In vigore il Decreto antifrode per i bonus casa

Visto di conformità per tutti i bonus e controlli preventivi del Fisco: alcune delle novità presenti nel Decreto antifrode da oggi in vigore.

Perché è stato necessario pubblicare il Decreto antifrode bonus casa?

Nei giorni scorsi è balzata agli onori delle cronache la notizia secondo cui l’Agenzia delle Entrate ha portato alla luce 800 milioni di euro frutto della cessione di crediti fittizi per interventi di Superbonus.

Il Governo ha quindi deciso di correre ai ripari predisponendo un decreto antifrode con l’obiettivo di evitare comportamenti disonesti non solo nell’utilizzo del Superbonus, ma per tutti i bonus fiscali per l’edilizia.

Il Decreto-legge n. 157 dell’11 novembre 2021, recante Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale ed è quindi in vigore da oggi.

Il decreto è formato dai seguenti 5 articoli:
art. 1 – Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi
art. 2 – Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi
art. 3 – Controlli dell’Agenzia delle entrate
art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria
art. 5 – Entrata in vigore.

Il decreto così pubblicato dovrà comunque passare attraverso l’esame delle Camere per essere convertito in legge entro i prossimi due mesi.

Due sono le novità importanti introdotte dal decreto:
• l’obbligo di visto di conformità per tutti i bonus e per il Superbonus anche quando se ne usufruisce direttamente in dichiarazione dei redditi
• possibilità per l’Agenzia delle Entrate di bloccare per 30 giorni le somme relative ai crediti ceduti in caso di dubbi sulla regolarità delle operazioni.

Modifiche al Decreto antifrode sui bonus casa

Rispetto alla bozza circolante da alcuni giorni è stata introdotta una modifica piuttosto rilevante al decreto, eliminando il comma che introduceva la responsabilità in solido dei fornitori e dei cessionari.

Si prevedeva che il fornitore fosse corresponsabile se non operava con la diligenza del buon padre di famiglia, quindi se non prestava la massima attenzione.
Pertanto, ora questi soggetti non sono chiamati più a concorrere per i comportamenti fraudolenti di altri, ma saranno coinvolti solo per loro conclamate responsabilità.

È stato invece aggiunto un periodo al comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio, l’articolo riguardante il Superbonus.
In sostanza si afferma che ai fini dell’asseverazione della congruità della spesa, oltra ai prezzari ufficiali indicati si farà riferimento ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto.

Nei prossimi mesi dovremo dunque attenderci un nuovo decreto, con l’obiettivo di contrastare i rincari dei materiali, nel quale saranno indicati i prezzi massimi per lavorazioni e forniture di beni nell’ambito dei cantieri oggetto di bonus.

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Obbligo del visto di conformità esteso a tutti i bonus

L’intento del legislatore è quello di rafforzare i controlli preventivi per tutti i tipi di bonus.

Il visto di conformità, introdotto dal Decreto Rilancio solo per il caso in cui si intendesse usufruire del Superbonus sottoforma di cessione del credito o sconto in fattura, viene esteso ora anche a quei (pochi) contribuenti che intendono fruirne in dichiarazione dei redditi, quindi come detrazione IRPEF.

Resta però ancora una circostanza in cui si può fare a meno del CAF o del commercialista per l’apposizione del visto. Si tratta del caso in cui si faccia ricorso alla dichiarazione precompilata. Per questo tipo di dichiarazione dei redditi infatti l’Agenzia delle Entrate può già contare su dei controlli preventivi.

Come se non bastasse, l’obbligo di visto e di congruità della spesa viene esteso a tutte le altre agevolazioni per l’edilizia:
Bonus ristrutturazione
Ecobonus
Sismabonus
Bonus facciate.
Per queste agevolazioni però l’obbligo è previsto solo in caso di opzione per la cessione o lo sconto.

Sospensione dei crediti per 30 giorni in caso di dubbi

La vera e propria stretta del Fisco per il riconoscimento dei crediti arriva però con questa seconda misura, che prevede specifici controlli preventivi.

Nel caso in cui l’Agenzia ravvisasse dei profili di rischio nelle comunicazioni di cessione del credito, potrà sospenderle per un periodo fino a 30 giorni per effettuare controlli e verifiche. La sospensione dovrà avvenire entro 5 giorni dall’invio della comunicazione.

I profili di rischio potranno riguardare:
• la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni
• i dati relativi ai crediti stessi
• i dati relativi ai soggetti che intervengono nelle operazioni.

Le criticità saranno individuate sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Le banche e gli altri intermediari autorizzati non potranno procedere con l’acquisizione dei crediti nei seguenti casi:
• in presenza di cessionari che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita
• se ritengono che sia svolta attività finanziaria abusiva da parte di soggetti privi delle autorizzazioni che effettuano un gran numero di operazioni di acquisto di crediti da diversi soggetti.
In tali circostanze gli intermediari dovranno anche presentare una segnalazione ai fini dell’antiriciclaggio.

L’attuazione della procedura di controllo descritta è demandata alla pubblicazione di uno o più provvedimenti da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa cambia quindi ai fini pratici quando vai a effettuare la comunicazione per la cessione del credito? Dovrai attendere l’esito della stessa. Se all’esito del controllo risultano presenti dei rischi, ti verrà comunicata la sospensione e la comunicazione non risulterà inviata. In caso contrario, ti arriverà un esito positivo e potrai procedere.

Conclusioni

Dopo la pubblicazione della bozza di Legge di Bilancio si è scatenato letteralmente il panico tra contribuenti e addetti ai lavori per le modifiche in arrivo nel 2022. Ci saranno davvero i paletti annunciati per le villette unifamiliari (ISEE a 25.000 euro e requisito prima casa)? La cessione del credito e lo sconto in fattura saranno prorogati solo per il Superbonus?

Non ho riscontrato invece la stessa preoccupazione per le novità annunciate per contrastare le frodi, probabilmente perché non è stata ancora ben compresa la portata di queste contromisure.

L’introduzione del visto di conformità per tutti i bonus casa e anche per chi ne usufruisce sottoforma di detrazione IRPEF renderà, oltre che più oneroso, anche più complicato accedere a delle agevolazioni che negli ultimi anni erano state molto apprezzate proprio per la loro semplicità di accesso.
Il tutto a dispetto della tanto conclamata semplificazione, per la quale sono stati pubblicati leggi e decreti negli ultimi anni.

Per non parlare dei controlli preventivi sulle comunicazioni inoltrate al Fisco, che potrebbero bloccare anche per un mese l’erogazione del credito e quindi in molti casi anche le attività edilizie.




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12 Commenti. Nuovo commento

  • Buongiorno Architetto,
    grazie per l’articolo.
    A proposito del decreto desideravo un suo chiarimento. Ho aperto una SCIA per ristrutturazione straordinaria e ieri il titolare dell’impresa edile cui cederò il credito del 50% ha preteso che il tecnico geometra che farà l’asseverazione avesse l’ “assicurazione”. Non ho ben capito di cosa si tratti e perchè il geometra non è d’accordo.
    La ringrazio molto.
    Saluti,
    Giovanni

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      15 Dicembre 2021 19:24

      A prescindere dai bonus, la polizza RC professionale è un obbligo per tutte le professioni ordinistiche dal 2013. Quindi non capisco su cosa il geometra non sia d’accordo, visto che è tenuto ad averla per poter esercitare.

    • Mi scusi…sono stato poco chiaro ed incompleto. Per “assicurazione” intendevo la stipula di una polizza assicurativa specifica per il professionista che asseveri la congruità delle spese in quanto ritiene che il decreto non si applica a interventi diversi dal Superbonus 110%. Invece, il titolare dell’impresa sostiene che è necessaria anche per i lavori di ristrutturazione straordinaria. Grazie in anticipo per la risposta! Buona serata!

    • arch. Carmen Granata
      16 Dicembre 2021 19:07

      In questo caso ha ragione il geometra, non serve una polizza specifica ma è sufficiente la normale RC professionale.

  • Ndoc Mandreja (Sicur Infissi Roma)
    2 Dicembre 2021 16:18

    Buonasera, sono un rivenditore infissi a Roma,e come non ho aplicato mai il sconto in fattura da 50% per ecobonus, vorrei sapere se e possibile avere una assistenza per sapere come fare i calcoli per la fattura.
    Cordiali saluti
    Ing.Ndoc Mandreja

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      2 Dicembre 2021 19:53

      Per gli aspetti fiscali dovrebbe rivolgersi a un commercialista.

  • Sto usufruendo dello sconto in fattura, non ho ancora ultimato i lavori che proseguiranno anche per il prossimo anno. Per non correre rischi è meglio pagare tutto entro il 31 dicembre 2021 o sarò possibile saldare nel nuovo anno senza perdere l’agevolazione? grazie mille

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      19 Novembre 2021 11:33

      Sia l’agevolazione sia lo sconto in fattura saranno ancora in vigore il prossimo anno.

  • Mi chiedevo con quali tabelle poter asseverare i costi ad esempio di sanitari, rubinetteria, piastrelle ecc.. che mi sembra sia possibile detrarre in una ristrutturazione straordinaria.

    Rispondi
  • Lorenzo Rossi
    13 Novembre 2021 19:27

    Buonasera Architetto,
    complimenti per l’articolo.
    Capisco che il decreto è appena passato e quindi alcune cose saranno da verificare.
    Volevo però un suo parere sulle ristrutturazioni già iniziate, ad esempio per usufruire della cessione del credito su un bonus casa 50% per ristrutturazione straordinaria.
    Di alcune fatture degli ultimi stati di avanzamento della ditta che effettua i lavori e soprattutto su altre relative all’acquisto dei materiali, che ho fatto personalmente (sanitari, rivestimenti ecc..), ancora non ho ceduto il credito. Secondo lei, anche se trattasi di un lavoro già iniziato, potrebbe necessitare adesso una asseverazione di un tecnico sulla congruità dei prezzi? Sull’acquisto però dei materiali di cui sopra mi sembra sarebbe assurdo.
    La ringrazio anticipatamente.
    Saluti,
    Lorenzo

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      15 Novembre 2021 19:56

      Dalle indiscrezioni che stanno cricolando in queste ore, le nuove norme si applicheranno anche ai lavori già in corso e la congruità dei prezzi farà riferimento ai prezzari regionali.

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