Nessuna remissione in bonis per la cessione del credito

Eliminata la possibilità di usare la remissione in bonis per la comunicazione alla Agenzia delle Entrate, relativa alla cessione del credito.

remissione in bonis

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Cos’è la remissione in bonis?

La remissione in bonis è un istituto disciplinato dell’art.2, comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 2012. Rappresenta una forma particolare di ravvedimento operoso e ha l’obiettivo di evitare che adempimenti formali non eseguiti entro i termini stabiliti precludano la possibilità di usufruire di alcuni benefici fiscali.

La remissione in bonis deve essere eseguita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile e con il versamento contestuale di una sanzione stabilita nella misura fissa di 250 euro.

Remissione in bonis e cessione del credito

La Circolare 33/E del 6 ottobre 2022 aveva esteso anche a  chi usufruiva del Superbonus e dei bonus edilizi la possibilità di avvalersi della remissione in bonis.

Grazie a ciò, i contribuenti che non hanno inviato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito entro le scadenze previste, hanno avuto più tempo per mettersi in regola.

La motivazione del mancato rispetto di queste scadenze può risiedere in un semplice ritardo o coincidere con un annullamento della comunicazione inviata a causa di errori. Ma l’istituto della remissione è stato utile anche ad esempio a quei contribuenti che non erano riusciti a trovare un soggetto a cui cedere il proprio credito e non hanno quindi potuto inviare la comunicazione nei termini previsti.

Per poter usufruire della remissione in bonis, i contribuenti hanno però dovuto rispettare alcune condizioni:
• possedere i requisiti richiesti dalle norme, ovvero essere titolare della detrazione fiscale o primo cessionario del credito corrispondente
• aver inviato la comunicazione entro il termine fissato per il ravvedimento
• contestualmente alla comunicazione, aver versato una sanzione nella misura fissa di 250 euro.

Purtroppo però, il decreto del CdM del 26 marzo scorso ha ripristinato la situazione preesistente, eliminando questa possibilità per i titolari di crediti fiscali relativi a interventi edilizi agevolati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi.
Pertanto, la scadenza per effettuare la comunicazione resta fissata al 4 aprile prossimo.

Quali errori potevano essere corretti con la remissione in bonis?

Con la remissione in bonis per la cessione del credito potevano essere corretti due tipi di errori:
• formali
• sostanziali.

Gli errori formali sono indicati dettagliatamente nella circolare citata. A titolo esemplificativo posso ricordartene alcuni:
• i recapiti (email e telefono)
• il codice fiscale del beneficiario
• l’errato numero dello stato di avanzamento lavori
• l’errata indicazione degli estremi catastali.

Per correggere queste informazioni, l’amministratore di condominio o l’intermediario incaricato di inviare la comunicazione dovevano segnalare i dati corretti all’Agenzia delle Entrate inviando una nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in questo caso doveva essere allegata copia del documento di identità), all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.

Gli errori sostanziali sono invece quelli che incidono in maniera essenziale sulla cessione del credito. Ad esempio, un errore sostanziale è l’indicazione di un codice identificativo dell’intervento sbagliato, da cui può dipendere una diversa percentuale del beneficio previsto.

In presenza di errori di questo tipo, è possibile annullare l’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni sbagliate. Deve però esserci l’accordo tra le parti.

Per farlo, occorre inviare all’Agenzia il modulo allegato alla circolare, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo PEC [email protected].

Una volta annullata la comunicazione, è possibile inviare nuovamente quella corretta, entro le scadenze fissate. Questo puoi farlo però solo entro il 4 aprile, perchè dopo non potrai più avvalerti dell’istituto della remissione in bonis, pagando contestualmente la sanzione di 250 euro.

Come potevi avvalerti della remissione in bonis

Per avvalersi della remissione in bonis era necessario scaricare e utilizzare un apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Contestualmente bisognava procedere a pagare la sanzione di 250 euro utilizzando il modello F24 ELIDE.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 2022, ha pubblicato anche le istruzioni per compilare il modello. Vediamo comunque il funzionamento della procedura, che potrebbe esserti utile a comprendere se l’hai svolta correttamente, nel caso in cui tu te ne sia avvalso l’anno scorso.

Innanzitutto, occorreva indicare il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo 10, denominato cessionario/fornitore.

Nella sezione Contribuente bisognava riportare i seguenti dati:
• nei campi codice fiscale e dati anagrafici: codice fiscale e dati anagrafici del titolare dell’agevolazione. Per lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, andava segnalato, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, o, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione
• nel campo codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare: codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice 10 da riportare nel campo codice identificativo. Se la comunicazione si riferiva a più fornitori o cessionari, andava indicato il codice fiscale di uno solo di essi.

Nella sezione Erario ed altro dovevi invece indicare:
• nel campo tipo: la lettera R
• nel campo elementi identificativi: nessun valore
• nel campo codice: il codice tributo 8114
• nel campo anno di riferimento (nel formato AAAA): l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.




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