Box auto e autorimesse condominiali: estintori, idranti e compartimentazioni previsti dalle regole di prevenzione incendi

Sicurezza delle autorimesse condominiali: tutto su estintori, idranti e compartimentazioni previsti dalle normative di prevenzione incendi.

estintore a muro

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L’autorimessa condominiale è probabilmente lo spazio meno considerato di un edificio residenziale, almeno finché non succede qualcosa.

Ci si scende due volte al giorno, si parcheggia, si risale. Nel frattempo i box si riempiono di pneumatici invernali, taniche, vecchi mobili, bici elettriche in carica, vernici avanzate dall’ultimo trasloco, e quello che sulla carta era un locale destinato alla sosta dei veicoli diventa a tutti gli effetti un deposito.

È anche uno dei luoghi in cui un incendio si sviluppa più in fretta e si spegne con più fatica: ambienti interrati, fumo che non ha dove andare, carichi combustibili elevati, accessi stretti per i soccorsi.

Le regole esistono, sono abbastanza precise e in buona parte poco conosciute dai condòmini che dovrebbero rispettarle.

Autorimesse condominiali e prevenzione incendi: quando scatta l’obbligo del CPI

Il primo spartiacque è la dimensione della superficie. Il DPR 151 del 2011, che elenca le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, vi fa rientrare le autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 300 metri quadrati.

Sopra questa soglia il condominio deve presentare la SCIA antincendio e mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza, con rinnovi periodici e un fascicolo tecnico che qualcuno, di solito l’amministratore, deve tenere aggiornato.

Sotto i 300 metri quadrati il controllo dei Vigili del Fuoco non è previsto, ma questo non vuol dire che non si debbano rispettare regole: restano gli obblighi generali di sicurezza e la responsabilità civile in caso di danni.

Sul piano tecnico, per anni il riferimento è stato il decreto ministeriale del 1° febbraio 1986, una norma prescrittiva che molti progettisti conoscono a memoria. Accanto a quella si è affiancata la regola tecnica verticale dedicata alle autorimesse all’interno del Codice di prevenzione incendi, aggiornata nel 2020, che ragiona per livelli di prestazione e valutazione del rischio.

Il risultato è che due autorimesse apparentemente identiche possono avere dotazioni diverse a seconda del percorso normativo seguito in fase di progetto e chi subentra nella gestione di un condominio farebbe bene a chiedere a quale delle due strade corrisponde.

Estintori e idranti nei box: numero, posizione e manutenzione

Gli estintori sono la dotazione minima, quella che si trova praticamente ovunque. Il numero dipende dalle dimensioni del locale e dal numero di posti auto e la posizione deve essere segnalata, visibile e raggiungibile senza dover attraversare l’intera rimessa.

Nella pratica i problemi nascono quasi sempre dopo: l’estintore appeso dietro una colonna dove qualcuno ha parcheggiato una moto, il cartello sbiadito, il cartellino dei controlli fermo a tre anni prima.

La norma tecnica UNI 9994-1 stabilisce un controllo ogni sei mesi da parte di un tecnico qualificato, e scadenze più lunghe per la revisione e il collaudo, che variano in base al tipo di estinguente: gli estintori a polvere, i più diffusi nelle autorimesse, vanno revisionati ogni tre anni.

Nelle autorimesse più grandi la protezione si estende alla rete idranti, con naspi o idranti a muro collegati a una riserva idrica e, nei casi in cui la pressione dell’acquedotto non basta, a un gruppo di pompaggio dedicato.

Anche qui la manutenzione è il punto debole: una manichetta lasciata arrotolata male, una valvola che nessuno apre da anni, un attacco per l’autopompa dei Vigili del Fuoco coperto da una siepe cresciuta nel cortile.

Chi deve rinnovare o integrare le attrezzature può partire da un catalogo di dispositivi antincendio per farsi un’idea delle tipologie disponibili, dagli estintori al materiale per idranti, ma la scelta del numero e della collocazione resta un lavoro del progettista, perché dipende dalla geometria del locale e dalle vie di esodo.

Il decreto ministeriale del 1° settembre 2021 ha poi messo ordine nei controlli periodici, imponendo che siano svolti da tecnici manutentori qualificati e che gli interventi vengano annotati in un registro dei controlli. È il documento che i Vigili del Fuoco chiedono per primo durante un sopralluogo e che in molti condomìni o non esiste o è un quaderno con l’ultima firma risalente a un’altra amministrazione.

Porte tagliafuoco REI e compartimentazione tra autorimessa e vano

La parte più delicata riguarda il collegamento tra l’autorimessa e il resto dell’edificio. Quando dalla rimessa si accede direttamente al vano scala o all’ascensore, la compartimentazione diventa decisiva: il fumo di un’auto in fiamme, salendo lungo la scala, può rendere impraticabile l’unica via d’uscita degli appartamenti ai piani superiori.

Per questo i passaggi sono protetti da porte tagliafuoco, identificate dalla sigla REI (o EI) seguita da un numero che indica i minuti di resistenza al fuoco e nei casi previsti da filtri a prova di fumo, piccoli locali intermedi con due porte resistenti al fuoco e un sistema di aerazione o sovrapressione.

Una porta tagliafuoco funziona soltanto se è chiusa. Sembra ovvio, eppure il cuneo di legno sotto l’anta, messo per non dover usare la chiave con le borse della spesa in mano, è uno dei difetti più frequenti nei condomìni italiani. Lo stesso vale per i maniglioni antipanico bloccati, le guarnizioni termoespandenti staccate, i chiudiporta regolati male che lasciano l’anta socchiusa di qualche centimetro.

Anche le porte REI rientrano nei controlli periodici e la loro omologazione decade se vengono modificate, forate per una serratura nuova o verniciate con prodotti non compatibili.

Auto elettriche, GPL e uso improprio dei box: i nodi aperti

Due questioni rendono il tema più attuale di quanto fosse vent’anni fa. La prima sono le auto elettriche e le relative colonnine di ricarica. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha pubblicato nel 2018 linee guida specifiche per l’installazione delle infrastrutture di ricarica nelle autorimesse, che chiedono, tra l’altro, un pulsante di sgancio dell’alimentazione elettrica facilmente accessibile e una valutazione del rischio aggiornata quando le colonnine vengono aggiunte in una struttura già esistente.

La seconda sono i veicoli a GPL, che possono essere parcheggiati nelle autorimesse interrate solo se dotati di impianti conformi alle norme sui sistemi di sicurezza dei serbatoi e comunque con limitazioni sul piano di parcheggio.

Resta infine il problema più banale e più diffuso: il box usato come cantina. Il regolamento condominiale può vietarlo, la norma antincendio presuppone che nel locale ci siano veicoli e non bidoni di solvente, ma il controllo effettivo è affidato alla buona volontà dei singoli.

Un’assemblea che decide di affrontare la questione, magari in occasione del rinnovo della SCIA o di un sopralluogo, ha a disposizione strumenti concreti: un sopralluogo tecnico, una circolare ai condomini con l’elenco dei materiali non ammessi, l’inserimento delle verifiche sui box nel piano di manutenzione dell’amministratore.

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