Remissione in bonis per la cessione del credito

C’è tempo fino a domani per la remissione in bonis che evita di perdere bonus, per non aver presentato comunicazione di cessione del credito.

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Cos’è la remissione in bonis?

La remissione in bonis è un istituto disciplinato dell’art.2, comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 2012. Rappresenta una forma particolare di ravvedimento operoso e ha l’obiettivo di evitare che adempimenti formali non eseguiti entro i termini stabiliti precludano la possibilità di usufruire di alcuni benefici fiscali.

La remissione in bonis deve essere eseguita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile e con il versamento contestuale di una sanzione stabilita nella misura fissa di 250 euro.

Scade quindi domani, 30 novembre, il termine ultimo per la comunicazione tardiva della cessione del credito per i bonus edilizi, opzione prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio.

Chi può usufruire della remissione in bonis per la cessione del credito?

Con la Circolare 33/E del 6 ottobre 2022, il Fisco ha spiegato che chi non ha rispettato le scadenze previste per la comunicazione di cessione del credito potrà avvalersi della remissione in bonis.

Ti ricordo che le scadenze previste in un primo momento erano le seguenti:
• per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese
• per la cessione delle rate residue non fruite in detrazione, il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, sono state previste delle proroghe:
• al 29 aprile 2022 per i contribuenti privati
• al 15 ottobre 2022 per le partite IVA.

La motivazione del mancato rispetto di queste scadenze può risiedere in un semplice ritardo o coincidere con un annullamento della comunicazione inviata a causa di errori.

Per poter usufruire della remissione in bonis, i contribuenti devono però rispettare alcune condizioni:
• possedere i requisiti richiesti dalle norme, ovvero essere titolare della detrazione fiscale o primo cessionario del credito corrispondente
• per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la comunicazione deve essere inviata entro il 30 novembre 2022
• contestualmente alla comunicazione devono versare una sanzione nella misura fissa di 250 euro.

Quali errori possono essere corretti con la remissione in bonis?

Con la remissione in bonis per la cessione del credito possono essere corretti due tipi di errori:
• formali
• sostanziali.

Gli errori formali sono indicati dettagliatamente nella circolare citata. A titolo esemplificativo posso ricordartene alcuni:
• i recapiti (email e telefono)
• il codice fiscale del beneficiario
• l’errato numero dello stato di avanzamento lavori
• l’errata indicazione degli estremi catastali.

Per correggere queste informazioni, l’amministratore di condominio o l’intermediario incaricato di inviare la comunicazione devono segnalare i dati corretti all’Agenzia delle Entrate inviando una nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in questo caso deve essere allegata copia del documento di identità), all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.

Gli errori sostanziali sono invece quelli che incidono in maniera essenziale sulla cessione del credito. Ad esempio, un errore sostanziale è l’indicazione di un codice identificativo dell’intervento sbagliato, da cui può dipendere una diversa percentuale del beneficio previsto.

In presenza di errori di questo tipo, è possibile annullare l’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni sbagliate. Deve però esserci l’accordo tra le parti.

Per farlo, occorre inviare all’Agenzia il modulo allegato alla circolare, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo PEC [email protected].

Una volta annullata la comunicazione, è possibile inviare nuovamente quella corretta, entro le scadenze fissate. Se però tali scadenze sono già trascorse, come avviene in questo momento, è possibile avvalersi appunto dell’istituto della remissione in bonis, inviando la comunicazione entro il 30 novembre e pagando contestualmente la sanzione di 250 euro.



Come avvalersi della remissione in bonis

Per avvalersi della remissione in bonis è necessario scaricare e utilizzare l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Chi lo avesse già installato, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato, dovrà procedere semplicemente a eseguire l’aggiornamento che consentirà di sbloccare il sistema e inserire le comunicazioni anche dopo le scadenze fissate.

Contestualmente bisognerà procedere a pagare la sanzione di 250 euro utilizzando il modello F24 ELIDE.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 2022, ha pubblicato anche le istruzioni per compilare il modello. Vediamole allora insieme.

Innanzitutto, devi indicare il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo 10, denominato cessionario/fornitore.

Nella sezione Contribuente devi riportare i seguenti dati:
• nei campi codice fiscale e dati anagrafici: codice fiscale e dati anagrafici del titolare dell’agevolazione. Per lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, devi segnalare, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, o, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione
• nel campo codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare: codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice 10 da riportare nel campo codice identificativo. Se la comunicazione si riferisce a più fornitori o cessionari, va indicato il codice fiscale di uno solo di essi.

Nella sezione Erario ed altro devi invece indicare:
• nel campo tipo: la lettera R
• nel campo elementi identificativi: nessun valore
• nel campo codice: il codice tributo 8114
• nel campo anno di riferimento (nel formato AAAA): l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

(Prima pubblicazione 18 ottobre 2022)




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