’aliquota del 75 % G.U. 119Ter mentre la società asserisce che va al 50%:_ Non trova dove è scritto opere all’80%- Grazie di cuore
E’ un errore mio perchè si tratta di un emendamento non più approvato. Cmq non capisco cosa c’entri questo con la questione di applicare il 50% o il 75%…
Abito in un condominio con 6 appartamenti e lo scorso luglio, dopo varie assemblee condominiali, abbiamo sottoscritto con un ditta un contratto per la realizzazione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il contratto prevedeva lo sconto in fattura del 50%. Con la nuova legge di bilancio l’agevolazione è stata portata al 75%. Visto che ad oggi (18/01/2022) i lavori non sono ancora iniziati, possiamo rivedere il contratto usufruendo del nuovo bonus?
Se avete sottoscritto un contratto siete tenuti a rispettarlo così com’è.