Bonus Edilizi: quando si trasferisce la detrazione agli eredi?

Ecco come gli eredi possono fruire dei bonus edilizi dopo un decesso: le regole, i casi pratici e i consigli, per non perdere le detrazioni.

testamento e casa

Photo credit Depositphotos

In caso di decesso dell’avente diritto, i bonus edilizi si trasferiscono agli eredi?

Ti sei mai chiesto cosa succede alle detrazioni fiscali per interventi edilizi quando il beneficiario viene a mancare? La normativa fiscale italiana prevede meccanismi specifici per il trasferimento di questi benefici agli eredi, ma con regole ben precise che è fondamentale conoscere per non perdere importanti agevolazioni economiche.

La normativa sui bonus edilizi stabilisce un principio fondamentale: in caso di decesso dell’avente diritto, le quote ancora non fruite della detrazione fiscale si trasferiscono automaticamente a quello tra gli eredi che conserva la detenzione materiale dell’immobile ristrutturato.

Ma cosa significa esattamente conservare la detenzione diretta? In pratica, significa abitare l’immobile ristrutturato, utilizzarlo direttamente nella tua vita quotidiana. Se l’immobile è concesso in locazione o comodato, non hai diritto al beneficio fiscale. Nel caso in cui il beneficiario dell’agevolazione abbia più eredi e solo uno o alcuni di essi utilizzino l’immobile, soltanto questi continueranno a usufruire della detrazione.

Questa regola si fonda su un presupposto logico: l’erede o gli eredi non hanno mai affrontato una spesa per la ristrutturazione e quindi non sono beneficiari diretti dell’agevolazione. La legge consente loro di subentrare nel beneficio solo se mantengono un rapporto diretto con l’immobile oggetto dei lavori.

Non è possibile dare un’altra interpretazione della norma, ad esempio pensare che si possa considerare detenzione diretta anche l’utilizzo dell’immobile per interposta persona, come la concessione a un inquilino. Questo punto è stato ulteriormente chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 11731 del 5 maggio 2025.

Chiarimenti sul trasferimento agli eredi delle detrazioni

Con la circolare 17/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di trasferimento dell’agevolazione agli eredi. Analizziamo uno per uno questi aspetti con esempi pratici che ti aiuteranno a comprendere meglio la tua situazione.

La detenzione diretta

Esempio 1
Si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso, anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa.
Immagina che Mario effettui spese di ristrutturazione della casa coniugale a gennaio 2024 e venga a mancare a ottobre dello stesso anno. In questo caso, sua moglie che continua ad abitare quella casa può portare in detrazione le spese nella sua dichiarazione dei redditi 2025, subentrando nel beneficio fin dalla prima rata.

Esempio 2
Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
Supponiamo che Antonio deceda lasciando moglie e due figli che vivono ancora nella casa di famiglia. La detrazione fiscale si ripartirà tra tutti e tre gli eredi in parti uguali, purché ovviamente tutti e tre lavorino, percepiscano un reddito e presentino dichiarazione dei redditi. Si tratta di un meccanismo equo che riconosce il diritto al beneficio a tutti coloro che effettivamente utilizzano l’immobile.

Esempio 3
Se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone gli altri la disponibilità.
Riprendendo l’esempio precedente, se i figli non vivessero più in casa con la madre, la detrazione spetterebbe esclusivamente a lei perché è l’unico erede che abita nell’immobile. Gli altri eredi non hanno diritto al beneficio poiché non soddisfano il requisito della detenzione materiale diretta.

Rinuncia all’eredità

Se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

Riprendendo l’ultimo esempio citato (moglie che risiede nell’immobile e figli che vivono altrove), se la moglie rinunciasse all’eredità, la detrazione non spetterebbe più a nessuno.

Tornando invece al primo esempio (tutti e tre gli eredi che risiedono nell’abitazione), nel caso in cui la moglie rinunciasse all’eredità, i figli conserverebbero il diritto alla detrazione, che verrebbe suddivisa tra loro in parti uguali.

Detenzione non continuata

La detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.

Facciamo un esempio: Giovanni è deceduto nel 2024. La moglie abita nell’immobile coniugale ma, dovendosi trasferire temporaneamente per lavoro, concede in locazione l’immobile da maggio a settembre del 2025. In questo caso, non avrà diritto alla rata di detrazione per l’anno 2025, poiché il requisito della detenzione diretta non è stato rispettato per l’intero periodo d’imposta.

Tuttavia, come precisa l’Agenzia delle Entrate: Ne consegue che l’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente perché, ad esempio, concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

Quindi, se per i restanti anni la moglie tornasse ad abitare stabilmente nella casa, potrebbe comunque fruire delle rate residue della detrazione. Questo significa che il diritto alla detrazione non si perde definitivamente, ma viene solo sospeso negli anni in cui non si soddisfa il requisito della detenzione diretta.

Vendita dell’immobile

Particolarmente interessante è il caso della vendita dell’immobile da parte dell’erede: In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario.

Si tratta di una precisazione fondamentale perché, normalmente, in caso di vendita di un immobile oggetto di lavori per i quali si fruisce dei bonus edilizi, le rate residue spettanti si trasferiscono automaticamente all’acquirente, a meno di accordi diversi tra le parti.

In questo caso specifico, invece, ciò non avviene perché l’erede o gli eredi che vendono l’immobile non sono i titolari diretti del beneficio fiscale, ma ne hanno goduto di riflesso in quanto eredi del beneficiario originario. Di conseguenza, il beneficio non si trasferisce a nessuno e le rate residue vanno perdute.

Conclusioni

Comprendere queste dinamiche ti permette di pianificare al meglio la gestione dell’immobile ereditato. In alcuni casi, potrebbe essere fiscalmente vantaggioso per uno degli eredi mantenere la residenza nell’immobile oggetto dei lavori, almeno fino all’esaurimento delle rate di detrazione.

La normativa sui bonus edilizi è complessa e in continua evoluzione. Le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e le sentenze giurisprudenziali contribuiscono a definire un quadro normativo articolato che richiede competenze specifiche.

Stai affrontando un caso di successione che coinvolge immobili ristrutturati? Hai dubbi su come gestire al meglio le detrazioni fiscali per massimizzare il beneficio per te e la tua famiglia?

Posso offrirti una consulenza personalizzata per navigare con sicurezza nel complesso mondo dei bonus edilizi. Prenota ora una consulenza online: analizzeremo insieme la tua situazione specifica e troveremo la strategia migliore per ottimizzare i benefici fiscali a cui hai diritto.




Iscriviti alla Newsletter

Potrebbe interessarti anche
Guarda gli ultimi video

Dello stesso argomento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.