Decreto Superbonus convertito in legge: fine definitiva per cessione e sconto

Approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del Decreto Superbonus che ha sferrato il colpo di grazia per i bonus edilizi.

fine cessione e sconto

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Deciso lo stop definitivo per cessione e sconto

Nella seduta di ieri, la Camera ha approvato con voto di fiducia la conversione in legge del DL 39/2024, quello che ha inferto l’ultimo colpo di grazia a superbonus e bonus edilizi vari, con l’eliminazione definitiva di cessione e sconto.

Il cosiddetto Decreto Superbonus è arrivato, ancora una volta, come una mossa a sorpresa: le nuove limitazioni infatti non erano state inserite nell’ordine del giorno di quella seduta del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, pur non essendo in programma, è stato approvato un decreto legge contenente l’abolizione della cessione del credito e dello sconto in fattura per qualunque tipo di bonus.

Come se non bastasse, nel corso dell’esame parlamentare sono stati inseriti ulteriori emendamenti, dal Governo stesso, che hanno ulteriormente inasprito la normativa sui bonus.

A seguire, troverai una rapida carrellata di tutte le novità previste.

Per quali bonus edilizi scatta lo stop a cessione e sconto

Fino all’entrata in vigore del Decreto Superbonus, i casi in cui era possibile ricorrere ancora alla cessione del credito e allo sconto in fattura in alternativa alla detrazione fiscale erano rimasti pochi. Con il nuovo decreto restano fatte salve solo rarissime eccezioni.

Una di queste, sono le zone colpite da un sisma. In una prima versione della bozza erano stati inseriti anche queste ma, dopo la protesta dei Presidenti di Regione, il Governo è ritornato sui suoi passi. Pertanto, è possibile continuare a godere di cessione e sconto, nei limiti però di un fondo di 400 milioni di euro.
Ciò significa, in parole povere, che i cantieri che inizieranno le attività potrebbero all’improvviso trovarsi bloccati per esaurimento delle risorse disponibili.

Quali interventi sono esclusi dallo stop a cessione e sconto

Come sempre, sono stati fatti salvi i casi in cui i lavori siano già iniziati o siano state in qualche modo attivate le relative procedure amministrative.

Saranno quindi esclusi da questa nuova stretta (e quindi potranno continuare a usufruire di cessione e sconto), gli interventi per i quali alla data di entrata in vigore del decreto:

• risulti presentata la CILA-S, se sono oggetto di Superbonus e non sono effettuati dai condomìni
• risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA-S, se sono oggetto di Superbonus e sono effettuati dai condomìni
• risulti presentata la domanda per l’acquisizione del titolo abilitativo, se sono oggetto di Superbonus e comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici
• risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario, se gli interventi sono oggetto di altri bonus
• siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un contratto per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto, se gli interventi sono oggetto di altri bonus e sono di edilizia libera.

Attenzione, importante! Non possono più usufruire delle opzioni alternative nemmeno quei contribuenti che hanno presentato le pratiche amministrative per il Superbonus, ma non hanno sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per interventi effettuati.

Per farti un esempio, se hai presentato la CILA-S a dicembre 2022, ma non hai mai iniziato i lavori e quindi non risulta alcun pagamento a tuo carico, sei fuori dai giochi. Si tratta delle cosiddette CILA-S dormienti che sono state escluse dalle opzioni alternative.

Eliminazione della remissione in bonis

Come se non bastasse, è stata eliminata anche la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis per la mancata presentazione della comunicazione di scelta delle opzioni alternative all’Agenzia delle Entrate. Questa disposizione avrebbe consentito di depositare in ritardo i documenti, pagando una sanzione di 250 euro.

Grazie a questa possibilità avresti potuto presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 15 ottobre 2024 senza perdere l’agevolazione fiscale.
Invece, il Governo è tornato sui suoi passi, per considerare valida unicamente la scadenza ordinaria fissata, ovvero il 4 aprile 2024.

Sospensione dei crediti per i debitori

Tra le nuove misure presenti nel decreto c’è anche una norma a tutela dello Stato contro chi ha debiti nei confronti dell’Erario.

In pratica, se hai debiti con lo Stato e ti avvali dello sconto o della cessione per spese relative ai bonus edilizi, i crediti risultanti saranno sospesi dal Fisco fino al momento in cui il tuo debito risulterà saldato.

Per far scattare questo provvedimento, devono però ricorrere alcuni presupposti:
• l’entità del debito deve essere superiore a 10mila euro
• i termini di pagamento devono essere scaduti e non devono sussistere provvedimenti speciali in corso (come una sospensione o piani per il pagamento a rate del debito).

La dichiarazione preventiva per i bonus

Viene introdotta una dichiarazione preventiva da presentare per far conoscere al Fisco l’entità delle grandezze economiche e finanziarie in gioco. La comunicazione è prevista unicamente per i lavori oggetto di Superbonus e il suo contenuto, le modalità e i termini di presentazione, saranno definiti con un provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

E se non adempirai… il Governo ha già predisposto un apposito quadro sanzionatorio per punirti:
• se i lavori sono già iniziati, rischi una multa di 10mila euro
• se i lavori non sono ancora iniziati, sarai sanzionato con la decadenza dal superbonus.

Crediti spalmati in 10 anni

Uno dei più discussi emendamenti presentati dal Governo è il cosiddetto spalmacrediti. Si tratta di una norma che sancisce l’obbligo di ripartire il superbonus in 10 anni, anziché nei 4 canonici o scegliendo le opzioni alternative.

L’obbligo è retroattivo e vale per le spese sostenute a partire dal primo gennaio 2024. Questa retroattività, tuttavia, presenta profili di incostituzionalità per cui, a mio avviso, potrebbe anche essere messa in discussione nei prossimi mesi. Pertanto, se vuoi essere aggiornato in tempo reale su possibili modifiche, segui le mie pagine Facebook e X e iscriviti ai miei canali WhatsApp e YouTube.

Bonus ristrutturazione al 30%

Altra modifica che ha fatto molto discutere riguarda il bonus ristrutturazione. Questo bonus, dal 2025 diminuirà la sua aliquota dal 50% al 36%, con un limite di spesa che scenderà a 48.000 euro per unità immobiliare.

Il Governo ha previsto una ulteriore riduzione, al 30%, per gli anni dal 2028 al 2030, mantenendo il massimale sempre a 48.000 euro.

Unica eccezione riguarda gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali l’aliquota resterà al 50% con eguale limite di spesa. Il motivo di questa eccezione al momento mi sfugge…

Conclusioni

Il Governo sembra tenacemente intenzionato a completare l’opera di smantellamento dei bonus edilizi. Misure che, negli ultimi anni, hanno aiutato milioni di cittadini (inclusi esponenti del Governo stesso) a realizzare lavori di ristrutturazione e a sostenere un settore edile in profonda crisi.

A cosa serve allora prolungare l’agonia? L’abolizione totale dei bonus edilizi appare a questo punto come l’inevitabile epilogo di un processo di mortificazione avviato da mesi.




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