In una recente risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile usufruire del bonus verde per lavori realizzati in economia.
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In una recente risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile usufruire del bonus verde per lavori realizzati in economia.
Tenda Dickson Orchestra, photo credit Mariaclara Studio Malimpensa
Il bonus verde è stato prorogato, come altre agevolazioni, dalla Legge di Bilancio 2021, per cui sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021.
Il bonus consiste in una detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per la sistemazione del verde di aree scoperte di pertinenza di unità immobiliari a uso abitativo, anche condominiali.
Per aree scoperte si intendono, ad esempio:
• giardini
• terrazzi
• balconi.
Non sono pertanto detraibili le spese per la sistemazione delle piante da appartamento.
L’incentivo è pensato per incoraggiare un comportamento più green del cittadino e contrastare l’inquinamento delle città, ma anche per rilanciare il settore florovivaistico. Dopo l’edilizia e l’arredamento, quindi, un aiuto è stato rivolto anche a questo compartimento della nostra economia.
In base alle stime del Governo, gli interventi dovrebbero riguardare soprattutto villette, abitazioni unifamiliari, dimore di pregio, ma anche edifici condominiali.
Sono però ancora pochi i contribuenti che si sono avvalsi del bonus, perché la norma è piuttosto generica e il rischio è quello di affrontare spese per poi vedersi negata l’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate ha per questo motivo pubblicato vari chiarimenti di ordine pratico per l’applicazione dell’incentivo.
Il bonus verde si può applicare alle spese sostenute a partire dal primo gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2021.
L’agevolazione funziona in maniera analoga alle altre già in vigore (detrazione 50%, bonus mobili, ecobonus e sismabonus).
Sono previste infatti un’aliquota di detrazione, in questo caso pari al 36%, e una spesa massima su cui è possibile applicarla, fissata in 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Il risparmio massimo consentito sarà dunque di 1.800 euro per unità immobiliare.
Pertanto, se sei proprietario di più abitazioni potrai usufruire per ciascuna di esse di un tetto massimo di spesa di 5.000 euro, perché l’agevolazione non è in alcun modo legata al concetto di abitazione principale.
Nel caso di edifici condominiali il tetto di spesa sarà di 5.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari a uso abitativo.
Se effettui interventi sia in condominio sia su parti private della tua casa, il bonus ti spetta entrambe le volte, su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno.
Anche in questo caso la detrazione ottenuta potrà essere fiscalmente recuperata (scalata dalle tasse) ripartendola in 10 rate annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Quindi, nel caso della detrazione massima, avrai 10 rate da 180 euro.
Può usufruire dell’agevolazione chiunque possieda o detenga l’immobile oggetto di intervento in base a un titolo idoneo e sostenga le relative spese.
Possono farlo dunque non solo i proprietari, ma anche gli usufruttuari, i nudi proprietari o chiunque goda di un diritto reale sull’immobile.
Tra i detentori, possono usufruirne inquilini o comodatari in possesso di un regolare contratto.
La detrazione spetta anche ai familiari conviventi degli aventi diritto, per i quali non è necessario alcun contratto, nemmeno di comodato.
In caso di interventi in condominio, ha diritto allo sconto fiscale il singolo condomino nel limite della quota di spesa a lui imputabile.
Per poterne beneficiare, però, è necessario che la quota sia stata versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con la circolare n. 13 del 31 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.
Il solo acquisto di piante o materiali, se non avviene in questo contesto, non è quindi agevolabile.
Ciò premesso, si può ottenere il bonus verde per le seguenti spese:
• sistemazione del verde in giardini, terrazzi, balconi anche condominiali
• recupero del verde di giardini di interesse storico e artistico
• fornitura e messa a dimora di piante o arbusti, anche in vasi mobili
• semina di nuovi tappeti erbosi dei prati dopo aver disfatto quelli precedenti
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
• rifacimento di impianti di irrigazione
• progettazione colturale dell’area verde e delle aiuole
• realizzazione di pozzi
• realizzazione di pertinenze o recinzioni.
Nell’ambito degli interventi su terrazzi e balconi, la detrazione spetta per l’acquisto di piante perenni, ma non per quelle stagionali.
Alla luce della pubblicazione del Glossario Unico delle opere edilizie, è possibile ora individuare alcuni interventi di edilizia libera che possono usufruire del bonus:
• realizzazione, riparazione, sostituzione e rifacimento di vasche di raccolta delle acque (se funzionale all’impianto di irrigazione)
• installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di fioriere fisse).
Sono detraibili anche le eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che tra le spese di progettazione sono comprese anche quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell’intervento svolte da tecnici o specialisti, come:
• valutazioni microclimatiche e ambientali
• analisi del terreno
• indagini fitoiatriche e fitostatiche sulla vegetazione eventualmente presente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche quali sono invece le spese non detraibili:
• interventi di manutenzione ordinaria annuali di giardini preesistenti sia privati che condominiali, come la potatura delle siepi e la rasatura del prato
• lavori in economia, ossia quelli fatti in prima persona dal contribuente
• sistemazione dei tappeti erbosi utilizzati per uso sportivo con fini di lucro
• acquisto di vasi per il balcone
• acquisto di attrezzature.
Sui lavori in economia, l’Agenzia si è pronunciata in una recente risposta a FiscoOggi.
In sostanza, se effettui da solo gli interventi di giardinaggio, non potrai avere la detrazione per l’acquisto di piante e materiali. Se invece ti affidi a un’impresa (ad esempio di giardinaggio), per le attività di piantumazione, sistemazione, ecc., potrai avere la detrazione non solo per questi lavori ma anche per le piante e i materiali che eventualmente acquisterai in autonomia.
La realizzazione di fioriere o l’allestimento di balconi sono agevolabili solo se inseriti in un intervento radicale e innovativo come sopra descritto e purché abbiano carattere permanente.
Il Fisco ha anche chiarito che, trattandosi di un incentivo finalizzato alla riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo esistente, non sono agevolati:
• immobili di nuova costruzione
• uffici
• negozi e magazzini.
Per poter usufruire del bonus verde non devi fare alcuna richiesta, ma basta indicare i dati catastali dell’immobile oggetto di intervento nella dichiarazione dei redditi di riferimento per l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.
I pagamenti dovranno essere fatti unicamente attraverso strumenti che consentano la tracciabilità delle operazioni. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che non è necessario utilizzare il bonifico parlante, purchè il pagamento sia tracciabile.
Potrai quindi utilizzare:
• bonifici di qualunque tipo (ordinario o parlante, bancario o postale)
• assegni bancari, postali o circolari non trasferibili
• carte di credito
• carte di debito (bancomat).
Anzi, per questi pochi mesi in cui sarà ancora in vigore il cashback di Stato, ti consiglio di usare proprio le carte.
Per il bonifico non sono state date indicazioni sulla causale, per cui puoi utilizzare quella prevista per le ristrutturazioni.
Ai pagamenti non è applicata la ritenuta dell’8%. Unicamente per gli interventi in condominio, si applica una ritenuta del 4%.
Le spese dovranno essere documentate, per cui sarà importante conservare copia della documentazione fiscale da esibire in caso di controlli, ovvero:
• fatture
• ricevute dei bonifici
• eventuali scontrini, in caso di pagamento con carte.
Nel documento di spesa (fattura, scontrino, ecc.) devono essere indicati:
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione
• la descrizione dell’intervento per dimostrare che la spesa sostenuta rientra tra quelle agevolabili.
Oltre al documento di spesa e alle attestazioni di pagamento, per i condomìni dovrà essere conservata la seguente documentazione:
• autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile
• dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. Per i condomìni privi di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta
• in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
Alcune prescrizioni previste per la detrazione 50% si estendono anche al bonus verde. Andiamo ad analizzarle nel dettaglio.
La detrazione è ridotta del 50% se l’immobile su cui viene effettuato l’intervento non è esclusivamente abitativo, ma è adibito a uso promiscuo con altre attività, come quella professionale o commerciale.
La detrazione è cumulabile con quelle previste per gli immobili vincolati, ma in questo caso esse saranno ridotte del 50%.
Vediamo invece cosa accade in caso di trasferimento dell’immobile.
Se l’unità abitativa su cui sono stati effettuati gli interventi di sistemazione del verde è venduta o donata prima che sia terminato il periodo di ripartizione della detrazione, essa si trasferisce automaticamente al nuovo proprietario.
Le parti possono però accordarsi diversamente, quindi il vecchio proprietario può esprimere la sua intenzione di continuare ad avvalersi della detrazione residua, indicando tale volontà nell’atto di trasferimento.
In caso invece di decesso dell’avente titolo, il beneficio si trasferisce unicamente all’erede o agli eredi che mantengono la detenzione materiale dell’immobile. Se questo viene ad esempio concesso in affitto, si perde il diritto per tutta la durata della locazione.
(Prima pubblicazione 5 febbraio 2018)
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1 Commento. Nuovo commento
Grazie per le informazioni chiare e dettagliate!