Bonus sicurezza: il credito d’imposta per videosorveglianza e antifurto

Dal 20 febbraio al 20 marzo 2017 si può richiedere il bonus sicurezza per impianti di videosorveglianza installati nel 2016: ecco come presentare l’istanza.

Bonus sicurezza per videosorveglianza

Cos’è il bonus sicurezza?

Il cosiddetto bonus sicurezza 2016 è un credito di imposta previsto dalla Legge di Stabilità al comma 982, destinato a tutti i contribuenti che in quell’anno abbiano installato sistemi di sicurezza, come quelli di videosorveglianza o di antifurto, o stipuleranno contratti con istituti di vigilanza.

Il fine è quello di migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini visto il preoccupante aumento dei furti nelle abitazioni.

Il credito di imposta prevede un limite massimo di copertura di 15 milioni di euro ed è quindi possibile richiederlo fino a esaurimento di tali risorse, mentre per il momento non è indicato alcun limite di spesa per ogni singolo contribuente.

Ma cos’è un credito di imposta? Questo istituto consiste in una sorta di buono che il cittadino può sfruttare per la propria dichiarazione dei redditi, scalando l’importo della spesa sostenuta dalle tasse da pagare.

In particolare, per il bonus sicurezza nella dichiarazione dei redditi 2017 bisognerà compilare:
• il quadro G per il 730 precompilato
• il quadro RU per il modello Unico.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul bonus sicurezza

Purtroppo, a quasi sei mesi dall’entrata in vigore della nuova agevolazione, non sono ancora stati specificati alcuni dettagli importanti, come:
• l’importo massimo agevolabile per ciascuna famiglia
• le spese ammesse al bonus (ad esempio se rientrano nel beneficio i costi per il sopralluogo, il progetto, l’installazione delle videocamere di sicurezza, il rilascio della certificazione e conformità alla legge sulla privacy)
• i contenuti del contratto con le agenzie di vigilantes
• il recupero del bonus in caso di illegittimo utilizzo
• le disposizioni per il contenimento della spesa complessiva entro i limiti previsti.

Inoltre, nella guida dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni aggiornata a marzo 2016, nell’elenco dedicato agli interventi per la prevenzione di atti illeciti continuano a essere presenti anche gli impianti di videosorveglianza.
Per questo, resta da capire se le due agevolazioni saranno cumulabili o sarà necessario optare per una delle due.

Per le modalità di fruizione del bonus, la Legge di Stabilità 2016 rimandava a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore, pubblicato invece solo il 6 dicembre 2016.

Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 33037 del 14 febbraio 2016, per specificare le modalità e i termini per presentare la domanda. Vediamo quindi nel dettaglio questi aspetti.

Chi può usufruire del bonus sicurezza?

A differenza del bonus sicurezza del 2010, rivolto alle piccole e medie imprese, quello del 2016 prevede come soggetti beneficiari unicamente le persone fisiche, ovvero i privati cittadini non titolari di partita IVA.

Quindi, se ne potrà usufruire solo come privati per la protezione della propria abitazione e della propria famiglia e non come titolari di un reddito da impresa.

D’altro canto, gli impianti di video sorveglianza e allarme acquistati nell’ambito di attività di lavoro autonomo sono già deducibili dal reddito professionale.

Per quali spese è previsto il bonus sicurezza?

Il credito di imposta è riconosciuto per l’acquisto di sistemi tecnologici finalizzati alla sorveglianza per la prevenzione di atti criminosi, quali:

• telecamere di videosorveglianza
• registratori video
• registratori audio
• contratti con istituti di vigilanza che forniscono servizi di videosorveglianza.

Come presentare la domanda per avere il bonus sicurezza

La domanda per ottenere il credito di imposta può essere presentata unicamente per via telematica, utilizzando il software Creditovideosorveglianza.
Il programma sarà attivo sul sito dell’Agenzia delle Entrate tra il 20 febbraio e il 20 marzo 2017, quindi a partire da lunedì prossimo.

Nell’istanza dovete indicare:
• il vostro codice fiscale
• il codice fiscale del fornitore del bene o servizio
• il numero, la data e l’importo delle fatture
• l’IVA applicata.
Il sistema rilascerà una ricevuta al termine dell’invio.

Differenza tra bonus sicurezza e detrazione 50%

In realtà esiste già un’agevolazione fiscale indirizzata all’acquisto di questo tipo di sistemi tecnologici, in quanto nella detrazione 50% IRPEF rientrano anche i sistemi e gli impianti finalizzati alla prevenzione del compimento di atti illeciti.

Tra gli interventi per la sicurezza detraibili, l’Agenzia delle Entrate elenca a titolo di esempio:
• rafforzamento, sostituzione o realizzazione di cancellate o muri di cinta degli edifici
• apposizione o sostituzione di grate alle finestre
porte blindate o rinforzate
• apposizione o sostituzione di serrature, catenacci, lucchetti o spioncini
• installazione di rilevatori di apertura o effrazione sui serramenti
• apposizione di saracinesche
tapparelle metalliche con bloccaggi
vetri antisfondamento
casseforti a muro
• impianti antifurto e relative centraline
telecamere o fotocamere collegate a centri di vigilanza privati.

Dal 2016 è così possibile scegliere il bonus sicurezza in alternativa alla detrazione 50%.

Tra gli interventi detraibili non sono però contemplate le spese per la stipula di contratti con gli istituti di vigilanza.

(Prima pubblicazione 30 maggio 2016)

photo credit: CCTV via photopin (license)




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4 Commenti. Nuovo commento

  • architetto buonasera, chiedevo una precisazione relativamente al bonus casa-bonus sicurezza con detrazione 50%: nel caso di sostituzione di tapparelle/persiane con altre metalliche con bloccaggi (intervento agevolabile), che tipo di documentazione devo produrre all’ AdE (se bisogna produrla) al fine dell’ ottenimento della detrazione in 10 anni? nel caso non siano necessario presentarli, in ogni caso devo conservare (come proprietario e soggetto pagatore) oltre a bonifici e fatture, anche una autodichiarazione di inizio-fine lavori , una asseverazione da parte un tecnico abilitato che attesti avvenuta sostituzione ed adeguamento e quant’altro?la detrazione si farà automaticamente sul 730?grazie delle info saluti

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  • arch. Carmen Granata
    2 Maggio 2017 18:52

    Come fa a dire che non si sapeva nulla fino al 31 marzo, se solo questo articolo è del 2016?

    Rispondi
  • Maurizia tartari
    2 Maggio 2017 18:26

    È troppo tardi in quanto non si sapeva nulla fino al 31 marzo e quindi non è stato possibile fare il mod f24 e la domanda in via telematica come richiesto. Si sanno le cose quando i tempi sono già scaduti. Non è stata data pubblicità alla possibilità di avere credito imposta per video sorveglianza nei tempi per inviare f24. (20/02-20/03)-quindi niente credito

    Rispondi

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