In base alle norme in vigore ai soggetti beneficiari di un mutuo per l’acquisto di un immobile spetta una detrazione degli interessi passivi.
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In base alle norme in vigore ai soggetti beneficiari di un mutuo per l’acquisto di un immobile spetta una detrazione degli interessi passivi.
L’acquisto di una casa comporta, nella maggior parte dei casi, la stipula di un mutuo da parte dell’acquirente, a copertura della somma (o di parte di essa) pattuita con il venditore per l’acquisto del bene.
L’importo del mutuo erogato dall’ente creditore viene restituito in base a precisi accordi sottoscritti da ambo le parti (la banca e il mutuatario) che, generalmente, prevedono una rateizzazione su base mensile.
Ciascuna rata, però, non è costituita soltanto da una parte costante della somma dovuta dal beneficiario del mutuo ma anche dagli interessi maturati nei confronti del creditore in base al tasso concordato al momento della firma dell’accordo.
Si definiscono interessi passivi in quanto costituiscono un’ulteriore voce di costo per il debitore, che non rientra nella somma ricevuta con il mutuo.
Di seguito, vediamo come funzionano, specie in relazione alle possibili detrazioni fiscali.
Uno degli aspetti cruciali degli interessi passivi sul mutuo è la possibilità di godere di una detrazione fiscale.
In base a quanto disposto dalle normative attualmente in vigore, ai soggetti beneficiari di un mutuo per l’acquisto di un immobile (da destinare ad abitazione principale entro i successivi 12 mesi) spetta una detrazione dell’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi, inclusi i relativi oneri accessori, per un importo non superiore ai 4.000 euro.
È possibile usufruire della detrazione IRPEF sugli interessi passivi del mutuo solo al verificarsi di determinate condizioni:
• il contribuente deve essere intestatario del mutuo e proprietario dell’immobile (non è necessario che vi sia corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante); fanno eccezione i mutui contratti prima del 1991
• il mutuo deve essere contratto per l’acquisto della prima casa, che diverrà residenza stabile del mutuatario e del relativo nucleo familiare. La detrazione spetta comunque all’intestatario del mutuo anche nel caso in cui l’immobile diventi poi la residenza di un suo congiunto
• l’acquisto deve essere formalizzato entro l’anno precedente o successivo alla stipula del mutuo. La detrazione spetta soltanto per il periodo di tempo durante il quale l’immobile viene utilizzato come abitazione principale, anche nel caso in cui vi sia un intervallo di tempo in cui tale destinazione d’uso viene sospesa o non si concretizza
• il soggetto che eroga il mutuo deve avere sede in Italia o in un altro paese membro dell’Unione Europea.
Il meccanismo di maturazione degli interessi passivi non cambia nel caso in cui il mutuo venga stipulato per acquistare una seconda casa; essi costituiscono comunque un costo ulteriore a carico del mutuatario.
Di contro, non è possibile beneficiare della detrazione IRPEF e l’imposta sostitutiva sul capitale sale fino al 2%.
Gli interessi passivi rappresentano, come detto, un costo ulteriore alla somma ricevuta mediante la stipula del mutuo.
Per legge, i tassi di interesse non devono superare una determinata soglia, in maniera tale da non assumere carattere di usurarietà.
Va inoltre tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile, anche gli interessi scaduti da almeno sei mesi possono essere capitalizzati, ossia maturare ulteriori interessi, in virtù di un meccanismo chiamato anatocismo.
Il beneficiario del mutuo, quindi, per tutelare la propria posizione, deve – tra le altre cose – verificare che gli eventuali interessi maturati per anatocismo non configurino il reato di usura.
A tal proposito, è possibile avvalersi del software messo a disposizione dal portale specializzato www.calcoloanatocismousura.it, così da determinare in maniera rapida e precisa i cosiddetti interessi anatocistici. L’utilizzo di uno strumento informatico è indispensabile, dal momento che le soglie usurarie non sono predeterminate ma vengono stimate su base trimestrale dal Ministero del Tesoro mediante apposite rilevazioni presso le banche e gli intermediari finanziari.
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2 Commenti. Nuovo commento
Buongiorno nel caso acquistassi una seconda casa, con relativo mutuo e avessi già un mutuo in essere sulla prima casa , su quest’ultimo continuo a beneficiare della detrazione degli interessi ?
Grazie
E’ materia fiscale: le consiglio di chiedere l’informazione a un commercialista.