Anche il modulo per la CILA, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è stato aggiornato alle nuove disposizioni introdotte dal Salva Casa.
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Anche il modulo per la CILA, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è stato aggiornato alle nuove disposizioni introdotte dal Salva Casa.
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Indice
Stai per intraprendere una ristrutturazione del tuo appartamento che comporterà demolizione e ricostruzione di tramezzi, apertura e chiusura di porte interne, ecc.? Prima di iniziare, devi presentare una CILA al Comune.
La CILA, acronimo che indica la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è una pratica che devi presentare se intendi realizzare lavori che rientrano nelle seguenti categorie:
• manutenzione straordinaria
• restauro e risanamento conservativo.
In entrambi i casi però le opere non devono comportare interventi sulle parti strutturali o sul prospetto dell’edificio. In questo caso infatti bisognerà ricorrere a una SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
La definizione esatta di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo è contenuta nell’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/01).
Se vuoi avere un’idea più precisa di quali lavori rientrino in queste categorie, ti invito a leggere questo articolo.
Una volta presentata, la CILA diventa subito esecutiva, quindi puoi iniziare i lavori il giorno stesso, a differenza di quanto accadeva con la vecchia DIA, quando bisognava attendere 30 giorni.
Se però la documentazione non è completa, l’ente comunale ha tempo 30 giorni per richiedere integrazioni o sospendere i lavori, per cui a volte è meglio presentarla un po’ di tempo prima.
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata è stata introdotta nel 2016 dal cosiddetto decreto SCIA 2 (d. lgs 222/16).
A seguito di tale decreto, è stato inserito nel Testo Unico dell’Edilizia l’articolo 6–bis che la disciplina.
In parole semplici, questo articolo ci dice che tutti gli interventi che non sono di edilizia libera e non sono soggetti a Permesso di Costruire né a SCIA, richiedono la presentazione di una CILA. Per tale motivo, si dice che la CILA ha carattere residuale, in quanto gli interventi per cui è richiesta non sono esplicitamente elencati, ma sono di fatto quelli non riconducibili agli altri titoli abilitativi.
La CILA deve essere presentata allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune. Può essere inoltrata anche in modalità telematica, su portali appositamente predisposti dall’amministrazione o tramite PEC (posta elettronica certificata).
Puoi provvedere anche in prima persona ma, poiché è indispensabile rivolgersi a un architetto o un altro tecnico abilitato, di solito è questi che se ne occupa tramite delega.
Devi infatti incaricare un professionista perché dovrà redigere i grafici di progetto e predisporre un’asseverazione, la dichiarazione con la quale attesterà che le opere da realizzare rispettano tutte le norme urbanistiche ed edilizie vigenti (risparmio energetico, antincendio, igienico sanitarie, ecc.).
A seguito dell’aggiornamento della modulistica unificata per adeguarla alle novità del Salva Casa, anche il modulo per la CILA è stato modificato con l’introduzione di un nuovo riquadro dedicato alla dichiarazione delle tolleranze costruttive ed esecutive.
Questa modifica, seppur con ritardo, allinea finalmente il modello alle disposizioni del Decreto Semplificazioni del 2020, che richiedeva l’indicazione dell’attestazione di stato legittimo in tutti i moduli per istanze, segnalazioni e comunicazioni edilizie, CILA inclusa.
L’adeguamento risulta però essere parziale. Il nuovo modello contempla infatti solo le tolleranze, ma non include la dichiarazione di stato legittimo, che è strettamente connessa alle prime.
Attenzione, quindi: non cadere nell’errore di pensare che l’assenza di un riquadro specifico per lo stato legittimo significhi che non sia necessario la conformità dell’immobile per gli interventi oggetto di CILA. Questo fraintendimento è stato già commesso in passato con la CILA-Superbonus e oggi in molti ne stanno pagando le conseguenze.
Gli elaborati di cui si compone la CILA
La Comunicazione si redige compilando una modulistica standard appositamente predisposta a livello nazionale a cui vanno allegati:
• gli elaborati grafici che illustrano lo stato di fatto dell’immobile e quello di progetto, un inquadramento territoriale con lo stralcio catastale e quello del Piano urbanistico
• il rilievo fotografico dello stato di fatto
• la relazione tecnica asseverata con la quale il tecnico attesta la legittimità dello stato di fatto e la rispondenza del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti
• una copia del titolo di proprietà
• la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, quando previsti (in alcuni Comuni è gratuita)
• l’eventuale ricevuta di pagamento della sanzione per interventi già realizzati o in corso d’opera
• la copia dei documenti di identità del richiedente e del progettista
• l’eventuale notifica preliminare ASL, quando prevista.
A differenza di altri titoli abilitativi, per la CILA non è previsto un termine entro cui concludere i lavori, quindi non sarebbe nemmeno obbligatorio presentare una comunicazione di fine lavori. Tuttavia, alcuni Comuni hanno predisposto una modulistica per l’invio di tale comunicazione.
Il mio consiglio è di presentare sempre la fine lavori, anche quando non è obbligatorio. Può tornare utile in molti casi, come ad esempio se intendi usufruire dei bonus edilizi, per avere dei riferimenti temporali precisi.
Se i lavori hanno comportato una modifica della distribuzione interna, con spostamento e demolizione di tramezzi, dovrai presentare entro 30 giorni dalla loro conclusione anche la variazione catastale.
Nel caso in cui invece le opere abbiano comportato una riqualificazione energetica dell’appartamento (ad esempio una modifica all’impianto di riscaldamento), sarà necessario redigere un APE (Attestato di Prestazione Energetica) o aggiornare quello esistente.
Infine, se i lavori hanno comportato modifiche delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, dovrai presentare una Segnalazione Certificata di Agibilità.
In alcuni casi è anche richiesta la presentazione del Formulario rifiuti, un documento in cui sono indicate le produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto).
Nel caso in cui realizzi lavori per i quali è necessaria la CILA senza aver presentato la pratica, commetti un vero e proprio abuso edilizio.
Puoi anche comunicare i lavori dopo averli realizzati (si parla in tal caso di CILA tardiva), ma dovrai pagare una sanzione di 1.000 euro, quindi pensaci bene prima di partire.
È possibile anche ravvedersi mentre i lavori sono in corso e non ancora ultimati. Autodenunciando l’intervento mentre è in corso d’opera, la sanzione si riduce a un terzo ed è pari a 333 euro.
Attenzione: tutto ciò è possibile se non c’è alcun accertamento in corso d’opera. Ma se i lavori vengono scoperti e contestati dalle autorità competenti, scatta anche la denuncia penale.
La presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata comporta il pagamento dei diritti di segreteria, variabili da Comune a Comune.
A questi occorre poi aggiungere la parcella del tecnico, che dipenderà dall’entità dell’intervento, dalle sue caratteristiche e dalla complessità della documentazione da presentare.
Molte persone continuano a essere convinte (chissà perché) che per usufruire dei bonus edilizi sia indispensabile presentare una CILA.
In realtà non è così: il titolo abilitativo dipende dalla tipologia di lavori da realizzare. Per quelli descritti in questo articolo serve ovviamente tale comunicazione, per altri potrebbe servire una pratica diversa.
Inoltre, sono agevolabili anche alcuni interventi di manutenzione ordinaria che possono essere realizzati in regime di edilizia libera (quindi senza alcun titolo) ma per i quali è necessario redigere un’apposita autocertificazione.
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8 Commenti. Nuovo commento
Gentile architetto, avrei bisogno del suo aiuto. Anni fa ho comprato la casa da mio fratello che aveva effettuato lavori di ristrutturazione consistenti in una diversa distribuzione degli spazi interni senza alcuna Dia (Cila) e quindi non effettuando l’aggiornamento catastale (DOCFA). Ad oggi ho necessità di ricavare, mediante la realizzazione di due tramezzi una camera da letto per mia figlia e vorrei fare la Cila. La domanda è la seguente: come mi devo comportare? Devo fare una CILA tardiva e “sanare” i lavori già effettuati o cosa? Grazie in anticipo per la risposta.
Saluti Paolo
Certo. Qualsiasi nuova attività deve partire da un immobile regolare, quindi si affidi a un architetto del posto che verificherà se occorre una CILA tardiva o altro.
Buongiorno, le porgo gentilmente il mio quesito: Ad aprile del 2021 ho aperto una Cila per lavori di ristrutturazione della terrazza della mia villetta a schiera, a luglio 2021 alla ditta che mi ha fatto i lavori ho versato un acconto e poi fino ad oggi febbraio 2024 la ditta non si è più fatta sentire e non mi ha più richiesto il pagamento del lavoro svolto.
Finiti i lavori nel 2022 li abbiamo chiamati e a parte due loro uscite, perché c’erano ancora dei problemi di infiltrazione poi non ci hanno più risposto e ci sembra un comportamento insolito.
Ora mi chiedo come mi devo comportare? Quanto tempo ha la ditta per richiedere il pagamento? E nel caso mi richiedessero il pagamento posso ancora cedere il credito?
La ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti
I crediti si prescrivono in 10 anni. Cmq, avendo presentato la Cila nel 2021, potrebbe ancora cedere il credito. Piuttosto, mi perplime che dei lavori “esterni” realizzabili con Cila (quindi manutenzione ordinaria) possano essere oggetto di bonus…
Gentile architetto,
la mia domanda è riferita alla CIL per lavori di manutenzione ordinaria di un tetto di villetta a schiera, le domande sono : se si fanno lavori di manutenzione ordinaria su un tetto che necessita la sostituzione tegole e rifacimento di strato bituminoso e aggiunta di strato coibentante di 4 cm e pulitura di gronde, i lavori se dichiarati con CIL possono rientrare nelle detrazioni del 50%; come si presenta una CIL; la CIL deve essere redatta da un tecnico; è obbligatoria la comunicazione di tali lavori?
La ringrazio per l’attenzione
Saluti
La domanda richiede una risposta articolata, per cui sarebbe opportuno chiedere il servizio di consulenza: https://www.guidaxcasa.it/richiedi-consulenza-le-detrazioni/richiedi-consulenza-per-le-detrazioni/
Salve ho presentato prima dell inizio lavori la notifica preliminare asl ma senza la dichiarazione imprese sul rispetto normativo della sicurezza. Premetto che comunque prima della notifica le varie ditte mi aveva fornito tutti i documenti attestanti il rispetto normativo sulla sicurezza, nonché una dichiarazione che io ho conservato tra i miei documenti di cantiere anziché allegarli alla notifica trasmessa asl. Preciso inoltre che in qualunque caso prima dell inizio dei lavori ho trasmesso durc e visura camerale di ogni impresa al comune. Mi chiedo ciò comporta la mia esclusione ai benefici fiscali 110?
Non ho capito cosa sarebbe questa dichiarazione, ma non è prevista dall’allegato XII, quindi non ci sono problemi.