Cessione e sconto per bonus edilizi: sancita la fine definitiva

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 39 che sferra il colpo di grazia ai bonus edilizi, con l’eliminazione definitiva di cessione e sconto.

fine cessione e sconto

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Deciso lo stop definitivo per cessione e sconto

Nel Consiglio dei Ministri del 26 marzo è stato inferto l’ultimo colpo di grazia a superbonus e bonus edilizi vari, con l’eliminazione definitiva di cessione e sconto.

Ancora una volta, si è trattato di una mossa a sorpresa: le nuove limitazioni infatti non erano state inserite nell’ordine del giorno.

Pertanto, pur non essendo in programma, è stato approvato un decreto legge contenente l’abolizione della cessione del credito e dello sconto in fattura per qualunque tipo di bonus.

Il divieto di ricorrere a cessione del credito e sconto in fattura scatta da domani, visto che il Decreto Legge n. 39 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi.

A seguire, troverai una rapida carrellata di tutte le novità previste.

Per quali bonus edilizi scatta lo stop a cessione e sconto

Fino a oggi, i casi in cui era possibile ricorrere ancora alla cessione del credito e allo sconto in fattura in alternativa alla detrazione fiscale erano rimasti pochi. Te li riepilogo velocemente:
• il bonus barriere architettoniche, unicamente per l’eliminazione delle barriere verticali e per gli interventi su parti comuni condominiali, per privati con reddito di riferimento inferiore a 15mila euro o con soggetti disabili nel nucleo familiare
• il superbonus per i cosiddetti enti del terzo settore (ONLUS, associazioni di volontariato, cooperative sociali, ecc.)
• il superbonus per gli immobili colpiti da eventi sismici, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In tutti questi casi, parliamo di una agevolazione la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2025.

Ebbene, con il nuovo decreto pubblicato, dal momento della sua entrata in vigore non sarà più possibile ricorrere a cessione e sconto nemmeno per le prime due di queste eccezioni.

In una prima versione della bozza erano stati inseriti anche gli interventi nelle zone colpite dal sisma. Tuttavia, dopo la protesta dei Presidenti di Regione, il Governo è ritornato sui suoi passi.

La nuova versione del decreto prevede infatti che in questo caso si possa continuare a godere di cessione e sconto, nei limiti però di un fondo di 400 milioni di euro.
Ciò significa, in parole povere, che i cantieri che inizieranno le attività potrebbero all’improvviso trovarsi bloccati per esaurimento delle risorse disponibili.

Quali interventi sono esclusi dallo stop a cessione e sconto

Come sempre, sono stati fatti salvi i casi in cui i lavori siano già iniziati o siano state in qualche modo attivate le relative procedure amministrative.

Saranno quindi esclusi da questa nuova stretta (e quindi potranno continuare a usufruire di cessione e sconto), gli interventi per i quali alla data di entrata in vigore del decreto:

• risulti presentata la CILA-S, se sono oggetto di Superbonus e non sono effettuati dai condomìni
• risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA-S, se sono oggetto di Superbonus e sono effettuati dai condomìni
• risulti presentata la domanda per l’acquisizione del titolo abilitativo, se sono oggetto di Superbonus e comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici
• risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario, se gli interventi sono oggetto di altri bonus
• siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un contratto per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto, se gli interventi sono oggetto di altri bonus e sono di edilizia libera.

Attenzione, importante! Non potranno più usufruire delle opzioni alternative nemmeno quei contribuenti che hanno presentato le pratiche amministrative per il Superbonus, ma non abbiano sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per interventi effettuati.

Per farti un esempio, se hai presentato la CILA-S a dicembre 2022, ma non hai mai iniziato i lavori e quindi non risulta alcun pagamento a tuo carico, sei fuori dai giochi.

Eliminazione della remissione in bonis

Come se non bastasse, è stata eliminata anche la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis per la mancata presentazione della comunicazione di scelta delle opzioni alternative all’Agenzia delle Entrate. Questa disposizione avrebbe consentito di depositare in ritardo i documenti, pagando una sanzione di 250 euro.

Grazie a questa possibilità avresti potuto presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 15 ottobre 2024 senza perdere l’agevolazione fiscale.
Invece, il Governo è tornato sui suoi passi, per considerare valida unicamente la scadenza ordinaria fissata, ovvero il 4 aprile 2024.

Sospensione dei crediti per i debitori

Tra le nuove misure presenti nel decreto c’è anche una norma a tutela dello Stato contro chi ha debiti nei confronti dell’Erario.

In pratica, se hai debiti con lo Stato e ti avvali dello sconto o della cessione per spese relative ai bonus edilizi, i crediti risultanti saranno sospesi dal Fisco fino al momento in cui il tuo debito risulterà saldato.

Per far scattare questo provvedimento, devono però ricorrere alcuni presupposti:
• l’entità del debito deve essere superiore a 10mila euro
• i termini di pagamento devono essere scaduti e non devono sussistere provvedimenti speciali in corso (come una sospensione o piani per il pagamento a rate del debito).

La dichiarazione preventiva per i bonus

Viene introdotta una dichiarazione preventiva da presentare per far conoscere al Fisco l’entità delle grandezze economiche e finanziarie in gioco. La comunicazione è prevista unicamente per i lavori oggetto di Superbonus e il suo contenuto, le modalità e i termini di presentazione, saranno definiti con un provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

E se non adempirai… il Governo ha già predisposto un apposito quadro sanzionatorio per punirti:
• se i lavori sono già iniziati, rischi una multa di 10mila euro
• se i lavori non sono ancora iniziati, sarai sanzionato con la decadenza dal superbonus.

Quando entra in vigore lo stop a cessione e sconto?

Il Decreto Legge n. 39 pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale entra in vigore domani, 30 marzo 2024.

Come tutti i decreti legge dovrà però essere convertito in legge entro 60 giorni, per cui potrebbe essere oggetto di modifiche e integrazioni. Se vuoi essere aggiornato in tempo reale su questo argomento, segui le mie pagine Facebook e X e iscriviti ai miei canali WhatsApp e YouTube.

Conclusioni

Il Governo sembra tenacemente intenzionato a completare l’opera di smantellamento dei bonus edilizi. Misure che, negli ultimi anni, hanno aiutato milioni di cittadini (inclusi esponenti del Governo stesso) a realizzare lavori di ristrutturazione e a sostenere un settore edile in profonda crisi.

A cosa serve allora prolungare l’agonia? L’abolizione totale dei bonus edilizi appare a questo punto come l’inevitabile epilogo di un processo di mortificazione avviato da mesi.




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