Superbonus e bonus minori: le novità della Legge di Bilancio

Per chiarire tutte le novità apportate dalla legge di Bilancio 2022 vi presentiamo una guida molto interessante su Superbonus e bonus minori.

Legge di Bilancio 2022 e bonus edilizi

Con la Legge di Bilancio 2022 il Governo ha dato maggiore stabilità alle agevolazioni fiscali per l’edilizia.
I cosiddetti bonus minori sono stati prorogati non più di un solo anno, come di consueto, ma sono stati confermati per un orizzonte temporale più lungo, fino al 31 dicembre 2024. Parliamo delle seguenti agevolazioni:
• bonus ristrutturazione
• ecobonus ordinario
• bonus mobili
• bonus verde
• sismabonus ordinario.

Dalla proroga lunga sono stati esclusi il bonus facciate e il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche in vigore solo per tutto il 2022.

La Legge di Bilancio ha fissato anche le proroghe per il superbonus 110% (nella versione eco e sisma), differenziandole in base alle tipologie di immobili:
• per gli edifici unifamiliari o a questi assimilabili (con accesso autonomo e indipendenza funzionale) la scadenza resta al 30 giugno 2022 ma può essere prolungata al 31 dicembre 2022 solo se entro tale data viene ultimato almeno il 30% dell’intervento complessivo
• per i condomìni e gli edifici di unico proprietario da 2 a 4 unità abitative la detrazione resta al 110% fino al 31 dicembre 2023, con una graduale riduzione negli anni successivi: nel 2024 l’aliquota sarà del 70% per scendere al 65% nel 2025.

Limiti alla cessione del credito

Il successo dei bonus edilizi è dovuto alla possibilità, introdotta dal Decreto Rilancio, di usufruirne, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, sottoforma di sconto in fattura o cessione del credito.

Tuttavia, la scoperta di frodi per un importo stimato in 4 miliardi di euro, derivanti da cessione di crediti, ha determinato per il Governo l’esigenza di porre una limitazione al flusso illimitato di crediti.

In un primo momento, il Decreto Sostegni Ter (DL 4/2022) ha introdotto il divieto di effettuare cessioni multiple del credito (quindi successive alla prima).

L’allarme generato da tutta la filiera dell’edilizia a seguito di questa nuova impostazione, ha però indotto il Governo ad apportare dei correttivi con il DL 13 pubblicato a febbraio.

È stato quindi eliminato il divieto di effettuare cessioni del credito successive alla prima, ma è stato posto un limite al numero totale delle cessioni possibili, fissato a tre in tutto. Le cessioni successive alla prima possono inoltre avvenire solo verso soggetti vigilati quali:
• banche
• intermediari finanziari
• società appartenenti a gruppi bancari
• imprese di assicurazione.

Come ulteriori misure di tracciamento del credito fiscale è stato introdotto un codice identificativo univoco che consente di risalire sempre al beneficiario iniziale ed è stato imposto il divieto di suddividere il credito nelle cessioni successiva alla prima, consentendo quindi di cederlo solo nella sua interezza.

Visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese

Il Decreto Rilancio prevedeva l’obbligo di acquisire il visto di conformità da un commercialista e l’asseverazione di congruità delle spese da un tecnico abilitato solo per chi usufruisse del Superbonus sottoforma di sconto o cessione.

Il Decreto Anti Frode ha esteso, a partire dal 12 novembre 2021, tale obbligo anche ai cosiddetti bonus minori.

Con la Legge di Bilancio 2022, il Legislatore ha poi modificato questa disposizione, prevedendo per i bonus minori tali adempimenti, soltanto quando:
• il valore complessivo dell’intervento supera i 10.000 euro
• il lavoro non è inserito tra gli interventi di edilizia libera.

Da questa semplificazione è però escluso il bonus facciate, per il quale sono sempre previsti.

L’obbligo di visto e asseverazione è stato inoltre esteso anche ai casi in cui si usufruisce del superbonus sottoforma di detrazione fiscale, tranne i casi in cui:
• si ricorre alla dichiarazione precompilata
• si presenta dichiarazione attraverso sostituto di imposta
• il visto è richiesto per l’intera dichiarazione.

Il ruolo del Commercialista nell’ambito dei bonus edilizi

Se in passato, con la fruizione delle agevolazioni esclusivamente come detrazioni IRPEF, la figura del Commercialista aveva un ruolo marginale, limitato all’ultimo step dell’iter (la presentazione della dichiarazione dei redditi), oggi è diventata particolarmente importante.

Questo professionista è diventato l’intermediario tra i tecnici coinvolti in una ristrutturazione (geometri, ingegneri, architetti, termotecnici) da un lato e gli istituti di credito che gestiscono la cessione/sconto, dall’altro.

Inoltre, come abbiamo visto, sempre più spesso è chiamato in causa per l’apposizione del visto di conformità.

Come gestire un intervento di Superbonus e bonus minori?

La gestione di una pratica oggetto di bonus edilizi rappresenta oggi un percorso irto di ostacoli, sia per la quantità di adempimenti da rispettare, sia per le modifiche normative che si rincorrono sempre più spesso.

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Con TeamSystem Ecobonus ha creato uno strumento di collaborazione digitale in grado di supportare tutti gli attori coinvolti (Commercialisti, CAF, Amministratori di Condominio, Tecnici e Imprese) nella gestione dell’intero ciclo di vita dei bonus fiscali, offrendo un servizio completo ai propri clienti.

Per chiarire inoltre tutte le novità apportate dalla legge di Bilancio 2022, ha redatto la Guida su Superbonus e bonus minori (*), a cura della commercialista Giorgia Salardi, in cui racchiude tutti gli elementi fondamentali da conoscere su questa tematica.

(*)Alla data in cui è stata pubblicata la guida, il DL 4/2022 era in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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6 Commenti. Nuovo commento

  • Buongiorno Architetto, sono proprietario del secondo e terzo piano in un mini condominio, dove al terzo piano insiste un sottotetto ed un lastrico solare di mia esclusiva proprietà. Avrei l’intenzione di realizzare, sulla superficie del lastrico solare, un pergolato in legno con la copertura ad aria passante e non totalmente chiuso, Le volevo chiedere se questo lavoro lo posso eseguire in completa autonomia o devo chiedere il permesso, o rappresentarlo agli altri 3 condomini che vivono rispettivamente al piano terreno ed al primo piano dell’edificio?
    Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      24 Ottobre 2023 10:37

      Se il lastrico è di sua proprietà può realizzarlo ma è opportuno informare i condòmini, visto che cmq si aggiungerà un ulteriore carico alla struttura del fabbricato.

  • Buongiorno Architetto, vivo in un mini condominio di 4 unità abitative e vorrei installare un impianto fotovoltaico sul tetto a falda che sovrasta l’immobile. Il tetto ha una forma rettangolare con i lati 10 metri per 7 metri. Al centro, di uno dei due lati più corti vi è la presenza di canne fumarie che vanno ad interessare internamente l’area utile del tetto, dal bordo verso l’interno, per circa 30 cm con una lunghezza di 2 metri. Pertanto in quel lato ci saranno i due punti laterali non interessati dalle canne fumarie per la loro lunghezza pari a 2,5 metri ciascuno e la l’area occupata dalla presenza delle canne fumarie per circa 2 metri. La domanda è la seguente:
    Al fine di una equa ripartizione della superficie da utilizzare bisogna tenere conto della totalità dei metri quadrati del tetto (quindi considerando 10 x 7) o bisogna tener conto della superficie utile del tetto, vale a dire non considerando il bordo delle canne fumarie che si estende per 2 metri per 30 cm, ma considerando la lunghezza fino al limite del bordo delle canne fumarie, in maniera tale da avere un lato omogeneo? E per tale ripartizione ci si rifà alle tabelle millesimali o viene fatta una suddivisione equa tra i 4 condomini?
    Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      27 Giugno 2023 12:13

      Tanto il tetto che le canne fumarie sono parti comuni. Per l’individuazione della superficie da destinare all’impianto FV si considera ovviamente la superficie della copertura.
      Se il condominio è dotato di tabelle millesimali, per la ripartizione si tiene conto di quelle.

  • Buongiorno,
    sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione su un’abitazione unifamiliare per la quale sto usufruendo del bonus 110%. Alla data del 30 settembre u.s. si erano abbondantemente raggiunti più del 50% dei lavori da eseguire. Allo stato sono ancora in corso d’opera i lavori, la mia domanda è la seguente: dato che la scadenza per i lavori da eseguire sule unifamiliari è alla data del 31.12.2022, in questa data devono essere perfezionati l’emissione delle relative fatture e basta o devono anche essere completati i lavori materiali? Il dubbio mi è sorto in quanto avevo letto che per i lavori edili si potevano protrarre fino alla fine del primo trimestre l’importante che da un punto di vista fiscale (S.A.L., Asseverazioni ed emissione fatture) il tutto era concluso entro il 31,12,2022.
    In attesa di un Vostro riscontro, porgo Distinti saluti

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      25 Ottobre 2022 18:22

      Non so dove l’abbia letto, perchè in realtà non c’è nessun obbligo di concludere i lavori entro il 31.12.22. La norma dice semplicemente che saranno agevolate al 110% le spese sostenute entro tale data.
      Quindi si parla di spese, non di lavori.

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