Cosa si intende per beni significativi in edilizia

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una interessante circolare che fornisce chiarimenti per la fatturazione dei lavori, in presenza di beni significativi.

IVA agevolata su beni significativi ©

Cosa sono i beni significativi?

In edilizia, i cosiddetti beni significativi sono quelli il cui valore è prevalente rispetto al valore della prestazione d’opera. L’elenco di tali beni è contenuto nel decreto 29 dicembre 1999 ed è formato da:
• ascensori e montacarichi
• infissi esterni e interni
• caldaie
• videocitofoni
• apparecchiature di condizionamento e riciclo d’aria
• sanitari e rubinetteria da bagni
• impianti di sicurezza.

Con la recente circolare 15E/2018, le Entrate hanno chiarito che quello del decreto è un elenco esemplificativo, ma non esaustivo.

Ci sono altri beni che rientrano nella categoria di significativi e, a titolo di esempio, sono citate le stufe a pellet utilizzate per riscaldare l’acqua e alimentare il sistema di riscaldamento.
In questo caso, infatti, possono essere perfettamente assimilate a caldaie, a differenza di quelle utilizzate esclusivamente per il riscaldamento.

Beni finiti

I beni significativi sono quindi una particolare categoria di beni finiti. Per beni finiti si intendono infatti quelli aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità.

Si distinguono pertanto dalle materie prime e dai semi lavorati, ossia da tutti quei materiali che costituiscono la base per la produzione di altri beni tramite l’utilizzo di opportune lavorazioni.

Un elenco non esaustivo di beni finiti comprende, oltre a quelli considerati significativi:
• box doccia
• caminetti
• stufe
• scaldabagni
• parti di impianti idrici (tubazioni, cassette di scarico, sifoni, pilette, ecc.)
• centraline elettroniche e apparati di controllo per impianti di riscaldamento o condizionamento
• impianti fotovoltaici
radiatori.

Tra le materie prime e i semilavorati possiamo invece annoverare:
• materiali inerti
• leganti
• laterizi
• manufatti e prefabbricati in gesso
• cemento e derivati
• materiali per pavimentazione e rivestimenti
• materiale di coibentazione
• impermeabilizzanti.

IVA agevolata per i beni significativi

In edilizia è prevista l’applicazione di un’aliquota IVA agevolata del 10% per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione residenziale.

L’agevolazione non si applica solo all’esecuzione dei lavori, ma anche alla cessione di beni finiti, purché compiuta nell’ambito di un contratto di appalto.
Nella pratica, deve accadere che l’impresa acquisti i beni con IVA al 22% e poi li ceda al committente, fatturandoglieli al 10%.

Se i beni sono acquistati invece direttamente dal committente, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.
Ulteriori casi di esclusione dall’agevolazione sono l’acquisto da altri soggetti o dalle ditte che eseguono lavori in subappalto.

I beni significativi rappresentano però un’eccezione nell’applicazione dell’IVA agevolata. L’IVA ridotta si deve calcolare infatti solo fino al raggiungimento del costo della prestazione d’opera, considerato al netto del valore dei beni stessi.

È chiaro che, se il valore di un bene significativo non eccede la metà di quello totale dei lavori, è soggetto interamente all’aliquota IVA del 10%.

Con la risoluzione n. 25/E/2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa norma si applica anche ai beni significativi prodotti direttamente dalla ditta installatrice. Il caso più emblematico in tal senso è quello delle ditte produttrici di infissi.

Parti staccate dei beni significativi

La circolare 15E/2018 chiarisce anche che il valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione, e quindi gode dell’IVA al 10%, solo se queste hanno una propria autonomia funzionale.

Anche in questo caso viene fornito un esempio per rendere più chiaro il concetto, facendo riferimento a:
• tapparelle
• scuri
• veneziane
• zanzariere
• inferriate o grate di sicurezza.

In particolare, tapparelle, sistemi oscuranti e zanzariere sono strutturalmente integrate negli infissi e il valore confluisce in quello dei beni significativi.
Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e si applica in ogni caso l’IVA agevolata al 10%.

Come si calcola l’IVA agevolata sui beni significativi

Siccome il concetto non è semplice da comprendere, vedremo come si calcola l’IVA agevolata sui beni significativi esaminando un caso pratico.

Per conoscere l’importo su cui calcolare l’IVA ridotta, è necessario sottrarre dal totale dovuto all’impresa il valore dei beni significativi.

Il valore di tutti gli altri materiali e beni necessari per l’esecuzione dei lavori, invece, non è determinato autonomamente ma confluisce direttamente nel valore della manodopera.

Facciamo un esempio.
Supponiamo che i lavori di manutenzione straordinaria che avete realizzato in casa vi siano costati complessivamente 10.000 euro, compresa la fornitura di beni.

Questi 10.000 euro sono così ripartiti:
• 4.000 euro è il costo per l’esecuzione dei lavori
• 6.000 euro è il costo di infissi, sanitari e rubinetteria.

L’IVA al 10% si applica solo alla differenza tra l’importo complessivo e il costo dei beni significativi, cioè:
10.000 – 6.000 = 4.000 euro.
Sul restante valore dei beni significativi, pari a 2.000 euro, l’IVA si applicherà al 22%.

In totale dovrete pagare all’impresa 1.240 euro di IVA, così distinti:
• 10% di 4.000, pari a 400 euro, per i lavori
• 10% di 4.000, pari a 400 euro, per beni significativi
• 22% di 2.000, pari a 440 euro, per beni significativi.

Come redigere la fattura in presenza di beni significativi

Un’ulteriore interessante chiarimento arriva dall’Agenzia sul modo in cui deve essere redatta la fattura, aspetto che interesserà molti dei miei lettori che mi hanno posto questo quesito.

La circolare precisa che in fattura devono essere puntualmente indicati:
• l’ammontare complessivo delle spese per i lavori, comprensivo del valore dei beni significativi forniti
• il valore degli stessi beni.

Ciò deve essere fatto evidenziando separatamente l’ammontare della spesa con applicazione dell’aliquota del 10% e quello con applicazione dell’aliquota ordinaria. Nella stessa fattura, dunque, per rispondere a diverse domande dei lettori.

(Prima pubblicazione 22 marzo 2017)




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6 Commenti. Nuovo commento

  • Buongiorno Architetto, la fornitura e posa in opera di zanzariere, se effettuata nell’ambito di CILA di manutenzione straordinaria, rientra tra le agevolazioni per cui è possibile la detrazione fiscale del 50% ? E la fornitura e posa in opera di tende da sole ?
    Grazie

    Rispondi
  • Buongiorno. Stiamo eseguendo in proprio i lavori di ristrutturazione edile, con SCIA aperta, per il RECUPERO AD USO RESIDENZIALE DI PATRIMONIO ESISTENTE. I progetti presentati in Comune prevedono l’installazione di 2 infissi (finestre VELUX) sul tetto per avere sufficiente luce e areazione. Queste due finestre sono state acquistate con iva agevolata al 10% e installate da noi. Ora è necessario installare anche il kit di apertura elettrica per ottenere il riciclo dell aria. Il kit per l’apertura elettrica non può funzionare autonomamente se non viene installato sulla finestra in quanto concorre alla normale funzionalità della finestra. l Kit di apertura elettrica pertanto rientra fra i beni significativi ai quali si può applicare l’iva agevolata al 10% in quanto considerati accessori della finestra?
    PS: I lavori sono stati fatti in proprio.
    La ringrazio in anticipo.

    Rispondi
  • Buongiorno Architetto è uscito da poco su fisco oggi un articolo “Iva ridotta e beni significativi”. io che do’ appalto a una Ditta di comprare e installlarmi tutto adesso non può più fatturarmi tutto al 10%?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      4 Maggio 2018 11:50

      In realtà era così già prima della pubblicazione dell’articolo.

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