A chi spettano i bonus casa?

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, in una risposta a FiscoOggi, che i bonus casa sono estesi anche a chi ha un contratto di comodato d’uso.

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay

Quali sono i bonus casa?

Il panorama delle detrazioni fiscali per la casa appare piuttosto ricco e variegato.

Negli anni infatti sono diventati sempre più numerosi i bonus previsti per le attività edilizie e non, che oggi comprendono:
bonus ristrutturazione
sismabonus
superbonus
ecobonus
bonus mobili
bonus verde.

Ammessi a godere di questi benefici non sono solo i proprietari dell’immobile ma anche altri soggetti. É opportuno quindi fare un quadro riepilogativo per capire chi sono gli interessati.

Il tutto anche alla luce di una recente risposta dell’Agenzia delle entrate a FiscoOggi, che ha ribadito l’estensione dei bonus anche agli immobili in comodo d’uso.

Ma andiamo con ordine.

Bonus casa: chi ne può usufruire?

Per godere di queste agevolazioni è necessario innanzitutto essere un contribuente IRPEF, visto che i bonus sono nati come detrazione fiscale, anche se oggi se ne può usufruire sottoforma di cessione del credito o sconto in fattura. Non è necessario essere residenti in Italia.

Il beneficio è previsto, come detto, non solo per i proprietari ma anche per tutti coloro che detengano un altro diritto sulla casa, purché sostengano le spese per i lavori e siano intestatari dei bonifici.

Parliamo quindi di:
• nudi proprietari
• usufruttuari
• affittuari
• comodatari
• soci di cooperative edilizie.

Familiari

Oltre ai detentori di un cosiddetto diritto reale sull’immobile, le detrazioni fiscali per la casa spettano anche a chiunque sostenga le spese e faccia parte della famiglia.
Sono ammessi infatti:
• il familiare convivente dell’avente titolo
• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
• il componente dell’unione civile
• il convivente more uxorio.

Per familiare si intendono il coniuge o i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Ti ricordo che i parenti sono ad esempio padre e figlio, nonno e nipote, fratelli, zio e nipote, ecc..
L’affinità è invece il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, ad esempio suocera e nuora, cognati, ecc..

La legge Cirinnà, la n. 76 del 2016, ha equiparato al vincolo giuridico del matrimonio quello derivante dalle unioni di persone dello stesso sesso.

La stessa legge fa sì che oggi possano godere delle detrazioni anche i componenti delle coppie conviventi, senza che sia necessario stipulare un contratto di comodato.
È necessario però dimostrare la convivenza mediante la residenza nella stessa casa.

In tutti questi casi è possibile usufruire dei bonus anche se l’intestatario del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori è il proprietario della casa.

Acquirenti

Un altro soggetto che può usufruire delle detrazioni è l’acquirente della casa, anche se non è stato stipulato ancora il rogito, purché si verifichino le seguenti condizioni:

• è stato stipulato un preliminare di vendita entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione
• è stato immesso nel possesso dell’immobile
• esegue gli interventi a proprie spese.

Bonus casa: chi può usufruirne per le parti condominiali?

Degli stessi bonus, applicati però agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, possono beneficiare tutti i condòmini.

Il criterio di ripartizione della spesa si basa generalmente sulle quote millesimali, ma si possono applicare anche altri criteri, definiti dagli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

La detrazione spetta però solo nel caso in cui la relativa quota di spesa sia stata versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L’amministratore rilascia infatti una certificazione da cui risultino, tra l’altro:
• l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento
• la quota millesimale imputabile al condomino.

La certificazione dell’amministratore potrebbe però riportare solo i dati di un proprietario, mentre le spese sono state sostenute anche da altri soggetti. In questo caso, gli aventi diritto dovranno attestare sul documento rilasciato dall’amministratore l’effettivo sostenimento della spesa e la relativa percentuale.

Possono usufruire dei bonus casa anche i condomìni senza amministratore e codice fiscale. Nei bonifici andrà in questo caso inserito il codice fiscale del condomino che li ha effettuati.

Bonus casa in caso di comodato d’uso

In una recente risposta a FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, tra i titoli idonei per usufruire dei bonus casa c’è anche il comodato d’uso.
Il comodatario può quindi eseguire e pagare i lavori in prima persona, purchè sia in possesso del consenso del proprietario all’esecuzione.

Il consenso può essere acquisito in forma scritta anche dopo l’inizio dei lavori, ma deve essere formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende richiedere l’agevolazione.

Altra condizione richiesta è che il contratto risulti regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del pagamento delle spese.

La risposta è relativa al quesito di un contribuente relativo al bonus ristrutturazione. Tuttavia, dato che le norme sul comodato sono sempre le stesse, ritengo si possa estendere tranquillamente anche agli altri bonus casa.

A chi spettano i bonus casa se cambia il possesso dell’abitazione?

Per vari motivi può cambiare il possesso della casa:
• a seguito di compravendita o donazione
• per il decesso dell’avente diritto
• per trasferimento dell’affittuario o comodatario.

A chi vanno in quel caso le rate residue della detrazione? A questa domanda ho risposto con un articolo specifico che puoi trovare qui.

Per ulteriori informazioni puoi invece seguire le mie pagine social: Facebook e Twitter.

(Prima pubblicazione 21 giugno 2018)




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4 Commenti. Nuovo commento

  • Buongiorno nel 2019 ho effettuato lavori di ristrutturazione “bonus casa 50%” e successivamente ma sempre nel 2019 ho donato l’immobile a mio figlio omettendo nell’atto che il recupero Irpef doveva continuare ad essere mio. Si può fare una scrittura privata successiva chiarendo questo accordo? Grazie

    Rispondi
  • Buonasera Architetto,
    Abbiamo stipulato e registrato contratto di comodato in data 09/03/2020, noi siamo i comodatari.
    In data 11/03/2020 siamo subentrati ad una CILA esistente, presentata a gennaio dal proprietario, ma a fronte della quale non erano ancora iniziati i lavori e non era stata pagata alcuna fattura, neanche in acconto.
    I lavori inizieranno effettivamente a giorni, ritiene possano sussistere problemi per usufruire delle detrazioni in relazione al fatto che la registrazione del contratto di comodato deve essere precedente all’inizio dei lavori? Secondo lei si fa riferimento ad un inizio effettivo dei lavori, non al provvedimento CILA?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      12 Marzo 2020 19:50

      Certo, si fa riferimento all’inizio dei lavori. Anzi in alcuni documenti dell’AdE si fa riferimento addirittura al momento in cui sono pagate le spese.

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