Sismabonus per immobili ubicati in centro storico

Il sismabonus in centro storico si può avere solo per interventi eseguiti sulla base di progetti unitari, e non su singole unità immobiliari.

La questione del sismabonus in centro storico

La normativa che ha istituito il sismabonus presenta un passaggio che ha da sempre suscitato interrogativi e difficoltà di interpretazione: gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Si dice in sostanza che quando gli interventi di miglioramento antisismico sono realizzati su fabbricati ubicati nei centri storici l’intervento non può essere eseguito su un singolo fabbricato ma deve comprendere interi complessi edificati ed essere realizzato sulla base di progetti unitari.

Il perché di questo assunto si può facilmente intuire. I fabbricati ubicati nei centri storici sono quasi sempre strutturalmente connessi l’uno all’altro, condividono le pareti perimetrali e formano intere cortine che si sviluppano lunga la strada.

Visto che gli interventi agevolati con il sismabonus coinvolgono le parti strutturali degli edifici è chiaro che tali parti devono essere considerate nella loro interezza e non si può parzializzare l’intervento come avviene con altre agevolazioni.

Quindi può accadere che un singolo proprietario di un fabbricato ubicato in centro storico sia interessato da un intervento ma non possa agire singolarmente. Ciò ha provocato molti problemi in questi primi anni di vigenza dell’agevolazione. Con l’introduzione poi del superbonus 110% e il maggior interesse suscitato il problema è diventato ancora più sentito.

Negli ultimi giorni la questione è tornata di grande attualità, grazie alla risposta dell’Agenzia delle Entrate a un interpello che, anziché scrivere la parola fine per la vicenda, ha dato adito a ulteriori perplessità.

Interpello per sismabonus su edificio in centro storico

Il caso è stato sollevato dall’interpello presentato da un contribuente per un suo immobile ubicato nel centro storico di Ravenna (interpello 909-1222/2021).

L’edificio è formato da un appartamento classificato in categoria catastale A2 e da un posto auto classificato come C6. Presenta le pareti laterali in aderenza con i fabbricati adiacenti.

Il proprietario intende realizzare lavori di consolidamento statico e adeguamento sismico su fondazioni, solai, maschi murari e coperture. Tali interventi, in base al progetto strutturale, potranno determinare un miglioramento di due classi di rischio sismico. Chiede pertanto di poter usufruire del sismabonus con l’aliquota agevolata al 110% dal primo luglio 2020 e con la detrazione massima ammissibile per ogni unità (abitazione e garage) paria 96 mila euro per un totale di 105.600 euro.

Secondo l’interpretazione proposta dall’interpellante, è possibile usufruire dell’agevolazione perché il fabbricato:
• costituisce un’unità strutturale indipendente ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni – NTC 2018
non presenta connessioni tra le sue strutture portanti e quelle degli edifici attigui.

D’altro canto è stata la stessa Agenzia delle Entrate ad affermare che, in base alle Linee guida per la classificazione del rischio sismico (DM 28 febbraio 2017), per l’applicazione del Super sismabonus bisogna fare riferimento all’unità strutturale come definita delle NTC 2018.

Nonostante ciò, l’istante si è visto respingere l’interpretazione proposta perché questa definizione di unità strutturale confligge con quella contenuta nell’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ovvero la norma che ha introdotto il sismabonus e che ho riportato all’inizio dell’articolo.

Definizioni di unità strutturale e progetto unitario

La norma menzionata specifica che gli interventi devono essere realizzati in base a un progetto unitario. Ma cosa si intende per progetto unitario?

Secondo l’Agenzia delle Entrate significa considerare l’intervento su un intero aggregato edilizio.

Per il Regolamento Urbanistico Edilizio di Ravenna, il Progetto Unitario PU è il disegno di inquadramento dell’intervento propedeutico alla progettazione delle opere ai fini dell’ottenimento del titolo abilitativo; esso definisce la morfo-tipologia degli edifici nonché i modi del loro utilizzo e della sistemazione delle aree interne al perimetro interessato, anche con specifica normativa attuativa.

Secondo ISI (Ingegneria Sismica Italiana) significa invece ragionare in termini di unità strutturale. L’ente ritiene infatti che la norma a cui fa riferimento il Fisco è ormai datata (1986) mentre il concetto di unità strutturale è molto più recente.

Il riferimento normativo del concetto di unità strutturale (US) indicato dalla Commissione di monitoraggio delle Linee Guida per la Classificazione del Rischio sismico delle costruzioni è il paragrafo 8.7.1 delle NTC 2018.

La norma recita così: l’US dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi….

In effetti quello che si definisce aggregato di edifici potrebbe essere anche non collegato strutturalmente, per cui non avrebbe senso coinvolgere nell’intervento antisismico anche gli edifici vicini.

Insomma, la questione resta ancora aperta e se vuoi essere aggiornato sugli ulteriori sviluppi che potrebbero esserci, continua a seguire il Blog e anche le mie pagine Facebook e Twitter e il mio canale YouTube.

Foto di Peter H da Pixabay




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