Il Decreto Legge n. 39 del 30 marzo 2024 ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva delle spese, per i lavori oggetto di Superbonus.
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Il Decreto Legge n. 39 del 30 marzo 2024 ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva delle spese, per i lavori oggetto di Superbonus.
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Il Decreto Legge n. 39 del 30 marzo 2024 ha introdotto nuove limitazioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito per tutti i bonus edilizi.
In aggiunta a questo ennesimo blocco e al divieto di utilizzo della remissione in bonis per il mancato invio della comunicazione della scelta dell’opzione in ritardo o con errori, è stato introdotto un nuovo, inaspettato, adempimento.
L’obbligo, di cui ti parlerò in questo articolo, dovrebbe interessarti se stai effettuando lavori oggetto di Superbonus o intendi farlo.
La misura è contenuta nell’art. 3 del decreto e consiste in una comunicazione preventiva delle spese per le quali intendi usufruire delle agevolazioni fiscali.
L’obiettivo del Governo è quello di acquisire informazioni necessarie al monitoraggio della spesa agevolata con il Superbonus.
Se stai effettuando o intendi effettuare lavori di efficientamento energetico oggetto di superbonus, dovrai inviare la comunicazione preventiva a ENEA. La dichiarazione andrà quindi, in questo caso, a integrare i dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori.
Nella dichiarazione dovrai inserire le seguenti informazioni:
• i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento
• l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30 marzo)
• l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dopo l’entrata in vigore del DL 39/2024 negli anni 2024 e 2025
• le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese di cui sopra.
Per i lavori antisismici la comunicazione preventiva dovrà invece essere inviata al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Tali informazioni dovranno essere inviate già al momento della predisposizione dell’asseverazione sismica prevista dal Decreto 58 del 2017 e redatta con la compilazione dell’Allegato B.
Le informazioni da inserire nella dichiarazione sono le stesse che abbiamo visto nel paragrafo precedente per gli interventi di efficientamento energetico.
I soggetti obbligati a effettuare la comunicazione preventiva sono coloro che:
• entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILA-S o la domanda per acquisire il titolo abilitativo per effettuare lavori di demolizione e ricostruzione e, entro la stessa data, non hanno ancora concluso i lavori
• a partire dal primo gennaio 2024 hanno presentato la CILA-S o la domanda per acquisire il titolo abilitativo per effettuare lavori di demolizione e ricostruzione.
Si tratta insomma dei cantieri dove, in questi ultimi mesi, i lavori vengono a trovarsi in corso d’opera o in fase di apertura.
Particolarmente severo il quadro sanzionatorio messo a punto per coloro che non si allineeranno al nuovo obbligo.
L’omessa presentazione della comunicazione preventiva delle spese è infatti punita con:
• l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10mila euro, se hai iniziato i lavori prima dell’entrata in vigore del DL 39/2024
• la decadenza dall’agevolazione fiscale (quindi niente superbonus), se hai iniziato i lavori dopo l’entrata in vigore del decreto DL 39/2024.
Per la mancata presentazione non sarà possibile ovviamente avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, visto che anche questa è stata abolita (per i bonus edilizi) dallo stesso DL 39/2024.
Al momento, però, non sappiamo esattamente come dovrà essere effettuata questa comunicazione e dove dovrà essere inviata (in quale sezione dei portali indicati).
Infatti, i contenuti, le modalità e i termini per la trasmissione della dichiarazione saranno resi noto soltanto con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto n. 39 (quindi presumibilmente entro la fine di maggio).
Conoscendo la tempestività con cui solitamente si rispettano queste scadenze, non sappiamo se effettivamente ciò avverrà. In ogni caso, successivamente dovranno essere attivati i relativi portali per la trasmissioni delle informazioni (e anche qui i ritardi sono piuttosto consueti).
Pertanto, al momento non sappiamo quando sarà davvero possibile effettuare la dichiarazione preventiva.
Il DL 39/2024, inoltre, come tutti i decreti legge, dovrà essere convertito in legge ed è quindi suscettibile di subire qualche modifica.
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