Disponibile dal pomeriggio di oggi il Modello 730 precompilato 2025: vediamo come inserire le spese per le quali hai usufruito di Bonus Casa.
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Disponibile dal pomeriggio di oggi il Modello 730 precompilato 2025: vediamo come inserire le spese per le quali hai usufruito di Bonus Casa.
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Indice
Il Modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi rappresenta un’agevolazione per il contribuente perché ha lo scopo di fargli risparmiare tempo e denaro.
Il modello precompilato contiene già i dati su redditi, ritenute, versamenti e spese detraibili o deducibili. Il contribuente deve solo verificare se tali informazioni sono corrette.
Per utilizzare questo strumento devi accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali telematiche per l’accesso.
Il modello precompilato sarà disponibile da oggi pomeriggio, 30 aprile, e potrà essere presentato entro il 25 settembre 2025 direttamente dal sito o tramite il proprio datore di lavoro o un CAF.
Uno dei vantaggi del modello precompilato è che consente di evitare controlli formali. Se lo accetti senza fare modifiche, infatti, il Fisco non effettua controlli, dato che sono stati già svolti quando la dichiarazione è stata precompilata.
Non sono fatti controlli anche se effettui modifiche che non incidono sulle imposte, come:
• cambio del sostituto d’imposta
• cambio di domicilio ma non del Comune di residenza
• aggiunta del codice fiscale del coniuge non a carico.
Se invece aggiungi redditi o spese aggiuntive, i controlli saranno fatti solo su queste voci.
I bonus per i lavori in casa richiedono particolare attenzione perché per il primo anno di detrazione l’Agenzia delle Entrate non compila direttamente i quadri del modello ma inserisce i dati solo nel prospetto separato, perché è necessaria una verifica da parte del contribuente.
L’Agenzia è in possesso dei bonifici effettuati, che vengono comunicati direttamente dalle banche, ma non inserisce le relative spese nel modello, perchè solo il contribuente interessato può sapere se ha tutta la documentazione necessaria per aver diritto all’agevolazione e se intende eventualmente dividerla con altri.
Pertanto, dovrai modificare la dichiarazione precompilata e potrai essere soggetto a controlli.
L’esclusione opera infatti solo sui dati riportati nella dichiarazione precompilata. Quindi anche se riporti in dichiarazione pari pari le spese indicate nel prospetto separato, la dichiarazione non può essere considerata accettata senza modifiche.
Per questo motivo, è necessario effettuare la compilazione con molta attenzione e, a seguire, ti darò alcune indicazioni.
Nel prospetto separato sono inserite le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici pagate utilizzando un bonifico parlante con la stessa causale prevista per i lavori edilizi.
Con la circolare 7/E del 31 marzo 2016 l’AdE ha però specificato che usufruiscono del bonus mobili anche gli acquisti fatti con:
• carta di credito
• bancomat
• bonifico ordinario.
Pertanto, se hai acquistato i mobili con queste modalità, devi inserire le spese nel modello manualmente, compilando il Rigo E57, Sezione III C.
I pagamenti effettuati con bonifico parlante per il bonus ristrutturazione sono presenti nel prospetto e suddivisi per singolo pagamento.
Ti consiglio di controllarli uno per uno per sicurezza prima di riportarli nel modello.
I pagamenti invece non effettuati con il bonifico, come quelli degli oneri di urbanizzazione, devono essere aggiunti manualmente.
Le spese vanno inserite al Rigo E41/E53, quadro E, sezione IIIA e IIIB del modello.
I consigli da seguire per la compilazione della sezione relativa all’ecobonus sono gli stessi previsti per il bonus ristrutturazione.
In questo caso, vai al Rigo E61/E62, quadro E, sezione IV.
Tra le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi ci sono quelle per l’acquisto di case e i costi di intermediazione dell’agenzia immobiliare.
Queste spese non sono indicate nel modello precompilato per cui dovrai aggiungerle autonomamente.
Le detrazioni per interessi passivi dei mutui dovranno così essere indicate:
• per i mutui contratti dopo il 1993, la spesa dovrà essere inserita nel Rigo E7
• per i mutui contratti prima del 1993, la spesa dovrà essere inserita nel Rigo E8/E10 cod. 8
• per i mutui contratti per ristrutturazione e per costruzione prima casa, la spesa dovrà essere inserita nel Rigo E8/E10 cod. 9 (ristrutturazioni), cod. 10 (costruzione).
Sono detraibili anche, come detto, le spese di intermediazione immobiliare, che vanno inserite al Rigo E8/E10, cod. 17.
Tra le spese che si possono portare in detrazione e non risultano nel modello precompilato ci sono quelle per l’affitto di case.
Tali detrazioni dovranno così essere indicate:
• per la locazione di case da parte di studenti fuori sede, al Rigo E8/E10 cod. 18
• per la locazione di case da parte di giovani di età compresa tra 20 e 30 anni, al Rigo E71, cod. 3
• per gli affitti a canone concordato, al Rigo E71, cod. 2
• per l’affitto dell’abitazione principale, al Rigo E71, cod. 1
• per gli inquilini di alloggi sociali a basso reddito, al Rigo E71, cod. 4.
A differenza di quanto previsto per le spese sui singoli immobili, gli importi dei lavori condominiali compaiono direttamente nel modello. Per esse rileva infatti la dichiarazione dell’amministratore con l’indicazione della quota di spesa sostenuta.
Puoi eventualmente modificare anche queste voci se intendi ripartire la detrazione in maniera diversa.
Se vuoi correggere il Modello 730 precompilato, devi accedere a Fisconline, il servizio on line offerto dall’Agenzia delle Entrate.
Per effettuare le modifiche al Modello 730 precompilato segui la seguente procedura:
• accedi alla tua Area Riservata
• clicca su La tua dichiarazione precompilata 730-Unico nella sezione La mia scrivania
• accedi al modello precompilato.
Una volta effettuato l’accesso, potrete visualizzare i dati contenuti nella precompilata e verificarne la correttezza.
Con le opzioni disponibili, potrai accettare i dati indicati o eventualmente modificarli o integrarli come sopra indicato.
Dopo aver effettuato le modifiche potrai quindi procedere a inviare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate entro il 25 settembre.
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