Visto di conformità per tutti i bonus

Con una FAQ, l’Agenzia delle Entrate spiega la differenza tra il visto di conformità ora per allora e quello che possiamo definire ordinario.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Cos’è il visto di conformità?

Il Decreto Rilancio, introducendo il superbonus con aliquota maggiorata del 110% per lavori edilizi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico, ha previsto anche adempimenti più rigidi per ottenere le agevolazioni.

Tra questi, la grande novità è rappresentata dal visto di conformità, una sorta di sigillo che attesta la rispondenza dei dati e della documentazione a corredo delle pratiche rispetto ai requisiti richiesti.

Il Decreto Antifrode (DL 157/2021) lo ha però esteso a tutti i bonus (bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus facciate), ma solo nel caso in cui si usufruisca di cessione del credito o sconto in fattura. L’obbligo è in vigore dal 12 novembre 2021.

Il Decreto non è stato convertito in legge ma è confluito nella Legge di Bilancio 2022. Dopo le modifiche a cui è stato sottoposto, visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese sono diventati obblighi estesi a tutti i bonus edilizi tranne per:
• gli interventi di edilizia libera
• quelli di importo complessivo non superiore a 10mila euro.
Questi casi di esclusione non hanno riguardato il bonus facciate, per il quale gli adempimenti andavano sempre rispettati.

Il visto di conformità è una procedura prevista dall’articolo 35 del D. lgs 241 del 9 luglio 1997. Nello specifico, quello richiesto per i bonus edilizi è definito leggero perché al professionista che lo deve apporre non è richiesto di entrare nel merito dei documenti presentati, ma semplicemente di effettuare un controllo formale degli stessi.

Il professionista non dovrà quindi verificare se le attestazioni rilasciate da un tecnico dell’edilizia sono veritiere, ma semplicemente controllare che tali attestazioni siano presenti e redatte nella forma richiesta. D’altro canto, non potrebbe nemmeno fare una verifica diversa, viste le sue competenze di altro genere.

Quando occorre il visto di conformità?

Fino all’entrata in vigore del Decreto Stop Cessione, il Decreto Rilancio prevedeva che il contribuente potesse optare, in luogo della detrazione fiscale diretta, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Attualmente le opzioni possono essere esercitate solo per chi ne ha conservato il diritto, iniziando le procedure prima dell’entrata in vigore del DL 11/2023.
Pertanto, se puoi scegliere una di queste opzioni, devi inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione corredata dall’asseverazione di congruità delle spese rispetto ai lavori realizzati.
Su tale comunicazione appunto va apposto il visto di conformità.

Le due opzioni possono essere esercitate a conclusione dei lavori o in corrispondenza di stati di avanzamento lavori (SAL). Per il Superbonus i SAL possono essere soltanto due (oltre al saldo finale), da emettere al raggiungimento di almeno il 30% dei lavori preventivati. Per cui si avrà:
• primo SAL (almeno 30% dei lavori)
• secondo SAL (almeno 60% dei lavori)
• saldo finale.

Nel caso in cui scegliessi allora di optare per sconto o cessione in corrispondenza dei SAL, dovrai ogni volta effettuare una comunicazione e richiedere il relativo visto di conformità.

Attenzione: il DL Antifrode prevede che, nel caso del Superbonus, il visto vada richiesto anche da chi intende fruirne in dichiarazione dei redditi, quindi come detrazione IRPEF, a meno che:
• faccia ricorso alla dichiarazione precompilata
• invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (di solito il datore di lavoro)
• sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Quanti visti di conformità occorrono?

L’Agenzia delle Entrate non ha esplicitamente affermato se il visto di conformità può essere unico per l’intero complesso dei lavori o deve esserne rilasciato uno per ciascuna tipologia di intervento.

La risposta si può evincere però dalla lettura delle istruzioni fornite per la compilazione del modulo di comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito.

Il modulo è infatti predisposto per indicare l’opzione per un singolo intervento, per cui si ritiene che l’adempimento non possa essere svolto per l’interezza dei lavori, ma debba essere predisposto per i relativi interventi.

Chi rilascia il visto di conformità per i bonus edilizi?

Il visto di conformità può essere rilasciato solo da professionisti abilitati alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi, come:
• dottori commercialisti
• ragionieri
• periti commerciali
• consulenti del lavoro
• periti ed esperti iscritti nei registri CCIAA
• responsabili dell’assistenza fiscale CAF.

Si tratta in sostanza dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell’art. 3, D.P.R. n. 322/1998, iscritti nei rispettivi albi professionali.

I professionisti, esaminata la documentazione fornita, devono verificare che:
• il richiedente abbia i requisiti per poter essere beneficiario dell’agevolazione
• l’immobile sia tra le tipologie ammesse al beneficio
• gli interventi siano tra quelli ammessi
• gli importi dei lavori rientrino nei limiti di spesa
• i tecnici incaricati abbiano rilasciato le necessarie asseverazioni
• gli asseveratori abbiano stipulato la polizza assicurativa prevista per legge.

Quali documenti controllare per rilasciare il visto di conformità?

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato due check list per spiegare ai propri iscritti quali documenti controllare per i vari bonus edilizi.

Per prima cosa occorre fare una verifica sul soggetto aspirante beneficiario, per capire se rientra tra quelli che possono usufruire dell’agevolazione.

Successivamente si passerà all’esame dell’immobile oggetto di intervento, facendo un controllo degli interventi effettuati in riferimento ai massimali di spesa previsti per gli stessi.

Poi si procederà con l’analisi delle abilitazioni amministrative necessarie per poter realizzare i lavori.

Tra gli altri documenti importanti da esaminare ci sono:
• le asseverazioni dei tecnici che attestano la sussistenza dei requisiti richiesti
• la polizza assicurativa che gli stessi sono tenuti a stipulare
APE convenzionale ante e post intervento
• il consenso allo sconto o cessione da parte del prestatore d’opera.

Ovviamente, se si richiede sconto o cessione in corrispondenza di uno stato di avanzamento lavori, la documentazione da esaminare sarà quella parzialmente riferita a tale SAL.

Quanto costa il visto di conformità?

La parcella del professionista incaricato a rilasciare il visto rientra tra gli onorari professionali detraibili. Lo ha chiarito il decreto Milleproroghe convertito in legge il 24 febbraio 2022, confermando che sono detraibili anche le spese per il visto sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

L’onorario può essere determinato liberamente, visto che in Italia le tariffe obbligatorie professionali sono state abrogate dal 2012.

Dottori commercialisti e revisori contabili, possono comunque calcolare il loro onorario facendo riferimento al decreto ministeriale n. 140/2012 (Parametri per la liquidazione in sede giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate). Agli importi così determinati potranno poi applicare il loro sconto, così come avviene per i tecnici, che invece fanno riferimento al Decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Pertanto, al momento in cui gli affiderai l’incarico per l’apposizione del visto di conformità, il professionista scelto dovrà rilasciarti un mandato nel quale sia riportata anche la cifra pattuita per il compenso.

Visto di conformità ora per allora

Oltre al visto di conformità che potremmo definire ordinario ne esiste anche un altro, detto ora per allora.
Questo tipo di visto è stato introdotto con il Decreto Aiuti-bis con l’intento di limitare la responsabilità solidale dei cessionari.

Con una FAQ l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che esso non serve per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito e quindi non deve esserle inviato.

La forma in cui va redatto il visto ora per allora è libera, ma devono essere indicate le seguenti informazioni obbligatorie:
• il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura
• il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta
• il codice fiscale del titolare della detrazione (primo cedente)
• il codice fiscale del primo cessionario/fornitore
• la tipologia di intervento agevolato
• l’anno di sostenimento della spesa
• l’ammontare della spesa sostenuta
• l’ammontare del credito ceduto.
Per i condomìni va indicato anche il rispettivo codice fiscale.

Il professionista incaricato potrà inviare al richiedente attestazione del rilascio del visto tramite posta elettronica certificata.

(Prima pubblicazione 11 gennaio 2021)





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14 Commenti. Nuovo commento

  • Buongiorno le chiedo se posso usufruire del bonus 110% avendo una villetta a schiera che però ha la soffitta registrata come lavatoio ma in realtà ho una camera da letto. Grazie Mauro

    Rispondi
  • Buonasera,
    Il visto di conformità può essere apposto dal professionista stessa abilitato nel caso i lavori interessino l’immobile del professionista stesso e sia lui il beneficiario del credito di imposta?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      14 Gennaio 2022 19:59

      Sinceramente non so risponderle, non essendo un professionista del settore fiscale, ma penso ci sia un minimo di “conflitto d’interessi”.

  • Buongiorno,
    la ringrazio per le informazioni che condivide in merito a questi argomenti così complessi. Avrei bisogno di un chiarimento: il giorno 4-11 abbiamo presentato la CILA ed iniziato i lavori che sarebbero dovuti durare un mese. Purtroppo per alcuni problemi con le spedizioni dei materiali di rivestimento dobbiamo ancora concludere. Abbiamo acquistato i mobili a partire dal 12-11 (quindi dopo la CILA) ma non abbiamo ancora corrisposto nulla all’impresa costruttrice. Consiglia di fare un SAL prima di fine anno ed uno nel 2022 per non rischiare di incorrere in problemi per usufruire del bonus mobili oppure possiamo tranquillamente pagare l’intera fattura all’impresa nel 2022? In questo caso, sono necessari due visti di conformità per i due SAL o è possibile pagare un anticipo e comunicare la conformità soltanto al saldo comprendendo le due fatture (anticipo+ saldo)?
    La ringrazio di nuovo e, visto il periodo, le auguro buone feste.
    Saluti
    Martina

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      23 Dicembre 2021 16:59

      Siccome mi parla di semplice Cila e di bonus mobili suppongo non sia un intervento di superbonus. In questo caso, non c’è nessun obbligo di procedere per SAL a determinati intervalli, ma può farli quando vuole. A questo punto dell’anno le conviene aspettare il 2022 per procedere con il primo. Ovviamente per ogni SAL e relativa cessione dovrà fare un visto di conformità.
      Tutto questo cmq non ha nessun legame col bonus mobili e non incide sulla possibilità di usufruirne.
      Ricambio gli auguri.

  • Mariarosa Coggiola
    8 Dicembre 2021 17:59

    Buongiorno,sono Mariarosa, proprietaria di una villetta con due unità abitative, è stato fatto un accurato studio di fattibilità per il bonus, tutto è a posto, si sta per presentare la CILA-S, e mi rivolgo alla mia banca per avere la cessione del credito…ma ecco un grave ostacolo di cui non ero al corrente: la mia età, superiore a 80 anni, mi esclude dalla cessione del credito alla mia banca e credo a qualsiasi banca. Abbiamo pensato di dare la casa in comodato a uno dei miei figli, ma non so se è possibile essendo due unità abitative con due diversi fogli a catasto e stessa particella. La risposta per me è di grande importanza e allo stesso tempo di grande urgenza, e vorrei accedere a un parere a pagamento, se possibile. Ringrazio per la gentile attenzione e faccio complimenti per la grande chiarezza delle risposte che ho potuto vedere, ma dove non ho trovato nulla che rispecchi il mio problema.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      9 Dicembre 2021 19:21

      Premetto che non esiste alcuna norma che escluda le persone di una determinata età dalla cessione. Si tratta solo di una politica delle banche che probabilmente non avranno una loro convenienza.
      Ciò premesso, purtroppo non credo possa stipulare un contratto di comodato in cui concede due immobili alla stessa persona. Le consiglio di chiedere conferma a un commercialista o a un notaio.

  • vorrei un informazione la prossima settimana devo partecipare ad una assemblea di condominio dove si deve discutere sul super bonus. il condominio è composto da 8 unità immobiliari residenziali e 4 unità immobiliari non residenziali, le unità immobiliari hanno i riscaldamenti autonomi, alcuni hanno la caldaia a gas altri hanno un riscaldamento a pompe di calore ed altri ancora hanno un riscaldamento con stufe elettriche. l’edificio ha quattro piani ed è privo di ascensore. In riferimento alla normativa alcuni condomini hanno proposto il capoto termico, l’ascensore e i pannelli fotovoltaici per alimentare l’ascensore e la luce scale, in merito vorrei sapere se è possibile accedere al super bonus. in attese invio cordiali saluti.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      11 Novembre 2021 19:51

      Sì.

    • Bindi gentile architetto vorrei porre un altro quesito . Nella esecuzione dei lavori viene nominato un direttore ma il condomino attraverso l’amministratore e lui che e’ il pre posto ai lavori del condomino, pertanto la retribuzione inserIta nel superbonus va ripartita in parti uguali

    • arch. Carmen Granata
      16 Novembre 2021 19:08

      Non ho capito la domanda…

  • Salve, in presenza di una pratica SUPERBONUS 110%, sia la ditta esecutrice dei lavori che i tecnici incaricati hanno emesso fattura di acconto al momento della firma del contrratto e quindi prima dell’inizio dei lavori per un importo pari al 35/40% del totale dei lavori ad eseguirsi e attestati da un computo metrico\piano economico. Si chiede: si può già effettuare la cessione del credito alle POSTE o altro soggetto? O, diversamente è necessario che vi sia un SAL di lavori efettivamente eseguiti pari all’importo delle fatture? Grazie.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      3 Giugno 2021 19:34

      La norma è chiara: la cessione si può fare solo quando si raggiunge un SAL di almeno il 30%.

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