La possibilità per gli over 75 di optare per la ripartizione delle detrazioni edilizie più breve è stata in vigore soltanto dal 2003 al 2011.
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La possibilità per gli over 75 di optare per la ripartizione delle detrazioni edilizie più breve è stata in vigore soltanto dal 2003 al 2011.
Nonostante abbiano conosciuto grande successo negli ultimi anni grazie alla cessione del credito e allo sconto in fattura, tutti i bonus edilizi sono nati in realtà come detrazioni IRPEF ripartite in più anni.
Il numero di quote in cui sono suddivise le detrazioni edilizie è particolarmente importante, poiché determina la grandezza di ciascuna rata e, di conseguenza, la convenienza o meno dell’agevolazione in base alla capienza fiscale del contribuente.
Dopo l’entrata in vigore del Decreto Cessioni, tutti i bonus, a eccezione del bonus barriere architettoniche, sono oggi fruibili esclusivamente come detrazione fiscale. Diventa quindi fondamentale capire quando esiste una effettiva convenienza a usufruirne.
Poiché ciascun bonus ha proprie regole, e quindi un numero diverso di rate in cui è ripartita la detrazione, in questo articolo farò un recap generale.
Per il bonus ristrutturazione la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Pertanto, immaginando che il contribuente usufruisca del massimo disponibile, cioè il 50% di 96.000 euro, potrà recuperare 48.000 euro in 10 anni, in 10 rate annuali da 4.800 euro ciascuna.
Se l’IRPEF da pagare sarà una somma inferiore a 4.800 euro, ad esempio 4.000 euro, il contribuente non dovrà pagare nulla, ma perderà la possibilità di recuperare gli altri 800 euro.
Dal 2003 al 2011 era stata concessa la possibilità, per chi fosse più avanti con gli anni, di scegliere una diversa ripartizione, più breve:
• per gli over 75 in 5 quote
• per gli over 80 in 3 quote.
Per piccoli lavori, di importo limitato, era una soluzione molto conveniente. Purtroppo, dal 2011 questa possibilità è stata eliminata.
Nonostante siano ormai trascorsi tanti anni, spesso persone anziane mi chiedono se possono scegliere questa opzione. Purtroppo, a creare confusione contribuiscono numerosi articoli presenti in Rete che ne parlano come se la misura fosse ancora in vigore. Ribadisco invece che da tempo questa scelta non è più attuabile.
Per il bonus mobili, strettamente legato al bonus ristrutturazione, la detrazione IRPEF deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Considerando che per il 2023 il massimale previsto è pari a 8.000 euro e la spesa recuperabile è pari al 50%, il massimo che si potrà recuperare saranno 4.000 euro in 10 anni, suddivisi in 10 rate da 400 euro.
Anche l’ecobonus si ripartisce in 10 rate annuali di pari importo. In questo caso, però, i massimali, diversi per ciascuna tipologia di intervento, sono considerati importi massimi detraibili e non somme su cui applicare la detrazione.
Pertanto, se ad esempio realizzi un cappotto termico per l’isolamento termico di un edificio unifamiliare e spendi 100.000 euro, l’importo massimo detraibile sarà sempre di 60.000 euro, anche se il 65% di 100.000 è pari a 65.000.
Le rate annuali saranno quindi pari a 6.000 euro.
Il sismabonus prevede invece una suddivisione in un numero di rate inferiore, pari a 5.
L’aliquota prevista può variare in base al risultato che si ottiene con l’intervento realizzato ed è pari al:
1. 70% per gli interventi che comportano il miglioramento di una classe di rischio sismico in edifici unifamiliari
2. 80% per gli interventi che comportano il miglioramento di due classi di rischio sismico in edifici unifamiliari
3. 75% per gli interventi che comportano il miglioramento di una classe di rischio sismico in edifici plurifamiliari
4. 85% per gli interventi che comportano il miglioramento di due classi di rischio sismico in edifici plurifamiliari.
Considerando che il massimale è sempre di 96.000 euro, vediamo allora quale sarà la rata annuale massima ottenibile in ciascun caso:
1. 67.200 euro in 5 anni, in 5 rate annuali da 13.440 euro
2. 76.800 euro in 5 anni, in 5 rate annuali da 15.360 euro
3. 72.000 euro in 5 anni, in 5 rate annuali da 14.400 euro
4. 81.600 euro in 5 anni, in 5 rate annuali da 16.320 euro.
Per il più recente bonus barriere architettoniche 75% è stata riproposta la stessa ripartizione in 5 quote annuali.
Prendendo ad esempio il caso delle singole unità immobiliari, per le quali è previsto un massimale di 50.000 euro, si potrà quindi recuperare il 75%, pari a 37.500 euro in 5 anni, in 5 rate annuali da 18.750 euro.
Il grande interesse per questa agevolazione nasce però dal fatto che sarà ancora possibile optare per sconto o cessione fino al 31 dicembre 2025.
Più complessa la situazione invece per il superbonus. L’agevolazione nasce con una ripartizione prevista in 5 quote annuali di pari importo.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, essendo previsto in ogni caso il termine dell’agevolazione per l’anno di imposta 2026, a partire dal 2022 il numero di rate disponibili scende a 4.
Stante questo assunto, mi sarei aspettata che da quest’anno il numero di rate scendesse addirittura a 3… Invece continuo a leggere di una ripartizione in 4 quote (probabilmente mi sfugge qualcosa).
A ogni modo, la cosa più importante è che, con lo stop della cessione del credito, diventa davvero difficile per i contribuenti fruire di una detrazione edilizia che prevede rate davvero alte.
Per questo motivo, e per ovviare la problema dei crediti incagliati, il Governo ha introdotto la possibilità di ripartire in 10 anni le detrazioni del superbonus… ma solo per i lavori già iniziati e per le spese sostenute nel 2022.
Insomma, una misura che è stata utile davvero a poche persone.
Cosa succede quando i soggetti che sostengo le spese per un intervento edilizio sono più di uno?
Le quote si ripartiscono ovviamente tra gli aventi diritto, in quanto il bonus è legato all’unità immobiliare e non al numero dei fruitori.
In ambito condominiale, le quote delle detrazioni edilizie saranno ripartite in base ai millesimi di proprietà o ad altra modalità stabilita dal regolamento.
Per gli edifici privati o per le singole unità immobiliari, invece, le quote saranno ripartite in proporzione alla spesa sostenuta.
Se ad esempio marito e moglie sostengono le spese dei lavori pagandone metà ciascuno, la quota annuale sarà ripartita a metà tra loro.
Se invece uno dei due intende sobbarcarsi la gran parte delle spese lasciandone solo una parte all’altro, la ripartizione avverrà in proporzione alla percentuale di spesa sostenuta da ciascuno.
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