Contabilità separata di lavori edili oggetto di bonus

In caso di lavori oggetto di diversi bonus o in caso di ampliamento è opportuno tenere una contabilità separata per semplificare i controlli.

Perché tenere una contabilità separata dei lavori edili oggetto di bonus?

Nel corso di questi ultimi anni si sono moltiplicate le agevolazioni fiscali dedicate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente:
bonus ristrutturazione
ecobonus
sismabonus
superbonus
bonus verde.

Questi bonus non sono tra loro cumulabili, quindi se ad esempio un intervento che intendi realizzare rientra tra quelli agevolabili sia con bonus ristrutturazione sia con ecobonus, dovrai scegliere tra uno dei due.

Diventa quindi importante per il direttore dei lavori tenere una contabilità separata delle lavorazioni, in modo da consentire alle ditte che eseguono i lavori di emettere fatture distinte e rendere più semplice eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Un altro caso in cui diventa indispensabile tenere una contabilità separata è quello in cui l’intervento di ristrutturazione si accompagna a un ampliamento.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che, in questi casi, gli interventi detraibili sono unicamente quelli compiuti sulla parte già esistente.

Contabilità separata in caso di bonus non cumulabili

Ci sono alcuni interventi edilizi che danno diritto a più di un bonus ma, come detto, non essendo questi cumulabili, occorrerà fare una scelta. Per spiegare meglio il concetto, mi servirò di alcuni esempi.

Un caso emblematico è quello della sostituzione della caldaia. Tale intervento è agevolabile sia con il bonus ristrutturazione, sia con l’ecobonus, che fino al 2017 prevedeva un’aliquota unica del 65%.

Dovendo scegliere, la maggior parte dei contribuenti ha in genere optato per l’aliquota maggiore, anche se ciò comportava adempimenti burocratici più complessi.

Dal 2018 ci sono stati alcuni cambiamenti:
• per alcuni tipi di caldaie l’aliquota di detrazione è scesa al 50%
• la comunicazione ENEA è prevista anche per il bonus ristrutturazione, quando riguarda interventi di efficientamento energetico.

Qual è dunque la discriminante che può portare il contribuente a scegliere l’una o l’altra agevolazione?
Il criterio può essere quello economico. Immaginiamo ad esempio di realizzare interventi il cui importo superi il tetto massimo detraibile di 96.000 euro. A quel punto può essere utile avere a disposizione un ulteriore importo detraibile grazie all’ecobonus.

Sarà importante però che nel computo metrico gli interventi siano distinti in modo che, in caso di controlli, l’Agenzia delle Entrate possa verificare che non sono state superate le soglie massime ammesse per le agevolazioni.

Altro esempio. Con il bonus verde è possibile, tra l’altro, detrarre al 36% la realizzazione di recinzioni, intervento agevolabile anche con il bonus 50%. Anche in questo caso la scelta dovrebbe cadere automaticamente sull’aliquota più alta ma, se hai problemi a rientrare nel tetto di spesa, ricorda che puoi detrarre un altro 36% per questa lavorazione (sempre meglio di niente!).
Anche in questo caso quindi diventa fondamentale la contabilità separata.

Contabilità separata in caso di ampliamento

Se contabilizzare separatamente le lavorazioni oggetto di bonus diversi non è poi così complicato, altrettanto non può dirsi quando il progetto prevede anche un ampliamento.

In questo caso, infatti, è bene distinguere nel computo metrico tutto quanto riguarda la parte già esistente da quella riguardante l’aggiunta volumetrica.

Per quanto riguarda lavorazioni come tramezzi, intonaci, tinteggiature, pavimenti, infissi, sanitari, ecc., la distinzione non è molto complicata. La difficoltà si presenta invece quando si deve contabilizzare il costo di realizzazione di un impianto.

In questo caso bisognerà quindi distinguere tutte le parti che si possono contabilizzare separatamente (punti luce, punti acqua, tubazioni, cavi elettrici, ecc.) per l’una e l’altra parte.
Gli elementi invece che potremo definire di gestione e controllo (centraline, quadro elettrico, caldaia) potranno essere interamente portati in detrazione perché sarebbero comunque presenti anche se non ci fosse l’ampliamento.

C’è un caso però in cui risulta difficile contabilizzare anche le normali lavorazioni edili. Si tratta del recupero abitativo del sottotetto con innalzamento di quota del solaio.
Il recupero dell’esistente è infatti detraibile, mentre non lo è la parte in elevazione, per cui bisognerà distinguere anche le voci riguardanti tramezzi, intonaci, tinteggiature, ecc..

Questi sono dunque i motivi per cui è bene affidarsi a un architetto per farsi seguire in tutti gli aspetti riguardanti la contabilità dei lavori, soprattutto se intendi avvalerti delle detrazioni fiscali.

Contabilità separata per gli onorari dei tecnici coinvolti

Anche le parcelle dei tecnici coinvolti nella progettazione e direzione dei lavori possono essere portate in detrazione.

La distinzione tra gli onorari detraibili con diversi aliquote è anche in questo caso abbastanza semplice: un Attestato di Prestazione Energetica o un’asseverazione per attestare i requisiti di risparmio energetico saranno detraibili con l’ecobonus; un’asseverazione attestante il miglioramento della classe sismica di un edificio sarà detraibile con la rispettiva aliquota di sismabonus spettante.

Ancora una volta diventa però difficile distinguere ciò che è detraibile da ciò che non lo è in caso di ampliamento.

Il progetto con la relativa pratica edilizia, così come la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza, sono infatti prestazioni univoche. Come fare quindi a distinguere gli onorari?

Fino a qualche anno fa la legge imponeva per gli onorari dei professionisti dei minimi tariffari, calcolati in base all’importo dei lavori. Oggi quest’obbligo non esiste più, ma un professionista può lo stesso computare il proprio onorario con lo stesso criterio, applicando poi una percentuale di sconto al committente.

In questo caso, per distinguere la parte di parcella detraibile da quella non detraibile, basterà fare riferimento ai rispettivi importi, ovvero quello imputabile all’esistente e quello imputabile all’ampliamento.

Se però il tecnico calcola in maniera forfettaria il proprio onorario, a mio avviso non c’è niente che impedisca al committente di portare in detrazione l’intera parcella.
Nulla vieta infatti di pensare che quell’onorario sarebbe stato lo stesso anche con il progetto privo dell’ampliamento.

(Prima pubblicazione 20 settembre 2018)

Photo credit Pixabay



Iscriviti alla Newsletter

Potrebbe interessarti anche
Guarda gli ultimi video

Dello stesso argomento

4 Commenti. Nuovo commento

  • Salve, ho avviato lavori per manutenzione straordinaria il 2020, con apertura Cila, vorrei chiedere se posso iniziare ad usufruire delle detrazioni nel 730 2021 senza chiudere la cila, oppure è obbligatorio chiuderla per iniziare a detrarre? Grazie in anticipo

    Rispondi
  • Architetto buongiorno, per usufruire del bonus ristrutturazione del 50%, in presenza di una ristrutturazione straordinaria con Scia regolarmente presentata dal direttore dei lavori scelto, ai fini della apertura di una procedura per la cessione del credito, è obbligatorio predisporre un conto compumetrico o è sufficiente un preventivo firmato dell’impresa che esegue i lavori?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      23 Aprile 2021 19:39

      Il computo metrico non è obbligatorio, ma i soggetti che acquistano il credito potrebbero richiederlo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.