Vediamo quali sono le prestazioni intellettuali che secondo l’INL si possono svolgere in cantiere, senza dover richiedere la patente a punti.
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Vediamo quali sono le prestazioni intellettuali che secondo l’INL si possono svolgere in cantiere, senza dover richiedere la patente a punti.
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Ecco cosa troverai in questo articolo:
La patente a punti edilizia è un documento il cui possesso è diventato obbligatorio dal primo ottobre 2024. Questo strumento è stato introdotto per qualificare gli operatori sugli adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri.
Tra i lavoratori che si trovano a operare in un cantiere edile ci sono anche professionisti come architetti, ingegneri e geometri, che svolgono le cosiddette prestazioni intellettuali. La normativa sulla patente a punti esclude questi lavoratori dall’obbligo di richiedere e detenere questo documento.
Ma quali sono esattamente le prestazioni intellettuali che si possono svolgere in cantiere senza dover richiedere la patente a punti?
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in una delle sue periodiche FAQ diffuse per fare chiarimento sulla normativa, elenca le seguenti prestazioni professionali che si possono svolgere in cantiere e sono considerate di carattere intellettuale:
• attività di direzione dei lavori
• attività di direzione operativa dei lavori
• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
• svolgimento di analisi energetiche, analisi acustiche, analisi igrotermiche
• svolgimento di rilievi architettonici, strutturali, rilievi topografici, tracciamenti in cantiere
• monitoraggio ambientale
• monitoraggio geotecnico con installazione di assestimetri a piastra, inclinometri, ecc.
• prove di laboratorio
• collaudo in corso d’opera con attività di verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere assieme alle figure degli assistenti.
L’INL spiega che in queste attività la componente dell’ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri è prevalente rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse. Questa definizione è il cuore della distinzione: quando il lavoro è prevalentemente progettuale, di controllo o supervisione, allora rientra nelle esenzioni.
Trattandosi pertanto di un lavoro meramente intellettuale, i lavoratori che svolgono queste prestazioni non sono tenuti a ottemperare all’obbligo di patente.
Chi si occupa di direzione lavori, ad esempio, svolge un’attività in cantiere finalizzata al controllo dell’esecuzione delle opere, alla verifica della conformità rispetto al progetto, al coordinamento delle varie figure professionali coinvolte. Tutte attività che richiedono competenza tecnica e capacità decisionale, ma non comportano manipolazione diretta di materiali o uso di attrezzature operative.
Lo stesso vale per le attività di rilievo: anche se comportano l’uso di strumentazione specifica e richiedono presenza fisica in cantiere, rimangono attività di carattere tecnico-scientifico, finalizzate alla raccolta e interpretazione di dati e non all’esecuzione materiale di lavori.
Un caso particolare che ha generato inizialmente dubbi interpretativi riguarda le società che svolgono il ruolo di General Contractor.
Già qualche mese fa l’INL ha chiarito che anche le società che svolgono questa attività sono esonerate dall’obbligo di patente a crediti. In questo caso il dubbio era lecito in quanto società di questo tipo possono essere fatte rientrare tra le imprese, che invece sono obbligate all’adempimento.
L’Ispettorato ha chiarito che l’impresa con ruolo di General Contractor coordina in realtà le imprese esecutrici coinvolte nella realizzazione di un’opera utilizzando solo personale che svolge prestazioni di natura intellettuale. La funzione del General Contractor, quando limitata al coordinamento e alla supervisione, non comporta interventi operativi diretti sui lavori.
Per questo motivo, il soggetto non ha l’obbligo di acquisire la patente a crediti dal momento che non opera fisicamente nel cantiere. La sua attività si concentra sulla gestione dei rapporti contrattuali, sul coordinamento delle diverse fasi operative, sulla supervisione della qualità e dei tempi di esecuzione.
Nel corso del tempo, l’INL è intervenuta su altre figure che possono essere presenti in cantiere ma sono escluse dall’obbligo perché svolgono appunto prestazioni di natura intellettuale.
Tra questi rientra il personale ispettivo che svolge l’attività di verifica periodica e straordinaria e non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Gli ispettori hanno la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio e si limitano ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito.
Questa categoria include, ad esempio, i tecnici che effettuano le verifiche periodiche sui dispositivi di protezione individuale, sulle attrezzature di sollevamento, sui ponteggi. La loro attività è di controllo e certificazione, non di intervento operativo.
Sono esclusi dall’obbligo della patente a crediti in cantiere anche i servizi interni di pronto soccorso e antincendio perché si tratta della fornitura di un servizio avente carattere meramente emergenziale. Anche in questo caso, la natura dell’attività è specialistica e non operativa nel senso edilizio del termine.
Questi esempi ti aiutano a comprendere il criterio interpretativo utilizzato dall’INL: l’esenzione si applica quando l’attività, pur svolgendosi in cantiere, mantiene carattere specialistico, di controllo, di supervisione o di emergenza, senza comportare interventi diretti sui lavori edilizi.
C’è però una categoria professionale che da tempo sta accendendo una questione in merito all’obbligo o meno di dover avere la patente: gli archeologi e i restauratori. Questo caso è particolarmente interessante perché evidenzia i confini talvolta sfumati tra prestazioni intellettuali e attività operative.
L’INL ha spiegato che gli archeologi e i restauratori sono tenuti a dotarsi della patente a crediti perché operano fisicamente nei cantieri. Secondo l’interpretazione dell’ente, la discriminante è dunque il tipo di attività lavorativa svolta in cantiere che è fisica e non intellettuale.
Questa posizione dell’ente si basa sul fatto che archeologi e restauratori, pur avendo competenze altamente specialistiche, intervengono materialmente sui manufatti, utilizzano strumenti e attrezzature, manipolano materiali. La componente manuale e operativa delle loro attività viene considerata prevalente rispetto a quella puramente intellettuale.
Confprofessioni e l’Associazione Nazionale Archeologi (ANA) la pensano diversamente, tanto che lo scorso gennaio hanno chiesto di escludere questi professionisti perché rendono prestazioni intellettuali e non standardizzate.
C’è poi una questione burocratica che complica ulteriormente la situazione: per iscriversi alla piattaforma telematica dove si richiede la patente, occorre indicare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio e gli archeologi, come professionisti, non sono tenuti a iscriversi a questo registro.
L’INL ha quindi specificato che dovranno dichiarare i requisiti professionali alternativi, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata INPS. Questa soluzione pratica permette di superare l’ostacolo burocratico, ma non risolve la questione di fondo sulla natura intellettuale o fisica delle loro prestazioni.
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