Agenzia delle Entrate: partono i primi controlli per il Superbonus

Agenzia delle Entrate ha annullato la comunicazione di cessione del credito di un condominio appositamente formato per fruire del Superbonus.

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Controllo di Agenzia delle Entrate su condominio fittizio

Una recente sentenza sta destando preoccupazione presso numerosi contribuenti che si sono avvalsi del Superbonus 110% per realizzare interventi di ristrutturazione dei propri immobili.

Si tratta della sentenza n. 81 dell’11 aprile 2023 con la quale la Corte tributaria della provincia di Trieste ha respinto il ricorso di un condominio al quale era stata bloccata la cessione del credito a seguito di un controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Il Fisco, infatti, in base ai risultati di un controllo informatizzato, ha ritenuto che la formazione di quel condominio fosse stata unicamente un escamotage utilizzato da una impresa di costruzioni per usufruire di una agevolazione fiscale spettante solo alle persone fisiche.

L’immobile in questione è stato ristrutturato con interventi antisismici, quindi ha usufruito del super sismabonus, e secondo l’Agenzia delle Entrate è stato oggetto di una compravendita sospetta finalizzata proprio allo sfruttamento degli incentivi fiscali.

La vicenda che ha destato i sospetti di Agenzia delle Entrate

I fatti sono andati in questo modo: l’immobile oggetto della sentenza era di proprietà di una impresa di costruzione.

Le società (persone giuridiche) non possono usufruire del Superbonus, destinato unicamente alle persone fisiche, ma soltanto di alcuni bonus minori.
Pertanto, per poter accedere all’incentivo del 110%, la ditta ha frazionato l’immobile in tre distinte unità immobiliari e ha venduto ciascuna di esse a un soggetto diverso. Le tre proprietarie hanno proceduto poi a costituire un condominio e nominato un amministratore, il quale ha incaricato di effettuare i lavori di ristrutturazione proprio la stessa ditta venditrice.

Il problema è che le tre proprietarie in questione sono risultate rispettivamente la moglie, la madre e la suocera dell’architetto titolare della ditta…

La situazione è parsa atipica al sistema di controllo automatizzato utilizzato da Agenzia delle Entrate e basato proprio su un algoritmo in grado di intercettare eventuali anomalie.
Pertanto, gli uffici dell’Agenzia di Trieste hanno provveduto a contestare la presunta irregolarità al condominio, procedendo all’annullamento della comunicazione di cessione del credito.

Il condominio, da parte sua, ha impugnato il provvedimento, presentando ricorso presso la commissione tributaria. Il ricorso è stato infine respinto con l’ormai famosa sentenza n. 81 dell’11 aprile 2023.

La sentenza della Corte Tributaria di Trieste

La Corte Tributaria della provincia di Trieste ha ritenuto che il caso configurasse una fattispecie di elusione fiscale per abuso del diritto di cui all’articolo 10/bis dello Statuto del contribuente.
In pratica, il condominio è stato formato unicamente per usufruire del Superbonus e ristrutturare in questo modo l’immobile a spese dello Stato. Pertanto, è stata disposta la sospensione dei crediti acquisiti.

L’illecito contestato al condominio è dunque elusione fiscale per abuso del diritto. Cosa vuol dire? In sostanza, il Tribunale dice al condominio che non è sufficiente rispettare le norme in maniera formale (il condominio è stato regolarmente costituito prima di attivare le procedure per iniziare i lavori) ma occorre anche evitare operazioni prive di sostanza economica al solo fine di acquisire indebiti vantaggi fiscali.

Trattasi a ogni modo di una sentenza ancora di primo grado, per la quale il condominio potrà ancora ricorrere. Tuttavia, nel momento in cui arriva, sortirà sicuramente l’effetto di provocare l’interruzione dei lavori per mancanza di liquidità e, se anche il ricorso avesse esito positivo, di non consentire poi di continuare a fruire del bonus per superamento della scadenza.

Cosa farà ora Agenzia delle Entrate?

In queste ore migliaia di contribuenti stanno vivendo momenti di sconforto, nel timore che i propri crediti e i cantieri delle loro case possano subire la stessa sorte.

Sono molti infatti coloro che hanno proceduto a formare condomìni procedendo al frazionamento di una singola unità immobiliare, con l’obiettivo di poter usufruire di scadenze più lunghe e di un numero maggiore di massimali di spesa.

D’altro canto, questo comportamento non può essere tacciato di essere scorretto, visto che la stessa Agenzia delle Entrate aveva dato il via libera ai frazionamenti con la circolare n. 23/E/2022.
Nel testo si legge infatti: ai fini dell’applicazione del Superbonus, occorre fare riferimento al numero degli immobili esistenti all’inizio dei lavori. In assenza di una espressa previsione normativa al riguardo, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio dei lavori, il contribuente suddivida in più immobili un’unica unità abitativa. Ad esempio, l’unico proprietario di un edificio può, prima dell’inizio dei lavori, frazionarlo in più unità immobiliari distintamente accatastate al fine di beneficiare di un limite di spesa più elevato. Resta fermo l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame.

Quando è stata pubblicata la circolare, molti di noi tecnici abbiamo consigliato ai committenti di andarci cauti ma, soprattutto per il problema delle scadenze differite tra unifamiliari e condomìni, il frazionamento è spesso parso l’unico modo per poter accedere a una agevolazione altrimenti preclusa.

Conclusioni

Come detto in precedenza, la vicenda non è ancora giunta alla sua conclusione in quanto mancano ancora ulteriori gradi di giudizio.
Nulla vieta di ritenere che possa anche essere ribaltata, visto che, anche se in maniera un po’ anomala, il condominio ha operato nei limiti della legalità.

Tutto sta nel comprendere cosa si deve intendere per utilizzo distorto della agevolazione: quali sono i limiti per stabilire ciò che è lecito e ciò che non lo è? Se non è stata imposta ai contribuenti una data limite per l’acquisizione dei requisiti richiesti (ad esempio la data di entrata in vigore della norma) come si può poi colpevolizzarli se tali requisiti sono stati comunque acquisiti prima dell’inizio dei lavori?

Seguiremo quindi con attenzione gli sviluppi della vicenda. Pertanto, per essere informato in tempo reale quando ci saranno ulteriori novità su questo argomento, segui le mie pagine Facebook e Twitter e iscriviti al mio canale YouTube.




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