Stop cessione crediti: facciamo chiarezza

Stop cessione crediti: in questo post facciamo il punto, in attesa della live del canale YouTube dove potrai farmi le tue domande in diretta.

Foto di Siggy Nowak da Pixabay

Stop cessione crediti: cosa prevede il Decreto 11/2023

Lo scorso 16 febbraio ti avevo preannunciato la presentazione in Consiglio dei Ministri di un decreto legge con il quale il Governo metteva fine in maniera definitiva alla cessione del credito e allo sconto in fattura per tutti i bonus edilizi.

In tarda serata il decreto è stato approvato, firmato dal presidente Mattarella e già il giorno dopo, 17 febbraio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è quindi entrato in vigore. Pertanto, proprio da quel giorno non esistono più lo sconto in fattura e la cessione del credito come alternativa alle detrazioni fiscali per poter usufruire dei bonus edilizi.

In questi giorni, tutti i media stanno parlando tanto delle misure contenute nel Decreto 11 del 17 febbraio 2023, a volte anche a sproposito, generando confusione tra i contribuenti interessati, già presi dal panico per l’ennesima giravolta che ha travolto il Decreto Rilancio.

Si parla genericamente di uno stop al Superbonus (e di fatto è così), ma in realtà la misura riguarda tutte le agevolazioni per l’edilizia.

In questo articolo cercherò di fare un po’ di chiarezza avvertendoti, però, che nel caso in cui avessi altri dubbi, nei prossimi giorni terrò una live su YouTube che ti invito a seguire per rivolgermi le tue domande in diretta.

Quali agevolazioni sono interessate dallo stop cessione crediti?

A differenza di quanto sembra emergere soprattutto dai telegiornali, le misure del Decreto 11/2023 non riguardano soltanto il Superbonus ma anche le altre agevolazioni per l’edilizia, quindi:
• interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione)
• efficienza energetica (ecobonus)
• misure antisismiche (sismabonus)
• impianti fotovoltaici
colonnine di ricarica auto elettriche
barriere architettoniche.

Deroghe allo stop cessione crediti

Dal 17 febbraio scorso dunque non è più possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ma i bonus edilizi possono essere fruiti solamente in dichiarazione dei redditi come detrazione IRPEF.

Esistono però alcune deroghe, previste per quei lavori le cui procedure siano già state avviate.
Dobbiamo distinguere, a tale proposito, i lavori oggetto di Superbonus e quelli oggetto invece di altre agevolazioni.

Per i lavori di Superbonus, è necessario alla data del 16 febbraio:
• aver presentato la CILA-S
• in caso di condomìni, oltre ad aver presentato la CILA-S avere anche la delibera di approvazione dell’assemblea
• per gli interventi di demolizione e ricostruzione, aver presentato la richiesta del titolo autorizzativo.

Per i lavori oggetto di altri bonus, è necessario alla data del 16 febbraio:
• aver presentato il relativo titolo abilitativo
• per gli interventi in edilizia libera, aver iniziato i lavori.

Già su quest’ultimo punto osserviamo una prima anomalia: mentre per tutti i tipi di lavori è necessario aver presentato il titolo abilitativo ma non si fa richiesta esplicita che i lavori siano stati iniziati, nel caso di quelli di edilizia libera oggetto di bonus ordinari si specifica che tali lavori devono essere stati già incominciati. Non è chiaro, tra l’altro, in che modo ciò debba essere dimostrato.

Per le agevolazioni riguardanti invece gli acquisti (immobili ristrutturati e sismabonus acquisti), è necessario entro il 16 febbraio:
• aver stipulato l’atto di acquisto
• in alternativa, aver registrato il preliminare.



Ridotta la responsabilità solidale dei cessionari

Per sbloccare i crediti già in gioco ma incagliati, il Decreto 11 contiene alcune indicazioni in base alle quali chi ha acquistato i crediti può ritenersi indenne da responsabilità in caso di frodi.

È sufficiente dimostrare di avere acquisito una serie di documenti, in buona sostanza gli stessi già richiesti dalle banche per l’acquisto dei crediti.

L’elenco è dettagliato nel comma 6-bis aggiunto all’art. 121 del Decreto Rilancio:
titolo abilitativo o, in caso di interventi di edilizia libera, autocertificazione in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestato che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili
notifica preliminare ASL, oppure, se non prevista dalle norme, relativa autocertificazione che lo attesti
visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi o, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento (?)
• fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, e documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle stesse
asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle spese, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici
• nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese
• per gli interventi di efficientamento, la documentazione prevista dal decreto del 6 agosto 2020 Requisiti tecnici – Ecobonus, oppure, per gli interventi per i quali uno o più dei documenti indicati dal decreto non risultino dovuti, la relativa autocertificazione che lo attesti
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute rilasciato da un CAF o da professionisti abilitati
attestazione rilasciata dai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, del rispetto dei relativi obblighi di verifica della clientela ed eventuale segnalazione di operazioni sospette.

In alternativa, altri documenti che provino la buona fede.

Perché è stato deciso lo stop cessione crediti

In questi giorni sia il ministro dell’economia, Giorgetti, che la presidente del consiglio, Meloni, hanno più volte spiegato che la decisione di abolire per sempre la cessione del credito e lo sconto in fattura è dovuta ai costi eccessivi della misura sulle finanze dello Stato.

Si è parlato anche di un costo pro-capite per gli italiani di 2.000 euro (senza però fare alcun riferimento ai dati rilevati da ENEA in questi anni sui vantaggi dovuti all’efficientamento energetico nonché alla crescita del PIL dovuta al rilancio di un settore strategico come l’edilizia).

Si è parlato anche di una necessità di porre un contrasto alle frodi, ma anche qui tacendo il fatto che la stragrande maggioranza di queste è stata perpetrata grazie a una agevolazione come il bonus facciate, priva di un tetto di spesa e di regole stringenti come quelle del Superbonus.

Qualcuno pensa addirittura ci sia un disegno già deciso per abolire i bonus nella forma attuale perché il governo Meloni avrebbe già alo studio nuove agevolazioni… Ma la domanda allora è: se c’era già questa intenzione, a che pro introdurre le novità del decreto aiuti quater che hanno ridisegnato il Superbonus?

Per fare solo un esempio: un proprietario di unifamiliare con reddito inferiore a 15.000 euro non potrà mai accedere al Superbonus dal 17 febbraio 2023 non avendo sufficiente capienza fiscale. Perché allora inserire questi nuovi paletti, se c’era già l’intenzione di abolire la cessione?

Piuttosto, credo che la decisione sia stata presa in fretta e furia e come sempre la gatta frettolosa fa i gattini ciechi per cui potrebbe rivelarsi davvero dannosa.
Staremo a vedere. Intanto, il decreto dovrebbe essere convertito in legge entro 60 giorni per non decadere e come, sempre, in corso di conversione potrà subire modifiche che cambieranno ancora le regole in corso.

Pertanto, per essere informato in tempo reale quando ci saranno ulteriori novità su questo argomento, segui le mie pagine Facebook e Twitter e iscriviti al mio canale YouTube.




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