Il decreto 178/2025 ha introdotto delle innovazioni fondamentali che rendono più semplice l’installazione del fotovoltaico in centro storico.
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Il decreto 178/2025 ha introdotto delle innovazioni fondamentali che rendono più semplice l’installazione del fotovoltaico in centro storico.

Immagine generata da ChatGpt
Ecco cosa troverai in questo articolo:
Per chi possiede un palazzo d’epoca in centro storico, fino a ieri, l’idea di produrre energia pulita attraverso il fotovoltaico si scontrava con un muro di divieti, regolamenti comunali restrittivi e pareri negativi delle Soprintendenze. Oggi questo scenario è profondamente mutato.
Il decreto 178/2025 ha introdotto tre innovazioni fondamentali per chi possiede immobili in zona A, ovvero nei centri storici:
• tutte le coperture degli edifici diventano aree idonee per legge all’installazione di impianti fotovoltaici
• i vincoli urbanistici vengono sostanzialmente neutralizzati nella loro capacità di impedire questi interventi
• il parere della Soprintendenza mantiene l’obbligatorietà ma perde il carattere vincolante, diventando un elemento consultivo del procedimento.
Attenzione però: questa semplificazione non si applica in maniera indiscriminata. Gli edifici sottoposti a vincolo diretto del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio restano esclusi dal nuovo regime agevolato e continuano a seguire le regole ordinarie, più stringenti.
Per comprendere appieno la portata di questa innovazione, devi conoscere il quadro normativo in cui si inserisce. Il decreto 178/2025 rappresenta un correttivo al Testo Unico delle Rinnovabili (decreto legislativo 190/2024) e si affianca al decreto 175/2025 che disciplina specificatamente le aree idonee.
Ma cosa sono esattamente queste aree idonee? Si tratta di porzioni del territorio che la legge individua come particolarmente appropriate per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. Non fraintendere: non sono zone franche dove tutto è permesso senza regole. Sono piuttosto ambiti territoriali dove l’iter autorizzativo risulta significativamente semplificato, perché presentano minori criticità dal punto di vista ambientale, paesaggistico e urbanistico.
La rivoluzione sta proprio qui: ora le coperture di tutti gli edifici, compresi quelli che si trovano nelle zone A (i nostri centri storici), rientrano a pieno titolo tra le aree idonee. Questo significa che non potrai più vederti negare l’installazione di un impianto fotovoltaico semplicemente perché un regolamento comunale lo vieta o perché la Soprintendenza esprime parere contrario.
Il decreto 175/2025 ha inserito nel Testo Unico Rinnovabili un nuovo articolo, l’11-bis, che ridefinisce il concetto di aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, categoria che comprende naturalmente anche gli impianti fotovoltaici.
L’aspetto cruciale si trova nel comma 1, lettera l), numero 3, di questo articolo, che qualifica espressamente come aree idonee gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali.
La norma non opera alcuna distinzione relativa alla zonizzazione urbanistica del territorio comunale. In altre parole, non importa se il tuo edificio si trova in zona A (centro storico), B (completamento), C (espansione) o in qualsiasi altra zona: il principio vale universalmente.
Ma non è finita qui. Il decreto correttivo 178/2025 è intervenuto modificando l’articolo 7, comma 1, del Testo Unico Rinnovabili, stabilendo che gli interventi ricadenti in aree idonee sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati e compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.
Dalla lettura combinata di queste disposizioni emerge un principio fondamentale: eventuali regolamenti edilizi comunali che proibiscano l’installazione del fotovoltaico in centro storico vengono superati e resi inefficaci, perché ora prevale una norma di rango primario (il decreto legislativo) che stabilisce il contrario.
La semplificazione più significativa e probabilmente più dibattuta riguarda il ruolo della Soprintendenza nei procedimenti autorizzativi. L’articolo 11-quater, comma 1, del Testo Unico Rinnovabili ha subito una modifica sostanziale: ora stabilisce che la realizzazione di interventi in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica.
Cosa significa concretamente? L’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico – la Soprintendenza – deve comunque esprimersi entro i termini previsti dalla legge, ma il suo parere non vincola più l’autorità procedente (che può essere il Comune o la Regione, a seconda dei casi) che rilascerà il titolo abilitativo finale.
Si tratta di una semplificazione che possiamo definire relativa o procedurale, perché dovrai comunque attendere i tempi previsti per l’acquisizione del parere della Soprintendenza. Tuttavia, una volta decorsi questi termini, l’autorità procedente avrà l’obbligo di rilasciare il titolo autorizzativo. Nel caso in cui decida di esprimere un diniego, dovrà fornire una motivazione adeguata e approfondita, basata su ragioni oggettive e documentate che giustifichino la decisione contraria al tuo interesse.
Non tutti gli edifici beneficeranno di questo nuovo regime semplificato: gli immobili tutelati direttamente dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, su cui grava quello che tecnicamente si definisce vincolo diretto o vincolo puntuale.
Per questi immobili, identificati individualmente come beni di particolare valore storico, artistico o culturale, continuano ad applicarsi le regole ordinarie. In questo caso, il parere della Soprintendenza mantiene integralmente il suo carattere vincolante: se negativo, impedisce la realizzazione dell’intervento.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dall’11 dicembre 2025, data di entrata in vigore del decreto legislativo 178/2025. Ma cosa succede per i procedimenti già avviati prima di questa data? Il legislatore ha previsto un regime transitorio.
Per i procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente, ovvero le regole che erano in vigore al momento della presentazione dell’istanza.
Tuttavia, il richiedente ha la facoltà di chiedere esplicitamente l’applicazione delle nuove regole più favorevoli. Si tratta di un’opzione che probabilmente molti sceglieranno di esercitare, considerando il regime decisamente più vantaggioso introdotto dalla riforma.
Se possiedi una casa in centro storico e desideri installare un impianto fotovoltaico sulla copertura ecco la procedura che dovrai seguire, spiegata nei suoi passaggi essenziali.
Il primo passo fondamentale consiste nel verificare se sul tuo immobile grava un vincolo diretto. Per questa attività di ricerca ti servirà necessariamente l’assistenza di un architetto professionista.
Una volta chiarita la situazione vincolistica dell’immobile, il professionista valuterà la natura dell’intervento dal punto di vista edilizio-urbanistico. Ti dirà se l’installazione dell’impianto fotovoltaico si qualifica come attività edilizia libera (e quindi non richiede alcun titolo abilitativo) oppure se necessita della presentazione di una PAS (Procedura Abilitativa Semplificata).
Quest’ultima ipotesi si verifica quando l’immobile, pur non essendo gravato da vincolo diretto, ricade comunque in un’area soggetta a vincolo paesaggistico (situazione frequente nei centri storici). In questo caso, dovrai presentare un’istanza al Comune, che a sua volta richiederà il parere alla Soprintendenza territorialmente competente.
La Soprintendenza avrà l’obbligo di esprimere il proprio parere nei termini previsti dalla legge, ma questo parere non sarà vincolante. Il Comune potrà quindi rilasciare il titolo autorizzativo anche in presenza di un parere negativo della Soprintendenza, purché motivi adeguatamente la decisione, facendo riferimento alle ragioni di pubblica utilità e agli obiettivi di sviluppo sostenibile che giustificano l’intervento.
Posso installare pannelli fotovoltaici sul mio palazzo in centro storico senza autorizzazioni?
La semplificazione introdotta dal decreto 178/2025 riguarda il processo autorizzativo, che diventa meno restrittivo: il parere della Soprintendenza non è più vincolante e i regolamenti comunali non possono vietare l’installazione. Tuttavia, dovrai comunque presentare la documentazione richiesta e ottenere il titolo abilitativo se necessario, che può essere una PAS se l’immobile ricade in area vincolata.
Cosa succede se la Soprintendenza esprime parere negativo sul mio progetto?
Con le nuove regole, il parere negativo della Soprintendenza non blocca automaticamente il procedimento. Il Comune può comunque autorizzare l’intervento, motivando la decisione sulla base delle ragioni di pubblica utilità e sviluppo sostenibile. La Soprintendenza deve esprimersi entro i termini previsti, ma il suo parere diventa consultivo anziché vincolante.
Il mio edificio è vincolato dalla Soprintendenza: posso comunque beneficiare delle nuove regole?
Dipende dal tipo di vincolo. Se si tratta di vincolo paesaggistico o urbanistico (zona A), sì: beneficerai delle semplificazioni introdotte dal decreto. Se invece il tuo edificio è soggetto a vincolo diretto del Codice dei Beni Culturali (vincolo monumentale specifico), no: in questo caso continuano ad applicarsi le regole ordinarie e il parere della Soprintendenza resta vincolante.
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