Recenti sentenze confermano che il problema dei condòmini morosi non può essere risolto facendo pagare di più chi è sempre stato puntuale.
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Recenti sentenze confermano che il problema dei condòmini morosi non può essere risolto facendo pagare di più chi è sempre stato puntuale.

Photo credit Freepik
Quando in un condominio alcuni proprietari non pagano le quote, il problema non riguarda soltanto i singoli condòmini morosi. La mancanza di denaro può infatti ripercuotersi sull’intera gestione condominiale, mettendo in difficoltà l’amministratore e, soprattutto, i condòmini che hanno sempre pagato regolarmente.
È una situazione piuttosto frequente: il condominio deve pagare una fattura, finanziare un intervento di manutenzione o affrontare una spesa urgente, ma sul conto corrente non ci sono abbastanza soldi perché alcuni proprietari non hanno versato quanto dovuto.
Cosa può fare allora l’assemblea? Può decidere che siano i condòmini in regola a pagare anche la quota degli altri? La risposta, in linea generale, è no.
A ribadire questo principio sono anche due recenti decisioni dei Tribunali di Napoli e Pescara, che affrontano due situazioni diverse ma legate dallo stesso problema: come gestire le difficoltà economiche del condominio senza penalizzare chi paga regolarmente.
La morosità condominiale si verifica quando uno o più proprietari non versano, in tutto o in parte, le somme dovute per le spese comuni.
Può trattarsi delle normali spese di gestione, come:
• pulizia delle scale
• manutenzione dell’ascensore
• luce delle parti comuni
• compenso dell’amministratore
• assicurazione del fabbricato
• manutenzione ordinaria.
Ma il problema può diventare ancora più serio quando si tratta di lavori straordinari, come il rifacimento del tetto, della facciata o dell’impianto di riscaldamento.
Se alcuni condòmini non pagano, il condominio può trovarsi senza la liquidità necessaria per rispettare le scadenze. Ed è proprio qui che nasce il problema per i condòmini virtuosi.
Chi ha pagato regolarmente la propria quota potrebbe infatti trovarsi nella situazione di dover aspettare un intervento, subire un ritardo nel pagamento di una fattura o, in alcuni casi, essere invitato ad anticipare altre somme. Questo però non significa che debba pagare il debito del vicino moroso.
Il principio di base è quello della cosiddetta parziarietà delle obbligazioni condominiali.
Detto in parole semplici, ogni condomino è responsabile dei debiti del condominio nei confronti dei terzi in proporzione alla propria quota. Il riferimento fondamentale è la sentenza n. 9148 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha chiarito proprio questo aspetto.
Di conseguenza, il condomino che ha già pagato quanto dovuto non può essere considerato responsabile anche per la quota che un altro proprietario ha lasciato insoluta.
Nella pratica, però, la situazione può essere più complicata.
Il condominio, infatti, è un’organizzazione nella quale molte spese devono essere sostenute in ogni caso. L’impresa di pulizie deve essere pagata, così come il tecnico, il fornitore dell’energia o l’impresa che esegue i lavori.
Un caso particolarmente interessante è stato affrontato dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1822/2026.
La vicenda riguardava alcune vecchie fatture per la fornitura di energia, risalenti agli anni 2014 e 2015. Alcuni condòmini avevano regolarmente pagato le somme che all’epoca erano state richieste loro.
Successivamente, però, il condominio si è trovato a dover affrontare una richiesta di pagamento da parte del creditore. L’assemblea aveva quindi deciso a maggioranza di distribuire nuovamente quelle somme tra i condòmini che avevano sempre pagato.
In pratica, chi aveva già fatto il proprio dovere avrebbe dovuto contribuire ancora per coprire il buco lasciato dagli altri.
Il Tribunale ha annullato questa decisione. Il principio affermato è molto importante: l’assemblea non può decidere a maggioranza di far ricadere sui condomini solventi il debito lasciato dai condomini morosi.
In situazioni come questa, la prima cosa da fare è verificare la situazione contabile e individuare chi non ha pagato. Il condominio deve quindi attivarsi per recuperare le somme dovute dai morosi.
L’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile prevede infatti strumenti specifici per il recupero delle quote condominiali non pagate.
In particolare, l’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del condomino moroso, sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea.
Bisogna fare una distinzione importante: una cosa è chiedere ai condòmini in regola di effettuare una anticipazione temporanea, necessaria per affrontare una situazione urgente, altra è stabilire che quelle somme siano definitivamente a loro carico per coprire la morosità degli altri.
Nel primo caso può essere una soluzione praticabile, purché sia chiaro che si tratta di un’anticipazione e che le somme dovranno essere successivamente recuperate o conguagliate.
Nel secondo caso, invece, l’assemblea non può decidere che il condomino puntuale debba farsi carico del debito del vicino.
C’è anche una questione importante da considerare: se ogni volta che qualcuno non paga le proprie quote il condominio può semplicemente distribuire il suo debito tra gli altri proprietari, il condomino moroso potrebbe non avere un incentivo sufficiente a regolarizzare la propria posizione.
Al contrario, chi paga puntualmente potrebbe trovarsi a dover sostenere costi aggiuntivi. È quello che in economia viene definito moral hazard, in pratica, chi non paga viene protetto e chi paga viene penalizzato.
Una situazione simile è stata affrontata dal Tribunale di Pescara con un’ordinanza del 31 agosto 2026. In questo caso alcuni condòmini non avevano versato le quote necessarie e i lavori di manutenzione erano rimasti bloccati.
Una proprietaria aveva chiesto al giudice di nominare un amministratore ad acta, cioè una persona incaricata di sostituire l’amministratore condominiale per occuparsi della situazione. Il Tribunale ha però respinto la richiesta.
Dagli accertamenti era emerso che l’amministratore aveva svolto correttamente le procedure necessarie per scegliere l’impresa. Il problema, quindi, non era una cattiva gestione dell’amministratore, ma la mancanza di liquidità provocata dal mancato pagamento delle quote da parte di alcuni condòmini.
In una situazione del genere, nominare un amministratore ad acta non avrebbe risolto il problema.
Di fronte a una morosità, l’amministratore deve innanzitutto sollecitare il condomino a regolarizzare la propria posizione. Se il pagamento non arriva, può essere necessario procedere con il recupero giudiziale del credito.
Questo aspetto è importante anche per evitare che una piccola morosità diventi, con il passare del tempo, un problema molto più grande.
Più a lungo il debito rimane insoluto, infatti, maggiore può diventare la difficoltà per il condominio di far fronte alle proprie spese. Per questo la gestione delle morosità dovrebbe essere tempestiva e trasparente.
Se il condomino moroso continua a non pagare, l’amministratore può procedere secondo le modalità previste dalla legge per ottenere un decreto ingiuntivo nei suoi confronti e, se necessario, arrivare alle successive procedure esecutive.
Inoltre, l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabilisce una tutela importante anche nei rapporti con i creditori del condominio: prima di rivolgersi ai condòmini in regola, il creditore deve procedere nei confronti di quelli morosi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
Anche questo serve a evitare che il condomino puntuale diventi automaticamente il salvadanaio del condominio.
La prima forma di tutela è la trasparenza dei conti. I condomini devono poter conoscere:
• le spese da sostenere
• quali quote sono state versate
• quali risultano ancora insolute
• le somme presenti sul conto condominiale
• le azioni intraprese nei confronti dei morosi.
Anche quando si decide di chiedere un’anticipazione ai condomini in regola, è importante stabilire chiaramente perché viene richiesta, a quanto ammonta e come dovrà essere recuperata o restituita.
Ed eccoci alla domanda che interessa probabilmente di più chi si è trovato già in questa situazione: se negli anni passati hai pagato anche la quota che spettava a un condomino moroso, puoi chiedere indietro quei soldi?
Sì, ma occorre ricostruire con precisione la vicenda. Bisogna quindi verificare:
• quali erano le quote effettivamente dovute dal condomino moroso
• quali somme sono state pagate dal condomino in regola
• perché quelle somme sono state pagate
• a chi sono state versate
• cosa risulta dai verbali delle assemblee
• come sono state registrate nella contabilità condominiale
• se esiste una delibera che ha stabilito l’anticipazione
• se il condomino moroso ha successivamente rimborsato, anche solo in parte, quanto dovuto.
È importante, quindi, non limitarsi a ricordare di aver pagato più del dovuto, ma raccogliere le prove del pagamento e ricostruire esattamente a quale debito si riferiva.
La giurisprudenza ha riconosciuto che il condomino che abbia pagato anche somme che spettavano ad altri può, in determinate situazioni, chiedere il rimborso.
La Corte di Cassazione, per esempio, ha esaminato il caso di un condomino che aveva pagato al creditore del condominio anche la parte delle spese che avrebbe dovuto essere sostenuta dagli altri proprietari. In quella vicenda la Cassazione ha escluso che si potesse parlare semplicemente di regresso tra condebitori, ma ha riconosciuto la possibilità di agire per ingiustificato arricchimento, perché gli altri condomini avevano ottenuto un vantaggio economico dal pagamento effettuato da un altro proprietario.
Questo significa, in parole semplici, che se hai sostenuto una spesa che in realtà spettava a un altro condomino, potrebbe esistere uno strumento giuridico per cercare di recuperare quella somma.
Ma purtroppo non basta presentarsi dall’amministratore con le ricevute e pretendere automaticamente il rimborso.
La possibilità di recuperare il denaro dipende dalle circostanze concrete e dalla documentazione disponibile.
Il tempo può essere determinante. Alcune azioni di recupero possono essere soggette alla prescrizione e, a seconda dello strumento giuridico utilizzato, il termine può decorrere dalla data del pagamento.
Il primo passo è raccogliere tutta la documentazione. Possono essere utili, per esempio:
• ricevute e bonifici effettuati
• estratti conto bancari
• rendiconti condominiali
• tabelle di ripartizione delle spese
• verbali delle assemblee
• eventuali comunicazioni dell’amministratore
• solleciti di pagamento
• eventuali accordi sottoscritti con il condomino moroso
• documentazione relativa ai lavori o alle fatture che erano state pagate.
A questo punto è possibile chiedere all’amministratore una ricostruzione contabile della posizione e, se necessario, rivolgersi a un avvocato per verificare se esiste ancora la possibilità di recuperare le somme e quale sia l’azione più adatta.
Il problema dei condòmini morosi non può essere risolto semplicemente facendo pagare di più chi è sempre stato puntuale.
Le recenti decisioni dei Tribunali di Napoli e Pescara riportano l’attenzione proprio su questo punto: le difficoltà economiche del condominio non possono cancellare i diritti dei condomini che hanno regolarmente pagato le proprie quote.
L’assemblea non può quindi trasformare il condomino virtuoso in una sorta di garante a fondo perduto delle morosità altrui.
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